LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13653/2018 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO LO NIGRO;
– ricorrente –
e contro
P.P.;
– intimata –
nonchè da:
P.P.,assistita e difesa dall’Avv. FEDERICO FERINA;
– ricorrente incidentale –
e contro
P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1941/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 26/4/2018, avverso la sentenza n. 1941/2017 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 26/10/2017, la sig.ra P.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste, con controricorso e con un unico motivo di ricorso incidentale, notificato in data 4/6/2018, la sig.ra P.P..
2. Per quanto ancora rileva, P.A. notificava alla sorella P.P. due distinti atti di citazione: con il primo chiedeva lo scioglimento della comunione su un appartamento sito in *****, proveniente dalla successione del padre, P.S., nel rispetto dell’accordo divisorio stipulato inter partes con scrittura privata del 14/2/2007; con il secondo chiedeva il rimborso pro quota di una serie di spese sostenute per estinguere alcuni debiti ereditari, nonchè, le spese sostenute per oneri materiali e amministrativi relativi al frazionamento dell’appartamento. Si costituiva la convenuta instando in via riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per le esequie funebri del padre, pari a Euro 5.515,49. Le due cause venivano riunite e decise dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 733/2013. Il giudice di prime cure pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria sull’immobile; accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento del minore importo di Euro 23.000,00 a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati dall’attrice al Banco di Sicilia e alla creditrice A.M., per la quota parte imputabile alla sorella; accoglieva la riconvenzionale della convenuta, condannando l’attrice al pagamento di Euro 2.757,74 per le spese funebri.
3. Avverso la sentenza, P.A. ha proposto appello instando per il rimborso, pro quota, delle ulteriori spese sostenute per estinguere i debiti ereditari, ma non riconosciute dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello di Palermo, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto parzialmente il gravame, in particolare rilevando che sussisteva la prova dell’esborso di Euro 18.426,56 andato a favore di Serit s.p.a.. Di contro, ha ritenuto non provato il diritto riguardo agli esborsi volti a estinguere il debito nei confronti del Condominio; nonchè, ha ritenuto inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda relativa al rimborso degli oneri materiali e amministrativi per il frazionamento dell’immobile comune. Ha confermato per il resto la sentenza di prime cure e compensato le spese del secondo grado tra le parti.
4. La trattazione veniva fissata in adunanza camerale per il 16 dicembre 2019 ed in vista di essa parte resistente depositava memoria. Il ricorso, tuttavia, veniva tolto dal ruolo di detta adunanza. E’ seguita la fissazione dell’odierna adunanza ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero e ulteriori memorie di parte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia “1) Nullità della sentenza Motivazione insufficiente e contraddittoria – Violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, là dove la sentenza ha posto a fondamento dell’inammissibilità del quarto motivo di appello la trascrizione integrale della comparsa di risposta dell’appellata, talchè la motivazione sarebbe apparente, in virtù del precedente della S.C. per cui “Non è sufficiente la motivazione della sentenza che si limiti a trascrivere e condividere la difesa di una delle parti senza esplicitare le ragioni di tale condivisione ed inoltre è evidente la nullità della sentenza del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda non potendo considerarsi “motivazione” la mera adesione a critica alla tesi prospettata da una delle parti (Cass. Sez. Un. 16/01/2015 n. 642, in motivazione, conf. Cass. 14/06/2016 n. 11142)”.
1.1. Il primo motivo è inammissibile. Nel caso di specie, l’appellante lamentava il mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese sostenute per il frazionamento dell’appartamento comune e, sul punto, la Corte d’Appello ha motivato “ritenuto, altresì, che la domanda relativa al rimborso degli oneri materiali ed amministrativi del frazionamento dell’immobile comune non è stata proposta ritualmente nel giudizio di primo grado; che, infatti, l’attrice dopo avere rivendicato e chiesto la liquidazione dell’importo di Euro 50.213,28, precisava che a tali spese andavano aggiunte quelle relative alla suddivisione dell’unità abitativa in comunione, riservandosi di indicarne l’ammontare; che, tuttavia, l’attrice non scioglieva la “riserva”, non depositando alcuna memoria ex art. 183 c.p.c., comma 4, n. 1; che soltanto successivamente depositava tardivamente una seconda memoria istruttoria, con la quale non spiegava alcuna domanda e non precisava le precedenti, ma si limitava a produrre in giudizio 5 documenti che sebbene attinenti al presunto frazionamento, non trovavano corrispondenza nelle domande spiegate; ritenuto, per le suesposte considerazioni, che il quarto motivo di appello è inammissibile a norma dell’art. 345 c.p.c.” (sentenza impugnata: p. 10, 5- 8 cpv.).
