LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9918/2019 proposto da:
M.M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA GIRIBALDI;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del procuratore speciale Dott. A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ANICHINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2135/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.
FATTI DI CAUSA
M.M.C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siena, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per sentir accertare la responsabilità della stessa per violazione dell’ordinaria diligenza richiesta nell’esercizio dell’attività bancaria ex art. 1176 c.c. e per sentir condannare la medesima convenuta al rimborso, in favore dell’attrice, della somma di Euro 11.015,00, prelevata illegittimamente dal conto corrente intestato a quest’ultima, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della proposta domanda, l’attrice dedusse che la convenuta aveva pagato assegni apparentemente tratti dalla M. sul proprio c/c, mentre la firma di traenza apposta sugli stessi risultava del tutto difforme dallo specimen depositato presso la predetta banca.
La convenuta si costituì dando atto che gli assegni in parola erano stati per la maggior parte presentati all’incasso da P.P., figlia dell’attrice, e concluse per il rigetto della domanda, sostenendo la conformità allo specimen della firma di traenza, e, qualora fosse stata ritenuta sussistente una sua qualsiasi responsabilità, chiese di considerare concorrente ex art. 1227 c.c., nella causazione del danno, il comportamento dell’attrice, per non aver la medesima tempestivamente segnalato alla banca i problemi di tossicodipendenza della figlia.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 599/2009, depositata il 23 settembre 2009, rigettò la domanda dell’attrice.
Avverso tale decisione M.M.C. propose appello, cui resistette l’istituto di credito.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2135/2018 rigettò il 1 gravame, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata, e condannò l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito M.M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale ha chiesto, in subordine, la cassazione con rinvio per l’esame della domanda subordinata volta all’accertamento della responsabilità concorrente della M. nella causazione del fatto ex art. 1227 c.c., domanda che si assume proposta in primo grado e reiterata in secondo grado.
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente M.M.C., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1710 e 1992 c.c., sostiene che l’inversione del nome-cognome tra lo specimen di firma e le firme contraffatte, circostanza non controversa in causa, costituirebbe una evidentissima differenza che, certamente visibile ictu oculi, sarebbe stata accertabile dal banchiere, secondo la diligenza al medesimo richiesta, anche in assenza di particolari conoscenze tecniche specifiche e/o attrezzatture. Pertanto, secondo la M., la Corte di merito sarebbe incorsa nell’erronea e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’ipotesi di falsificazione o alterazione di assegno bancario e di pagamento a soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno nel ritenere che, “non essendo, quindi, rinvenibile una difformità evidente tra lo specimen, risalente a 13 anni prima, depositato dalla correntista e le firme apposte in calce ai moduli di richiesta degli assegni, deve escludersi, conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ogni possibilità per la banca di riconoscere “ictu oculi” la difformità delle sottoscrizioni in questione. Pertanto questa Corte ritiene che non è configurabile alcuna responsabilità in capo all’Istituto di credito qualora venga contraffatta la firma di un correntista e tale falsificazione non presenti i caratteri della grossolanità”.
Ad avviso della ricorrente, infatti, la firma di traenza apposta sugli assegni in contestazione, sebbene molto ben imitata, sarebbe assolutamente difforme dallo specimen depositato presso la banca, nel quale il nome e il cognome della ricorrente erano invertiti rispetto alla normale firma della ricorrente, ciò proprio al fine di evitare che anche una contraffazione ben eseguita potesse passare indenne al vaglio della banca.
La M. deduce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca deve uniformare la propria condotta: a) al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), che deve connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonchè b) allo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo quanto previsto dell’art. 1176 c.c., comma 2; rappresenta che, nella specie, la banca ha consegnato a soggetto diverso dalla ricorrente due blocchetti di assegni, che la firma apposta da parte del terzo sul registro della banca al momento del rilascio di tali blocchetti di assegni era diversa dallo specimen depositato e che la medesima banca ha pagato venti assegni con firma diversa palesemente dallo specimen depositato.
Ad avviso della M., dagli obblighi di diligenza qualificata dell’accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell’attività esercitata, discenderebbe che viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omittendo e che, secondo granitica giurisprudenza, la banca, prima di procedere al pagamento del titolo presentato, è tenuta a controllare la conformità della firma di traenza al modello già depositato dal cliente ed invece, nella specie la banca, avrebbe del tutto omesso di operare la diligenza richiesta al “buon bancario”, diligenza tecnica che deve essere valutata secondo standard oggettivi.
Sarebbe, quindi, errata la sentenza impugnata laddove considera la “qualità” della contraffazione senza curarsi della circostanza del mancato accertamento della difformità della firma, ben falsificata, rispetto allo specimen, evidenziando la ricorrente che sarebbe stata facilmente individuabile l’inversione del nome e del cognome della medesima.
Secondo la ricorrente, per accertare la difformità delle firme di traenza rispetto allo specimen, in sostanza, non sarebbe stata necessaria, per l’attuale controricorrente, alcuna speciale capacità o attrezzatura tecnica, in quanto una diligente condotta entro i limiti di esigibilità ordinaria, alla stregua del parametro di cui all’art. 1176 c.c., avrebbe dovuto comportare l’immediata constatazione che la firma di traenza sugli assegni in questione differiva macroscopicamente dallo specimen depositato, sicchè doveva considerarsi negligente la condotta tenuta dall’istituto di credito con conseguente attribuzione di responsabilità allo stesso.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., ord., 19/06/2018, n. 16178; Cass. 4/10/2011, n. 20292; v. anche Cass. 26/01/2016, n. 1377) E’ stato pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza – la quale presenti, nella specie, “un tracciato assolutamente piatto” – la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui dell’art. 1176 c.c., comma 2, con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. 20/03/2014, n. 6513); tali principi sono stati pure sostanzialmente ribaditi con la sentenza n. 34107 del 19/12/2019 che, tra l’altro, ha affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.
