LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4563/2019 proposto da:
MIVV METAL INDUSTRIE VAL VIBRATA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONGINEVRA 9, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE CARONE FABIANI, rappresentato difeso dagli avvocati ANGELO LANCIONE, VALERIA SACCUTI;
– ricorrente –
contro
R.F., B.L., D.D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1302/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/06/2018.
RILEVATO
che:
con ricorso depositato presso la Sezione lavoro del Tribunale di Teramo, in data 3 gennaio 2008, B.L., D.D.G. e R.F. evocavano in giudizio il datore di lavoro S.p.A. MIVV e il medico competente, F.G., per sentir dichiarare la responsabilità dei convenuti per i danni subiti all’apparato visivo degli attori, a causa della cattiva manutenzione degli strumenti ottici, in occasione della visita specialistica oftalmologica cui gli stessi si erano sottoposti nell’ambito delle visite periodiche previste dalla disciplina antinfortunistica.
Aggiungevano che, quali dipendenti della società convenuta, avevano eseguito, nell'*****, una visita oculistica presso il predetto professionista, medico oculista incaricato dalla società MIVV nell’ambito del protocollo periodico di prevenzione stabilito dal servizio di medicina del lavoro, lamentando di avere subito una cheratite virale che aveva determinato una invalidità, sia temporanea che assoluta, rilevante ai fini del danno non patrimoniale;
si costituivano i convenuti, S.p.A. MIVV e F.G., contestando la pretesa. Il Tribunale, ritenuta la causa estranea alla competenza del giudice del lavoro, provvedeva al mutamento del rito e disponeva ctu medica;
il Tribunale di Teramo, con sentenza del 14 settembre 2012, accoglieva parzialmente le domande, condannando solo il convenuto F. al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese processuali, rigettando quelle proposte nei confronti del datore di lavoro. In particolare, disattendeva la valutazione operata dal consulente d’ufficio, che aveva escluso il nesso eziologico tra l’attività professionale del sanitario e il pregiudizio lamentato dai lavoratori, aderendo, invece, alle conclusioni dei consulenti di parte. Escludeva, però, ogni ipotesi di culpa in vigilando dell’azienda, la quale aveva scelto uno specialista oculista, che già in passato aveva ricoperto analoghi incarichi. Compensava, comunque, le spese relative alla posizione della S.p.A. MIVV;
avverso tale decisione proponeva appello quest’ultima, ritenendo insussistente i giusti motivi di compensazione delle spese processuali;
gli appellati, B.L., D.D.G. e R.F., si costituivano proponendo appello incidentale;
la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 28 giugno 2018, in accoglimento dell’appello incidentale e rigettando quello principale, condannava la S.p.A. MIVV al pagamento della somma già riconosciuta a titolo di risarcitorio in favore degli appellanti incidentali, oltre alle spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la S.p.A. Metal Industrie Val Vibrata – MIVV affidandosi a tre motivi, che illustra con memoria. Resistono con controricorso B.L., D.D.G. e R.F..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’error in procedendo e la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla condanna in solido del medico e del datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore degli originari attori, in difetto di una specifica domanda sul punto. La Corte avrebbe deciso su una domanda mai proposta in quanto l’appello incidentale di B., D.D. e R. censurava esclusivamente il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra gli appellanti incidentali e la S.p.A. MIVV, mentre difettava ogni richiesta di estensione della condanna già emessa (primo grado nei confronti del dr. F., anche al datore di lavoro S.p.A. MIVV;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la applicabilità alla fattispecie dell’art. 2049 c.c. e la conseguente responsabilità solidale della ricorrente, quale datore di lavoro, per le lesioni subite dagli originali attori. Occorre premettere che l’obbligo per i dipendenti di sottoporsi periodicamente alla visita medica trova il proprio fondamento, non in un rapporto contrattuale, ma nella legge, con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 1228 c.c.. Da ciò deriva che il dottor F. non potrebbe essere qualificato come ausiliario, ma quale mandatario, per avere assunto l’incarico di svolgere nell’interesse della mandante le prestazioni sanitarie in oggetto. Ma neppure la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c., sarebbe configurabile atteso che l’attività medica veniva espletata presso uno studio ambulatoriale del quale la MIVV non aveva libero accesso e sul quale non avrebbe potuto esercitare alcuna forma di controllo o vigilanza;
con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la errata applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c., in tema di regolamento delle spese di lite, relative al giudizio di primo grado e la errata condanna, in secondo grado, della ricorrente al pagamento delle spese. La Corte d’Appello, dopo aver ritenuto la odierna ricorrente responsabile in solido con il medico, condannandola al pagamento del medesimo importo risarcitorio, avrebbe poi disposto una autonoma condanna della S.p.A. MIVV al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori, in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale e poste a carico del solo F.G.. In sostanza, avendo la Corte riconosciuto il vincolo di solidarietà tra il medico ed il datore di lavoro, con riferimento alla condanna risarcitoria, tale solidarietà avrebbe dovuto automaticamente riferirsi anche alle voci accessorie, come le spese processuali, rendendo illegittima la autonoma e aggiuntiva condanna disposta in sentenza;