1.2. Anche a voler ammettere che la Corte d’Appello abbia motivato l’inammissibilità del quarto motivo di gravame trascrivendo integralmente il contenuto della comparsa di risposta dell’appellata, si osserva che il motivo difetta di specificità, posto che non solo non viene riportato l’atto di parte cui fa riferimento, ma altresì le ragioni della sentenza impugnata risultano esposte in maniera conforme al principio sopra esposto. Il motivo è dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6.
1.3. Da ultimo, si osserva che il ricorrente invoca la sentenza n. 642/2015 delle Sezioni Unite, tuttavia trascrivendo un passo della motivazione in cui si cita un orientamento minoritario (Cass. n. 10003/2007 e 12542/2001), non condiviso. Occorre, dunque, far riferimento al corretto principio di diritto affermato in quell’occasione al fine di comporre i vari orientamenti sul tema, per cui “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 642 del 16/1/2015). Ne consegue che il motivo, se fosse ammissibile, sarebbe per come articolato, manifestamente privo di fondamento.
2. Con il secondo motivo si denuncia “2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In via subordinata rispetto al primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza là dove ha dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c., il quarto motivo di appello, relativo alle spese di frazionamento. Sul punto, rileva che nell’atto di citazione in primo grado aveva richiesto il rimborso della somma di Euro 50.213,28, riservandosi di documentare i costi sostenuti per il frazionamento dell’appartamento. Le somme oggetto di ulteriore richiesta riguardavano Euro 10.703,21 per spese professionali tecniche riguardanti il frazionamento dell’immobile, ed Euro 22.000,00 per la divisione materiale dello stesso, e il tutto sarebbe stato documentato nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, con la produzione di 5 documenti (fatture) attestanti tali costi. Peraltro, parte appellata non avrebbe in contestato il contenuto delle produzioni documentali, limitandosi ad eccepirne l’inammissibilità.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In specie, nell’articolazione del motivo non vengono individuati – nè direttamente per il tramite della loro trascrizione, nè indirettamente localizzandoli nel fascicolo e per come eventualmente pervenuti dinanzi a questa Corte alla S.C. – l’atto di citazione in primo grado, la memoria integrativa ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, i documenti prodotti, nè lo stesso atto di appello. Non è possibile, dunque, vagliare nel merito la doglianza, a fronte della sentenza impugnata che ha rigettato il quarto motivo di gravame sul rilievo che la domanda di rimborso degli oneri materiali e amministrativi sostenuti per il frazionamento dell’immobile non fosse stata proposta ritualmente nel giudizio di primo grado, e che con la seconda memoria integrativa non veniva proposta alcuna domanda, nè venivano precisate le precedenti, ma l’appellante si limitava a produrre in giudizio cinque documenti, sì attinenti al presunto frazionamento, ma che non trovavano corrispondenza nelle domande spiegate (v. p. 1.2).
2.2. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di legittimità (per tutte, Cass., Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
2.3. Nella specie parte ricorrente, a pagina 10 del ricorso si è limitata a dire che i documenti erano stati prodotti con la memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 2, “depositata al n. 5 della produzione integrativa nel fascicolo di primo grado in data 06/06/2008”, ma non solo non ha detto alcunchè sul se e sul come i documenti erano stati richiamati nella memoria, ma neppure ha localizzato l’eventuale produzione della memoria in questo giudizio di legittimità e meno che mai del detto fascicolo.