Nel caso all’esame, la Corte di appello, con valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha accertato che le “firme apposte sugli assegni e su due moduli di richiesta rilascio blocchetto assegni non erano state falsificate in modo rozzo e grossolano, bensì risultavano imitate con grande abilità e grande precisione e “lo stile rapido, fluido e la loro morfologia complessa le rendeva sostanzialmente credibili all’occhio di un impiegato di banca”, pure perchè non presentavano ritocchi, aggiustamenti e cancellature. Pure dal confronto con lo specimen si rilevava una impressione di genuinità delle stesse. Nè la falsificazione è risultata provata da altri elementi”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che – come pure rimarcato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte – la mera inversione del nome e del cognome sul titolo rispetto allo specimen non è di per sè sufficiente ad evidenziare il carattere macroscopico dell’alterazione nè può indurre a ritenere viziata la decisione impugnata in questa sede; va al riguardo osservato che non è prescritto uno specifico ordine tra nome e cognome e, limitandosi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 11, a prevedere, come requisito di validità dell’assegno, che la sottoscrizione contenga “il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga” e che, anzi, il secondo periodo di tale norma, ammettendo la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale (v. anche Cass. 28/06/1988, n. 4367 e Cass. 15/10/1999, n. 11621), conferma che la corrispondenza tra la firma depositata al momento dell’apertura del conto corrente e quella apposta dal traente sull’assegno non debba essere intesa come perfetta identità tra le due firme, potendo il nome essere scritto per intero nello specimen e non nel titolo di credito.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; consapevolezza della banca trattaria delle raccomandazioni della Sig.ra M. sulla di lei figlia e risultati della ctu grafologica disposta in primo grado”, M.M.C. lamenta che la Corte di merito non abbia dato alcuna rilevanza alle risultanze probatorie emerse in primo grado in relazione alla consapevolezza della banca circa lo stato di tossicodipendenza di sua figlia, P.P. e dei precedenti specifici posti a carico di quest’ultima e rappresenta di aver diffidato i cassieri della filiale di *****, ove è avvenuto il pagamento degli assegni alterati, di pagare titoli portati all’incasso dalla predetta figlia, alla quale erano stati pure consegnati anche i blocchetti di assegni in parola, in violazione dell’art. 1176 c.c..
La ricorrente sostiene inoltre che la Corte di merito, pur adducendo di aderire alle risultanze della c.t.u., avrebbe omesso di valutare alcuni aspetti rilevanti e cioè: a) la circostanza che il CTU avesse definito “clamorosa e significativa” la differenza data dall’inversione nome-cognome tra la firma depositata e quelle apposte sugli assegni in questione; b) la circostanza che il C.T.U. avesse ritenuto le firme oggetto della sua indagine piuttosto variabili tra di loro e con modalità grafiche diverse.
Tali elementi, letti alla luce della giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione dell’art. 1176 c.c., renderebbero, ad avviso della ricorrente, errata la sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale omesso di considerare detti punti nonchè che i blocchetti di assegni erano stati consegnati alla P. e che erano stati tutti incassati da quest’ultima.
2.1. Non sussiste l’inammissibilità del motivo all’esame ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., come invece evidenziato dalla controricorrente e dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, in quanto, nella specie, l’atto di citazione in appello risulta notificato il 26 maggio 2010 (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 2); ed invero, la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass., ord., 9/12/2015, n. 24909; Cass. 11/05/2018, n. 11439).
2.2. Il motivo è, invece, in parte inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato precisamente dove, nell’ambito della relazione di c.t.u., e in quali esatti termini l’ausiliare del giudice avrebbe espresso le valutazioni cui la ricorrente ha fatto riferimento nel mezzo all’esame nè sono state specificamente indicate le risultanze istruttorie cui la M. fa genericamente riferimento (v. ricorso p. 20) e dalle quali, ad avviso della ricorrente sarebbe emersa la consapevolezza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. circa lo stato di tossicodipendenza e dei precedenti specifici di sua figlia P.P.. Inoltre, va evidenziato che la Corte di merito ha ben tenuto presente che anche le firme su due moduli di richiesta di rilascio dei blocchetti di assegni non erano state falsificate in modo rozzo e grossolano ma risultavano imitate con grande abilità (v. sentenza p. 5 e 6) e ha pure valutato la dedotta diffida rivolta alla banca di non porre all’incasso assegni presentati dalla figlia P.P. alla luce delle risultanze istruttorie (v. sentenza impugnata p. 6), sicchè, al riguardo, il motivo è infondato.
Infine, va rimarcato che la circostanza che la firma apposta sul registro della banca al momento del rilascio dei detti blocchetti di assegno fosse diversa dallo specimen e di cui la ricorrente lamenta l’omessa valutazione risulta essere nuova, non risultando dalla sentenza impugnata, in cui si fa riferimento solo alla sottoscrizione dei moduli di richiesta dei rilascio dei blocchetti di assegni, nè la ricorrente ha precisato quando la stessa sia stata allegata in giudizio e in che termini, e, pertanto, a tale proposito la censura risulta inammissibile per novità e genericità, rimarcandosi, peraltro, che, secondo la tesi della banca, la P. avrebbe ritirato i blocchetti di assegni per conto della madre falsificando moduli di delega (v. controricorso p. 4 e 14).
3. Il ricorso proposto dalla M. va, alla luce delle argomentazioni che precedono, rigettato.
4. Dal rigetto del ricorso della M. resta assorbito l’esame del ricorso incidentale subordinato, come tale dovendosi qualificare la richiesta subordinata avanzata dall’istituto di credito a p. 13 e sgg. del controricorso.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente M., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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