a prescindere dal fatto che prospettando un vizio di ultrapetizione, la ricorrente richiama irritualmente (unitamente all’art. 112 c.p.c.) l’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non, correttamente, il n. 4), il primo motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La censura è tutta incentrata sul presupposto della mancanza di una specifica domanda da parte degli appellanti incidentali, con particolare riferimento ai profili diversi rispetto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra i predetti B., D.D. e R., da un lato e la società MIVV, dall’altro;
ma, a fronte delle incongruità evincibili dallo stesso contenuto del primo motivo di ricorso (passaggi insufficienti trascritti evidenziano già una contraddittorietà e non consentono di valutare compiutamente la fondatezza delle censure), parte ricorrente avrebbe dovuto formulare il motivo attenendosi rigorosamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, inserendo tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per le quali si chiede la Cassazione della sentenza;
in particolare, la trascrizione dell’intero atto di appello, la sua allegazione e la localizzazione all’interno del fascicolo di legittimità;
quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01);
di questi tre oneri, la ricorrente ha assolto parzialmente solo il primo. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive adeguatamente il contenuto dell’appello incidentale;
questo impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’Appello;
ciò appare ancora più rilevante ove si consideri l’insufficienza della trascrizione, limitata alle conclusioni dell’appello incidentale del seguente tenore: “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo in epigrafe indicata in accoglimento del motivo di appello incidentale, annullare il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra gli istanti e la MIVV S.p.A. condannandola al pagamento delle spese di lite del primo grado, nonchè del grado di appello…”. Si tratta di elementi insufficienti, giacchè si omette di riportare il punto precedente a quello trascritto, che potrebbe riguardare il merito e non è riportato nessun passaggio del contenuto dell’appello incidentale. La ricorrente aggiunge che a pagina 8 della comparsa di costituzione in appello, l’unico riferimento ad una questione diversa dalla regolamentazione delle spese sarebbe il seguente: “La sentenza, quindi, laddove ha escluso ogni profilo di responsabilità della MIVV S.p.A., disponendo la compensazione delle spese di lite, deve ritenersi del tutto illegittima e deve essere integralmente riformata in parte qua. La Corte d’Appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ritenuta, quindi, sussistente una concorrente responsabilità della MIVV S.p.A. nella lesione subita dagli odierni comparenti, dovrà disporre, in riforma, al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, la condanna alle spese di lite del doppio grado in capo alla MIVV S.p.A. per i motivi di cui al presente motivo”;
appare evidente che gli elementi forniti sono assolutamente insufficienti e contraddittori perchè evidenziano, comunque, una serie di riferimenti al profilo della “concorrente responsabilità” (la sentenza sarebbe errata “laddove ha escluso ogni profilo di responsabilità della MIVV S.p.A.”… “Ritenuta quindi sussistente una concorrente responsabilità della MIVV nella lesione”), che si aggiungono a quelli che si limitano ad una diversa regolamentazione delle spese di primo grado (“deve essere integralmente riformata in parte qua”… “dovrà disporre, in riforma, al capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, la condanna alle spese di lite del doppio grado in capo alla S.p.A. MIVV”);
il secondo motivo è infondato, atteso che le doglianze tese a dimostrare l’inapplicabilità, al caso di specie, sia dell’ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1228 c.c., che di quella extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2049 c.c., non escluderebbero comunque la responsabilità concorrente della MIVV, quale soggetto tenuto a espletare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti attraverso la programmazione di visite oculistiche presso il professionista dalla stessa incaricato per tale incombente;
per le considerazioni che seguono, i profili di divergenza – che pure sussistono – tra le due fattispecie richiamate dalla ricorrente nel secondo motivo, non determinano effetti favorevoli alla posizione della ricorrente;
la responsabilità ai sensi dell’1228 c.c., rappresenta un’ipotesi di responsabilità diretta per fatto proprio, del soggetto che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell’obbligazione contrattuale verso il paziente e che presuppone l’indagine sull’elemento soggettivo dell’ausiliario (con la conseguenza che non costituendo una ipotesi di responsabilità oggettiva, se non è accertata la colpa dell’ausiliario, la domanda risarcitoria non potrà trovare accoglimento – tranne il caso in cui ricorra una autonoma responsabilità “organizzativa” della struttura stessa);
la responsabilità ex art. 2049 c.c., invece, costituisce una ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (di tipo oggettivo) dell’imprenditore per i fatti dei propri dipendenti;
si tratta, dunque, di fattispecie differenti per morfologia riguardo ad alcuni effetti;