3. Con il terzo motivo (indicato come 2.1.) si denuncia “2.1) Violazione e mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il motivo – rubricato “2.1)” e, nei fatti, strettamente collegato al secondo mezzo di ricorso – denuncia la mancata applicazione del principio di non contestazione in merito ai documenti prodotti dall’allora appellante con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.
3.1. Tuttavia, esso si dimostra inammissibile per difetto di indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – deve indicare sia la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi idonei alla verifica di quanto processualmente riversato in atti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16655 del 9/8/2016; in senso conforme, Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017; Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/7/2007). Per converso, tali indicazioni non si rinvengono nell’articolazione del motivo.
4. Con il quarto motivo si denuncia “3) Violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” là dove la Corte d’Appello ha ritenuto non provato l’esborso delle somme versate dall’appellante all’Amministrazione del Condominio di *****, perchè in tesi non sarebbe stata sollevata alcuna contestazione da parte appellata, e anzi sarebbe stata depositata – al n. 9 dell’indice del fascicolo di primo grado – la quietanza liberatoria attestante l’estinzione dell’esecuzione immobiliare gravante sull’appartamento. Talchè, il giudice di secondo grado avrebbe violato l’art. 2729 c.c., là dove ha negato valore di presunzione alla documentazione prodotta.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Merita evidenziare che la sentenza impugnata ha ritenuto non provati gli esborsi per oneri condominiali pretesi dall’appellante, sulla base della seguente motivazione: “ritenuto, altresì, che correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il diritto restitutorio dell’appellante, con afferenza ai pretesi esborsi effettuati volti a tacitare la pretesa creditoria dell’Amministrazione del Condominio di *****; che, infatti, l’esistenza di un deposito giudiziario di Euro 20.000,00 effettuato dall’appellante a favore del condominio, poi estinto senza l’incasso, non è affatto idonea a provare, presuntivamente, che l’appellante abbia corrisposto tale importo e che, in conseguenza di tale versamento, il condominio abbia restituito detto deposito; che, in proposito, è da rilevare che l’estinzione del deposito, senza l’incasso, può anche essere dovuto alla rinuncia all’importo in oggetto da parte del condominio od a altri motivi ignoti; che, invece, con riferimento alla residua parte dell’importo di Euro 16.000 dovuta al Condominio, non risulta provato che l’assegno circolare n. (…) emesso dall’appellante a favore di quest’ultimo sia stato effettivamente incassato; che, inoltre, non risultando la causale per la quale tale assegno è stato emesso, è evidente che manca la prova che si riferisca a debiti per cui a debiti per cui l’appellante possa vantare un diritto di regresso; che, pertanto, vanno rigettati il secondo ed il terzo motivo di appello” (sentenza impugnata: p. 10, 1 – 6 cpv.).
4 2. Ora, è ben vero che la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunchè al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi di omessa pronuncia su un motivo di appello), è deducibile ai sensi e nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vale a dire come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purchè decisivo (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 17720 del 6/7/2018). Nel caso concreto, tuttavia, mancano i necessari riferimenti agli atti per scrutinare detto vizio (indicati a partire da Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19987 del 10/8/2017), ponendosi la deduzione in violazione delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in base ai quali la ricorrente avrebbe dovuto indicare non solo il fatto storico, il “dato” testuale o extratestuale da cui risulti esistente e la sua “decisività”, ma anche il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, posto che nella sentenza non si rinviene alcun riferimento ad una “quietanza liberatoria” con riguardo ai pretesi esborsi fatti al Condominio, nè tantomeno alla sua natura. Si aggiunga che il motivo non deduce la violazione dell’art. 2729 c.c., nel rispetto dei criteri indicati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018: si veda la motivazione, paragrafi 4 e ss.
5. Con il quinto e ultimo motivo si denuncia “4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La Corte d’Appello, nonostante l’accoglimento parziale del gravame, ha provveduto a compensare le spese del giudizio senza alcuna motivazione sul punto. Difatti, al più avrebbe dovuto condannare, seppure in parte, l’appellata alle spese. Il motivo è privo di fondamento, perchè, da un lato, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; dall’altro la ricorrente è risultata parzialmente soccombente e, pertanto, è del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 16/6/2011; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/6/2003).
