LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13420-2018 proposto da:
COMUNE AGRIGENTO, elettiva mente domiciliato presso l’indirizzo email agatavecchio.avvocatiagrigento.it, rappresentato e difeso dall’Avv. AGATA VECCHIO;
– ricorrente –
contro
G.L. e GA.MO.FA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 63, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIA AIRO’
FARULLA, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO ALAIMO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1582/2017 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Agrigento ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1582/17, del 24 ottobre 2017, del Tribunale di Agrigento, che – nel giudicare del gravame esperito dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 593/14, del 5 dicembre 2014, del Giudice di pace di Agrigento, che lo aveva condannato a risarcire i danni subiti da G.L. e Ga.Mo.Fa. – ha dichiarato lo stesso tardivo, giacchè proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c..
2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dal G. e dal Ga., i quali chiedevano di essere risarciti dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale – i due viaggiavano, il *****, a bordo di una vettura di proprietà del primo e dallo stesso condotta – provocato, a dire degli attori, dalla presenza di una grande e profonda buca sulla sede stradale di via *****. Accolta la domanda risarcitoria dal primo giudice, avverso tale decisione, pubblicata il 5 dicembre 2014, proponeva gravame il Comune soccombente, con atto notificato il 17 luglio 2015 e, dunque, ritenuto tardivo dal giudice di appello, per decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c..
3. Avverso la pronuncia del Tribunale agrigentino ricorre per cassazione il Comune di Agrigento, sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – assume che l’appello esperito fosse, in realtà, tempestivo, dovendo ritenersi che il termine per proprio, nella specie, ammontasse a sette mesi e quarantasei giorni, come risultante dall’applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, norma che ha ridotto a trentuno giorni la sospensione feriale dei termini).
Secondo il ricorrente, difatti, la sospensione del termine di impugnazione, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, sarebbe destinata a trovare applicazione – a seguito dell’avvenuta riduzione, a sei mesi, del termine per impugnare, originariamente previsto in un anno dall’art. 327 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) – a prescindere dalla circostanza che il termine cada a cavallo, o meno, della sospensione feriale prevista per il periodo estivo.
Siffatta interpretazione, assume il ricorrente, sarebbe imposta dalla necessità di “non creare disparità di trattamento”, oltre che di “rendere il termine di impugnazione, consideratane la rilevanza all’interno del processo, unico e certo”.
Nella specie, poi, la tempestività dell’impugnazione – una volta applicata al termine ex art. 327 c.p.c. la sospensione di un mese e quarantasei giorni – deriverebbe dal fatto che la notifica dell’atto di appello, proposto contro una decisione del primo giudice pubblicata il 5 dicembre 2014, è avvenuta il 17 luglio 2015 (e non il 22, come erroneamente afferma la sentenza impugnata), e dunque prima della scadenza, il 21 luglio, del termine di sette mesi e quarantasei giorni.
Orbene, l’applicazione del termine semestrale di impugnazione, operata dal giudice di appello, violerebbe gli artt. 3,24 e 111 Cost., sicchè l’odierno ricorrente eccepisce pure l’illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha ridotto a sei mesi il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
A suo dire, infatti, “situazioni sostanzialmente indentiche vengono trattate in maniera diversa” solo in base al momento della pubblicazione della sentenza, ovvero in forza di una circostanza “strettamente dipendente dalla casualità”, con ciò risultando leso “gravemente il diritto di difesa”, in assenza di “ragioni valide per cui il termine di impugnazione non debba essere unico e certo per tutti”, come avveniva, invece, guado il termine lungo” per impugnare avevo durata annuale.
D’altra parte, anche la Corte di Strasburgo, nella sentenza del 1991 relativa al caso Phillis contro Grecia, ha enunciato il principio secondo cui – ai sensi del p. 6.1. della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – uno Stato non può limitare l’accesso alla giustizia a certe categorie di persone, come, viceversa, avverrebbe nel caso di specie, ove rileva la circostanza che esse “abbiano ottenuto una sentenza depositata in una certa data, piuttosto che in un’altra”.
4. Hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione il G. e il Ga., chiedendone la declaratoria di inammissibilità, sotto plurimi profili, ovvero, in subordine, il rigetto.
Sottolineano, in particolare, i controricorrenti come, anche a voler astrattamente considerare applicabile, alla presente fattispecie, il termine di sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, lo stesso risulterebbe pari solo a trentuno giorni (donde, comunque, l’intempestività del proposto appello), dal momento che la modifica apportata a tale norma dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito in L. n. 162 del 2014, trova applicazione con decorrenza dall’anno 2015 (è citata Cass. Sez. 6-3, sent. 18 settembre 2017, n. 21674, Rv. 645712-01).
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso va rigettato.
5.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dai controricorrenti.
5.1.1. Secondo costoro, infatti, anche a voler ritenere in astratto applicabile la sospensione feriale dei termini L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1, la stessa, nel caso di specie, avrebbe durata solo di trentuno giorni (donde, comunque, l’intempestività dell’appello), operando la modifica in tal senso apportata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a far data dall’anno 2015.
Orbene, non ignora questo collegio l’esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un indirizzo interpretativo secondo cui “la legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale contiene una precisa norma sull’entrata in vigore” (si tratta, per l’esattezza, del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 3, secondo cui le “disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”), nella quale “non c’è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e dunque, evidentemente, ai periodo feriale 2015”, sicchè “se il legislatore avesse inteso ancorare l’applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell’impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 maggio 2017, n. 11758, Rv. 644185-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 31 dicembre 2020, n. 30053, Rv. 660149-01).
Nondimeno, questo Collegio ritiene di non condividere tale ricostruzione del dettato normativo, dal momento che la disposizione suddetta non stabilisce che la nuova disciplina sulla durata della sospensione feriale dei termini “entri in vigore” dall’anno 2015, ma che da tale anno essa “acquisti efficacia”. Orbene, poichè la disposizione in esame non incide (se non indirettamente) sui termini per impugnare ex artt. 325 e 3274 c.p.c., ma va piuttosto a modificare il regime di sospensione delle attività processuali (già individuate dalla L. n. 742 del 1969), tra le quali anche la proposizione delle impugnazioni, il riferimento all’anno 2015 va inteso nel senso che “l’efficacia” della nuova disciplina presuppone che la fattispecie interessata dalla sospensione inizi a maturare nel corso di tale anno. Regolando, infatti, la norma transitoria suddetta “l’efficacia”, non del compimento di atti processuali, ma di un regime di sospensione, essa esige che i presupposti per l’operatività della sospensione maturino, per l’appunto, nell’anno (il 2015) a partire dal quale la riduzione del periodo di sospensione avrebbe trovato applicazione.
Con specifico riferimento, dunque, al termine per impugnare, ciò equivale a ritenere che l’efficacia del nuovo regime della sospensione presuppone, rispettivamente, che la sentenza sia stata pubblicata nel 2015, ai fini del decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ovvero che essa sia stata notificata nel medesimo anno, quanto alla decorrenza, invece, del termine breve, ai sensi dell’art. 325 c.p.c..
Facendo applicazione di tali principi al caso che occupa, poichè la sentenza del primo giudice, oggetto di appello, era stata pubblicata il 5 dicembre 2014, rispetto ad essa la modifica normativa sulla durata della sospensione feriale (ridotta da quarantasei trentuno giorni) sarebbe stata, comunque, priva di efficacia.
5.2. Ciò detto, il ricorso va in ogni caso respinto.
5.2.1. Infatti, non è fondata la pretesa del ricorrente di assoggettare il termine di impugnazione alla sospensione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, e ciò a prescindere dalla circostanza che il “dies ad quem” per impugnare ricada, o meno, durante il periodo della sospensione stessa.
