LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16002-2017 proposto da:
TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CICERCHIA RENATO;
– ricorrente –
contro
GB TRAVERTINI MARMI GRANITI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato CORVACE RUSSO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIZZONIA GIUSEPPE e TRIMARCHI LAURA;
– controricorrente-
e contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8280/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO Che:
1. La srl Tre Esse Italia, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’Ici del Comune di Guidonia Montecelio, ricorre, denunciando violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, notificato da essa ricorrente alla srl G.B. Travertini Marmi e Graniti, riguardo ad un terreno destinato ad attività estrattiva e classificato come edificabili dal P.R.G. adottato dal Comune con inserimento nella sottozona “D/3”, per il quale la CTR ha ritenuto non sussistere il presupposto impositivo (“detto terreno aveva destinazione urbanistica D3 per l’utilizzazione dell’estrazione del travertino e quindi non era terreno agricolo… e neppure rientrava nella nozione tecnica di di edificabilità e di fatto non era edificabile in alcun modo tranne che per eventuali edifici adibiti alle lavorazioni strettamente connesse all’attività estrattiva”);
2.la società contribuente resiste con controricorso nel quale ricorda di avere proposto questioni rimaste assorbite nella decisione della CTR. La società ha depositato memoria illustrativa;
3. il Comune non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. la ricorrente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere le aree in questione non soggette ad ICI;
2. il ricorso è fondato.
Questa Corte, con sentenza n. 31079/2019, sul richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 25506 del 2006 (“In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi”), ha affermato il seguente principio: “In tema di ICI, l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorchè concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che è soggetta comunque all’imposta, indipendentemente dal suo concreto utilizzo, non contemplato tra i casi, tassativi, di esenzione”.
Questo Collegio condivide l’affermazione di principio sopra riportata;
3. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite;
4. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021