LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4760/2019 proposto da:
V.R., rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO DE PAOLI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in VERONA, VIA TERRE 6;
– ricorrente –
contro
A.F., elettivamente domiciliato in VERONA, VIA LEOPARDI 2, presso lo studio dell’avvocato PIERINA MARIEFRANCE FAZZARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CORDONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1809/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con atto di citazione dell’11 giugno 2012, A.F. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Soave, V.R., V.D. e S.N. esponendo che il *****, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione per riparare lo steccato, era stato aggredito, prima da V.D. e poi dal padre R., che vivevano in un immobile vicino. Quest’ultimo lo aveva colpito con un paletto della recinzione. Inoltre, la compagnia di V.R., S.N., aveva proferito nei suoi confronti frasi ingiuriose. Lamentava che, a seguito della aggressione fisica, aveva subito lesioni personali. Pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti;
si costituivano i convenuti chiedendo la sospensione del giudizio civile, in attesa degli esiti di quello penale relativo i medesimi fatti e, nel merito, deducendo l’infondatezza della domanda;
con sentenza del 15 aprile 2015 il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di V.R. e di S.N. che condannava a pagare, rispettivamente, l’importo di Euro 8337 e di Euro 500, mentre rigettava quella proposta nei confronti di V.D. poichè le risultanze testimoniali avevano evidenziato che era stato solo V.R. a colpire l’attore e S.N. a proferire le frasi ingiuriose;
avverso tale decisione proponeva appello V.R., con atto di citazione del 12 novembre 2015 davanti alla Corte d’Appello di Venezia insistendo per la sospensione della sentenza e, nel merito, per il rigetto della domanda originariamente proposta dall’attore, con richiesta di condanna di quest’ultimo anche sensi dell’art. 96 c.p.c.. Si costituiva F.A. mi eccependo l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, l’infondatezza;
la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2018, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.R. affidandosi a tre motivi. A.F. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’istruttoria testimoniale contraddittoria, oltre al vizio logico e giuridico della motivazione della sentenza. Il giudice di appello avrebbe trascurato il contenuto delle “testimonianze orali”. Prendendo le mosse dal principio secondo cui la valutazione di inattendibilità di un testimone non è sindacabile in sede di legittimità, nel caso di specie il giudice di appello non avrebbe spiegato per quale ragione avrebbe ritenuto “maggiormente attendibile” il teste Fo., rispetto al teste Fi.. La ragione risiederebbe nel fatto che la ricostruzione del primo teste troverebbe riscontro oggettivo nel certificato di pronto soccorso, ma la Corte d’Appello non avrebbe preso in esame una serie di altri profili riguardanti la coerenza e la completezza delle dichiarazioni rese dal teste Fi.Gi. e i rapporti di lontana parentela e di antica inimicizia giudiziaria con l’odierno ricorrente, riguardanti, invece, la posizione del teste Fo.Si.. Sotto altro profilo non sarebbe rilevante l’argomentazione logica della Corte secondo cui il teste Fi.Gi., in definitiva, non avrebbe “descritto una dinamica del fatto che possa spiegare le lesioni subite”;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 116 c.p.c. e la non congruità e inadeguatezza della motivazione riguardo alla valutazione delle prove raccolte anche con riferimento alle risultanze del giudizio penale. Con riferimento all’art. 116 c.p.c., il giudice di appello non avrebbe esposto la ragione per la quale ha ritenuto più attendibile una ricostruzione dei fatti rispetto all’altra, in presenza di elementi assolutamente incerti. Sotto altro profilo, avrebbe dedicato poche righe alla tematica delle divergenze esistenti tra la deposizione resa in sede civile e quella del procedimento penale (non si tratterebbe di limitate divergenze, ma di elementi consistenti, come l’individuazione dello strumento utilizzato per colpire l’attore e la parte del corpo di questi che sarebbe stata attinta dall’oggetto contundente). La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del contenuto complessivo delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale e dell’apporto del giudice penale in udienza, a fronte di evidenti divergenze nelle versioni riportate dai testimoni in quella sede. A fronte di testimonianze per le quali permarrebbero profili discordanti, la Corte territoriale avrebbe adottato solo “formule preconfezionate” con argomentazioni apparenti;