Conduce, per vero, a tale conclusione la ricostruzione della “ratio” della sospensione feriale dei termini, tradizionalmente individuata nella “necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati”, scopo che “va, tuttavia, perseguito senza ledere interessi “preminenti”, ovvero “nei limiti, cioè, della gerarchia dei beni e valori giuridicamente tutelati” (Corte Cost., sent. 2 luglio 1987, n. 255; ma nello stesso senso si vedano anche Corte Cost., ord. 5 febbraio 1992, n. 61 e sent. 21 luglio 1992, n. 380), tanto che, il legislatore del 1969, proprio per non sacrificare allo scopo dell’istituto suddetto “le situazioni che avrebbero più gravemente inciso nella sfera dei termini di diritto sostanziale, ha circoscritto l’istituto ai soli termini processuali”, oltre “a prevedere le “eccezioni” di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 2 e 3" (Corte Cost., sent. 3 maggio 1974, n. 130).
Da quanto precede emerge, dunque, come la pretesa di assoggettare alla sospensione feriale fattispecie in relazioni alle quali non viene in rilievo l’esigenza sottesa alla sua previsione (consentire il differimento di attività che dovrebbero, altrimenti, compiersi durante il tempo ordinariamente destinato al riposo estivo) significherebbe non solo contraddire la “ratio” dell’istituto, ma anche “l’esigenza di non perseguire “in modo totalitario e incondizionato” lo scopo di concedere agli avvocati” – oltre che, di riflesso, alle stesse parti – “il necessario riposo feriale” (Corte Cost., sent. n. 255 de 1987, cit.).
5.2.2. Nè, d’altra parte, vi è ragione di dubitare della legittimità costituzionale della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che ha ridotto a sei mesi il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Premessa, invero, “la discrezionalità particolarmente ampia” di cui gode il legislatore “nella conformazione degli istituti processuali” (cfr., da ultimo. Corte Cost., sent. 8 maggio 2019, n. 139 e sent. 25 ottobre 2018, n. 225), ciò che restringe, in tale ambito, il margine del sindacato spettante alla Corte delle leggi nel valutare la ragionevolezza delle scelte compiute dal primo, manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale che questo collegio è stato sollecitato a sollevare, ai sensi dell’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87.
Difatti, siffatta iniziativa dovrebbe muovere – nella prospettiva della ricorrente – dalla constatazione dell’assenza di “ragioni valide per cui il termine di impugnazione non debba essere unico e certo per tutti”; come avveniva; invece, guado il termine “lungo” per impugnare aveva durata annuale, sicchè “situazioni sostanzialmente identiche” verrebbero “trattate in maniera diversa” solo in base al momento della pubblicazione della sentenza, ovvero in forza di una circostanza “strettamente dipendente dalla causalità”.
Errato è, tuttavia, proprio l’assunto di fondo dal quale dovrebbe prendere le mosse l’incidente di costituzionalità, ovvero l’esistenza di “situazioni sostanzialmente identiche” da doversi “riallineare”. Difatti, come si è già visto, quando il “dies ad quem” del termine “lungo” di impugnazione (ma lo stesso è a dirsi anche per quello “breve”) “cada” durante periodo di sospensione, si verifica una situazione che non è affatto omogenea a quella ipotizzabile allorchè tale termine venga a scadenza al di fuori di tale periodo, giacchè solo nel primo di tali casi ricorre quell’esigenza di salvaguardia del “riposo degli avvocati” che costituisce la “ratio” della sospensione, tra gli altri, del termine di impugnazione.
Non sussiste, dunque, alcuna omogeneità tra le situazioni poste a confronto, presupposto indispensabile per ipotizzare disparità di trattamento, visto che “la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (così, da ultimo, Corte Cost., sent. 24 giugno 2020, n. 165; ma nello stesso senso, “ex plurimis”. Corte Cost., sent. 22 aprile 2020, n. 85; Corte Cost., sent. 21 maggio 2014, n. 155).
6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente curatela e liquidate come da dispositivo.
7. A carico del ricorrente sussiste, infine, l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte ricetta il ricorso e condanna il Comune di Agrigento a rifondere a Ga.Mo.Fa. e a G.L., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello esclusivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021