6. Il motivo appare manifestamente infondato in iure, là dove postula, ignorando il dettato normativo, che l’accoglimento parziale della domanda debba “comportare condanna seppur parziale (…) alle spese del giudizio”.
7. Con il ricorso incidentale, si denuncia “violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, là dove la sentenza ha accolto parzialmente il primo motivo di appello ritenendo che sussistesse la prova della provenienza dall’appellante del pagamento del debito ereditario mediante assegno bancario di Euro 18.426,56 intestato alla Serit Sicilia s.p.a., nonchè della sua riscossione, nonostante la riscossione fosse rimasta priva di dimostrazione in primo grado, poichè nè nell’atto di citazione, nè nella seconda memoria istruttoria, l’attrice aveva allegato alcun documento relativo all’incasso. Della circostanza avrebbe dato atto la stessa Corte d’Appello ove ha rilevato che nell’indice del fascicolo di primo grado dell’attrice era indicato solo l’assegno, senza menzione della ricevuta di consegna rilasciata dalla Serit. Difatti, il riferimento alla quietanza che avrebbe provato l’esborso era contenuto, per la prima volta, nell’atto di appello e, pertanto, inammissibile ex art. 345 c.p.c., senza considerare le necessarie conseguenze in termini di mancata prova.
7.1. Il motivo è inammissibile 7.2. La Corte di merito ha accolto il primo motivo di appello ritenendo “che sussiste la prova della provenienza dalla stessa attrice dell’assegno bancario di Euro 18.426,56 intestato alla Serit Sicilia s.p.a. in data 3 maggio 2007 e recante il numero progressivo di serie ***** si ricava che il detto assegno è stato reso dalla stessa attrice per mezzo del legale incaricato avv. L.N.F.; che il medesimo titolo di credito era stato incassato giusto quadro di quietanza n. *****; che dal tergo della ricevuta si rileva che l’assegno è stato adoperato nell’interesse di P.S., padre delle germane P., defunto all’epoca di emissione dell’assegno e del rilascio della quietanza; che appare quindi consequenziale ritenere che l’assegno in questione è stato versato per estinzione di un debito gravante sul cespite ereditario; che in proposito, va rilevato che l’appellata non ha contestato specificamente il contenuto di tale ricevuta, essendosi limitata ad affermare che la sua produzione è avvenuta soltanto in questo grado del giudizio e che, pertanto, è inammissibile a norma dell’art. 345 c.p.c.; che, in effetti, nell’incide del fascicolo di primo grado dell’appellante è indicato soltanto l’assegno n. ***** (doc. n. 5), mentre non è menzionata la ricevuta di consegna dell’assegno in oggetto, rilasciata dalla Serit Sicilia s.p.a. in data 3 maggio 2007 e recante il numero progressivo di serie *****, incollata a tergo della copia dell’assegno in oggetto; che l’eventuale inammissibilità di produzione del documento in oggetto è comunque irrilevante stante che – come in precedenza rilevato – manca la specifica contestazione della veridicità del contenuto di tale ricevuta; che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va ritenuto che l’appellante ha diritto di avere restituito dall’appellante la metà di tale importo, pari ad Euro 9.213,28, oltre gli interessi legali dalla data del versamento del 3 maggio 2007 e fino al soddisfo” (sentenza impugnata: p. 9, 3 – ult. cpv.).
7.3. La motivazione ha due rationes decidendi, di cui la prima riferita al motivo qui in esame, la seconda, non oggetto di impugnazione, inerente alla mancata contestazione del pagamento. Sicchè, non essendo stata impugnata questa seconda ratio, vale il principio per cui, ove la sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto a censurare solo una di esse – consentito in applicazione del principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi, atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017; Sez. Un., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
8. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato (essendo risultati inammissibili i primi quattro motivi, infondato il quinto), mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; atteso l’esito della controversia in cui le parti sono reciprocamente soccombenti le spese sono compensate tra le parti; con condanna al pagamento del contributo unificato doppio per entrambe, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021