nel primo caso (art. 1228 c.c.) l’attività dell’ausiliario è incardinata nel programma, per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell’incaricato, essendogli preclusa la possibilità di un adempimento “diretto”;
nel secondo caso (art. 2049 c.c.), si tratta di una responsabilità oggettiva: la condotta pregiudizievole non si traduce propriamente nella mancata o inesatta esecuzione in un contenuto obbligatorio del committente verso un creditore (paziente), quanto piuttosto nello svolgimento di mansioni dannose per un terzo, privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore (azienda). Si richiede la preposizione e l’occasionalità necessaria (Cass., Sez. U., 16/05/2019, n. 13246) per la configurazione di una responsabilità (concordemente ritenuta oggettiva) del “dominus”;
ma tali caratteristiche non rilevano nel caso di specie, in quanto, sia in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c., che a quella di cui all’art. 2049 c.c., il debitore (nel caso di specie, la società datore di lavoro MIVV S.p.A.) che si avvalga dell’opera di terzi (medico) nell’adempimento dell’obbligazione, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 4 marzo 2004, n. 4400; Cass., 8 gennaio 1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22619; Cass., 21 febbraio 1998, n. 1883; Cass., 20 aprile 1989, n. 1855);
la responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde, infatti, dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto che intercorre tra i medesimi ai fini considerati, mentre assume rilievo la circostanza che il debitore si sia avvalso dell’opera del terzo nell’attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (Cass., 6 giugno 2014, n. 12833; Cass., 26 maggio 2011, n. 11590), sicchè la stessa (opera) risulti sostanzialmente inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio;
la responsabilità conseguente all’esplicazione dell’attività di tale terzo ricade direttamente in capo al soggetto che se ne avvale, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente dell’appropriazione o dell'”avvilimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino;
neppure è rilevante distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che costituisce il presupposto della responsabilità del debitore), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbraio 2000, n. 1682);
analogamente a quanto avviene per la struttura sanitaria, nel caso di specie, il datore di lavoro risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose consentite al terzo preposto (medico), della cui opera comunque si è avvalso, a causa della posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che ha determinato in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore;
il datore di lavoro è infatti direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso, come nella specie (sul punto vi è un giudicato interno in quanto la sentenza del Tribunale che ha affermato la responsabilità del sanitario non è impugnata, sul punto) sia stato causato dalla condotta colposa posta in essere dal medico (cfr. Cass., 27 agosto 2014, n. 18304), della cui attività la società ricorrente si è comunque avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale;
questa Corte ha chiarito (Cass., 05/07/2017, n. 16512) che, poichè nella fattispecie di cui all’art. 2049 c.c., i due soggetti individuati dalla norma (nel caso di specie, S.p.A. MIVV e sanitario), rispondono per titoli distinti, ma uno solo di essi è l’autore del danno, non si verifica – a rigore – l’ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell’onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall’art. 2055 c.c.. Solo ai fini di una eventuale rivalsa, non essendo configurabile alcun apporto propriamente causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile – in estensione della tutela del terzo – per il fatto altrui, può agire in regresso contro l’effettivo autore del fatto per l’intero e non “pro quota” (Cass. Sez. 3 n. 28987 del 11/11/2019);
il terzo motivo è fondato limitatamente al profilo della duplicazione della condanna al pagamento delle spese in favore degli originari attori, poste a carico, non in solido, ma autonomamente, sia del dottor F., sia della S.p.A. MIVV atteso che delle spese di primo grado degli originari attori risponderanno in solido i due originari convenuti;
la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto la odierna ricorrente responsabile in solido con il medico, condannandola al pagamento del medesimo importo risarcitorio, ha poi disposto una autonoma condanna della S.p.A. MIVV al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori, in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale e poste a carico del solo F.G., confermando, nel resto, la impugnata sentenza;
la decisione di appello, pertanto, deve essere cassata sul punto. La controversia può essere decisa nel merito non richiedendo ulteriori accertamenti diversi dalla precisazione che, quanto alle spese processuali, la condanna della S.p.A. MIVV è al pagamento, in solido con F.G., delle spese di lite già liquidate dal Tribunale, in favore di B.L., R.F. e D.D.G., confermando nel resto l’impugnata sentenza;
le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione dell’esito alterno della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e/decidendo nel merito, condanna la S.p.A. MIVV al pagamento in solido con F.G., delle spese processuali già liquidate dal Tribunale, in favore di B.L., R.F. e D.D.G.;
conferma la condanna di MIVV alla rifusione, in favore degli appellanti incidentali, delle spese processuali liquidate, per il secondo grado, in Euro 2775,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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