LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6518/2015 R.G. proposto da:
B.M. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. SCROSATI FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio GREZ e ASSOCIATI in ROMA, Corso Vittorio Emanuele II, 18;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
E Equitalia Nord S.p.A.;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3918/38/14, depositata il 14 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
RILEVATO
Che:
Il contribuente B.M. ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell’atto presupposto;
che la CTP di Varese ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 luglio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento nelle forme della notificazione diretta;
che propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi e che l’Ufficio si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, dando atto che in data 5 giugno 2017 l’Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata precedentemente presentata dal ricorrente a termini del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (all. dich. rinuncia) e che, pertanto, il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
che deve essere, pertanto, disposta l’estinzione del giudizio e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l’assenza di conclusioni scritte da parte dell’ente impositore intimato;
che nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021