LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI DANILO – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36543/2018 proposto da:
L.M., rappresentato e difeso in proprio massimo.longarini.ordineavvocatiterni.it, elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ZINGARELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 394/2018 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
che:
1. L.M. ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Terni che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello da lui proposto avverso la sentenza del giudice di pace con la quale era stata rigettata la domanda contro la “SII – Servizio Idrico Integrato SCPA” per ottenere la restituzione dell’importo pagato in relazione ad una fattura indebitamente emessa.
2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.
3. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce errore di diritto per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e dell’art. 339 c.p.c., comma 3: lamenta che il Tribunale si era riferito, nella propria decisione, soltanto a quella parte dell’art. 339 c.p.c., che richiamava la “violazione dei principi regolatori della materia” non valorizzando il contenuto dell’impugnazione proposta (cfr. pag. 9 terzo cpv. del ricorso) 1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, poichè il ricorrente non specifica quali motivi abbia spiegato nell’atto d’appello, limitandosi ad affermare genericamente che in esso era stato “esplicitamente contestato che il giudice di pace aveva omesso di individuare la fonte disciplinare del contratto di somministrazione di acqua potabile per cui è controversia” (cfr. pag. 9 secondo cpv.).
1.2. Deve premettersi che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello sostenendo, in primo luogo, che l’impugnazione doveva essere a motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento, dei precetti costituzionali o comunitari) in quanto il valore della causa era riconducibile ad equità: all’uopo ha fatto riferimento ad una giurisprudenza che ritiene irrilevante la richiesta “maggior somma” eventualmente risultante all’esito dell’istruzione, in alternativa all’indicazione di una somma compresa nel limite della giurisdizione equitativa (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata dove cita Cass. 24153/2010Cass. 16318/2011).
1.3. Il primo motivo non si occupa di questa parte della motivazione e, dunque, non la censura.
1.4. La sentenza, inoltre, ha escluso che l’appello potesse essere a motivi illimitati per la riconducibilità della controversia all’ipotesi dell’art. 1342 c.c., affermando che “non può ravvisarsi neanche l’ipotesi di deroga di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata): neanche tale affermazione – che costituisce la seconda ratio decidendi – è stata oggetto di censura.
1.5. La pronuncia ha, quindi, ulteriormente affermato che non poteva essere condiviso “l’assunto dell’appellante in ordine ad una violazione delle norme del procedimento” (cfr. pag. 3 terzo cpv.) ma, nonostante ciò, lo ha scrutinato sul punto e l’ha dichiarato inammissibile negando che ricorresse tale violazione: la censura in esame, tuttavia, non si occupa neanche di tale statuizione.
In buona sostanza, il primo motivo è privo di correlazione con la motivazione della sentenza ed, in particolare, con le tre ratio decidendi sulle quali essa è principalmente fondata: la censura, dunque, deve ritenersi inammissibile (cfr. Cass. 359/2005, Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017) in quanto non consente a questa Corte di apprezzare gli errori solo genericamente enunciati senza alcuna coerenza con la complessiva statuizione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,183,345 c.p.c., in relazione all’accordo sul prezzo di vendita; lamenta, altresì, la nullità della sentenza e del procedimento per infrapetita, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Lamenta al riguardo, che il Tribunale con la motivazione resa, si era “svincolato” dalla domanda proposta, negando che potesse ravvisarsi una omessa motivazione in ordine all’indicazione del costo dell’acqua, in quanto esso era stato genericamente dedotto e non era stato riproposto nelle conclusioni (cfr. pag. 13 ricorso primo cpv.).
2.2. La censura è inammissibile perchè, partendo dal falso presupposto che il Tribunale avesse deciso nel merito, non ha colto la ratio decidendi della pronuncia che non ha rigettata, la domanda, ma ha scrutinato la decisione del giudice di pace solo per affermare che essa non verteva sulle questioni di cui all’art. 339 c.p.c., u.c., che pertanto la decisione era inappellabile.
2.3. Anche tale censura, pertanto, non si confronta coerentemente con la motivazione criticata.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
4. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesse art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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