con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 4 e la “omissione integrale della delibazione di un fatto decisivo della controversia”. La Corte non avrebbe preso in esame la testimonianza neutra di un brigadiere che intervenuto sul luogo avrebbe rilevato come nulla “vi fosse di strano” e ciò a fronte di presunte lesioni subite da A.. Infine, costituirebbe comportamento censurabile il fatto di avere portato ad esecuzione la sentenza civile dando luogo a due procedure di pignoramento (immobiliare e presso terzi);
i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, ruotando esclusivamente sulla valutazione del materiale probatorio e, in particolare, sul profilo, non censurabile in sede di legittimità (come, peraltro, riconosciuto dallo stesso ricorrente), della minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese da alcuni testi, rispetto ad altre. Le censure sono inammissibili per una pluralità di ragioni:
in primo luogo, va rilevato che i primi due motivi sono rubricati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, facendo riferimento al contenuto di dichiarazioni testimoniali; il terzo motivo, pur richiamando apparentemente l’ipotesi di nullità della sentenza sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, riguarda anch’esso la “omissione integrale della delibazione di un fatto decisivo della controversia”, che richiama chiaramente l’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, facendo riferimento, tra l’altro, al contenuto della testimonianza del teste Vi.. Tali censure sono inammissibili in presenza di una doppia conforme, fondata sulla valutazione dei medesimi fatti, atteso il divieto contenuto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 e considerato che parte ricorrente non ha dedotto e neppure tentato di dimostrare che la decisione di appello si fonda, con riferimento alle censure prospettate, su elementi fattuali diversi rispetto a quelli esaminati dal Tribunale;
in secondo luogo tutti i motivi riferiscono “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” all’inadeguata valutazione del contenuto di dichiarazioni testimoniali o ai profili di minore o maggiore attendibilità ovvero alla sussistenza di elementi fattuali che sarebbero stati evidenziati in sede di appello e non considerati dalla Corte territoriale. E’ evidente che si tratta di profili che si pongono del tutto al di fuori del perimetro previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che, per il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si riferisce all’ipotesi di omesso esame di un fatto storico e non del materiale probatorio;
in terzo luogo le censure riguardano quasi esclusivamente i profili di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e, comunque, prospettano una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, più favorevole alla tesi del ricorrente e differente rispetto a quella adottata dai giudici di merito. Entrambi gli aspetti si atteggiano quali doglianze inammissibili in sede di legittimità poichè, come rilevato dallo stesso ricorrente nella premessa del primo motivo, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni costituisce profilo non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente argomentato. E tale ragionevole motivazione emerge dallo stesso contenuto del ricorso. E’ riservata esclusivamente al giudice del merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, oltre che la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia. Si tratta di valutazioni rispetto alle quali la Corte territoriale ha congruamente motivato individuando, sia le ragioni che l’hanno indotta a ritenere maggiormente attendibile un testimone rispetto ad un altro, sia quelle per le quali ha selezionato, fra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee ad accertare la reale vicenda processuale;
infine, le censure sono dedotte in assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente omette di trascrivere, allegare o individuare all’interno del fascicolo di legittimità, sia i motivi di appello con i quali avrebbe prospettato i profili dei quali si lamenta la pretesa inadeguata valutazione, sia il tenore complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio civile, sia, infine, il contenuto degli atti del procedimento penale e lo stesso esito di tale giudizio (sono del tutto insufficienti gli accenni contenuti, in maniera disorganica, a pagina 18-19 e 21 del ricorso);
infine, l’ultima censura, relativa all’inopportunità della scelta di portare ad esecuzione la decisione impugnata, non costituisce un motivo di ricorso per cassazione;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore il controricorrente, liquidandole in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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