Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17958 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1366/2019 proposto da:

F.I., P.L., F.B., F.D., i primi due quali legali rappresentanti e tutti nella qualità di soci della AZIENDA AGRICOLA DOZZESE SS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELA MASCHERINI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA AGRICOLA B. SOCIETA’ AGRICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO VINCENZI, ENRICO VINCENZI;

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS 31, presso lo studio dell’avvocato VALERIO PIERANGELI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. I sig.ri F.D., P.L., F.I. e F.B., i primi due quali legali rappresentanti e tutti quali soci della Società Agricola D. s.s., propongono ricorso per cassazione, notificato il 27/12/2018 e affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 1560/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 27/6/2018 e non notificata. Resistono la Cooperativa Trasporti Imola s.c.r.l. e l’Azienda Agricola B. Società Agricola con separati controricorsi, entrambi notificati in data 11/2/2019.

2. Per quanto ancora rileva, gli attuali ricorrenti adivano il Tribunale di Bologna, ivi convenendo la Cooperativa Trasporti Imola e l’Azienda Agricola B., al fine di sentire dichiarare la nullità ex artt. 1343,1344 e 1418 c.c., del contratto di affitto del fondo rustico, stipulato tra le due società convenute in data 4/8/2015, della durata di 15 anni. Gli attori deducevano che il contratto di affitto era stato stipulato dalle convenute al fine di eludere o comunque rendere più gravoso l’esercizio del diritto di prelazione in relazione all’acquisto di detto fondo, diritto riconosciuto dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, alla società Agricola D., in quanto proprietaria di terreni confinanti. Sul punto, gli attori rilevavano che a soli quattro mesi dalla conclusione del contratto di affitto, la proprietaria Cooperativa Trasporti Imola aveva promesso in vendita il fondo a parenti prossimi dei soci della Azienda Agricola B. e notificato il preliminare alla società D. che, pertanto, si determinava ad esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del fondo di cui trattasi. In primo grado, il Tribunale di Bologna rigettava le domande attoree e, per l’effetto, condannava gli istanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso la sentenza, gli attori hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha confermato integralmente la sentenza di prime cure, compensando le spese di lite tra le parti. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di non poter avallare la tesi degli appellanti – per cui il contratto di affitto sarebbe stato stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c. – poichè, nel caso concreto, nonostante vi fossero plurimi e concordanti indizi atti a ritenere che l’operazione economica delle società appellate fosse finalizzata a ostacolare e rendere più gravoso l’esercizio del diritto di prelazione della società D., quest’ultima aveva comunque potuto esercitare tale diritto, divenendo infatti proprietaria del fondo oggetto del contratto d’affitto.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione della L. 14 agosto 1971. n. 817. art. 7, della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nonchè degli artt. 1343,1344 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La sentenza viene censurata per aver rigettato la domanda di parte appellante tesa a far dichiarare la nullità del contratto di affitto stipulato dalle appellate in quanto in frode alla legge, sul rilievo per cui la società D. avesse comunque esercitato il proprio diritto di prelazione, il che farebbe sì che il perseguimento delle finalità delle norme sull’esercizio del diritto di prelazione non risulterebbe definitivamente frustrato, ma solo reso più gravoso e differito nel tempo. Ad avviso della ricorrente, tali affermazioni sarebbero in contrasto con la ratio dell’istituto della prelazione del confinante e con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione per cui la terra non è un bene di autonomo valore economico, ma un bene strumentale quale fattore produttivo dell’impresa agricola (citando Sez. Un. 6123/86). Pertanto, un accrescimento dell’impresa che si risolve, come nel caso di specie, nel mero acquisto del diritto di proprietà su di un bene servibile solo dopo 15 anni, si pone in contrasto con le esigenze strumentali alla sua gestione. Per tali ragioni, se il giudice di merito avesse correttamente interpretato e applicato la normativa di cui alle leggi in epigrafe, avrebbe ritenuto violato il diritto di prelazione della società D. e dichiarato la nullità del contratto d’affitto in quanto stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c..

2. Il motivo è infondato.

3. La Corte d’Appello ha motivato il rigetto del gravame interposto dagli attuali ricorrenti ritenendo che non si configurasse alcuna ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.. Invero, la sentenza impugnata ha dato atto della sussistenza di plurimi e concordanti indizi idonei a ritenere che il contratto d’affitto stipulato tra le società convenute fosse finalizzato ad ostacolare l’esercizio del diritto di prelazione della società D., quale proprietaria e coltivatrice diretta del fondo confinante, tra i quali: a) le condotte tenute dalla Cooperativa Trasporti Imola, venditrice del fondo, in occasione di due compravendite per le quali pendono i giudizi instaurati dagli appellanti per l’esercizio del diritto di riscatto; b) il brevissimo lasso temporale intercorso tra la stipulazione del contratto d’affitto oggetto di causa (4/8/2015) e la stipulazione del preliminare di compravendita dello stesso terreno precedentemente affittato (10/12/2015); c) il legame familiare tra l’affittante Azienda B. e i promissari acquirenti del contratto preliminare di compravendita del 10/12/2015 (cfr. sentenza impugnata: da p. 4, penultimo cpv. a p. 5, 5 cpv.). Tuttavia, ha rilevato che “Nonostante il disincentivo rappresentato dall’esistenza del contratto quindicennale d’affitto, la Società Agricola D. ss ha, comunque, esercitato il proprio diritto di prelazione divenendo, così, proprietaria del fondo oggetto del contratto d’affitto. Ciò ha comportato l’applicazione di una maggiore imposta di registro e, soprattutto, l’impossibilità per la Società Agricola D. di coltivare direttamente il fondo acquistato per i quindici anni di durata del contratto d’affitto. Sulle conseguenze economiche di tale impossibilità l’appellante non si sofferma onde non vi sono elementi per stabilire se ciò comporti e, in che misura, un lucro cessante. Il dato esula, del resto, così come quello della maggior imposta di registro, dall’oggetto della presente causa posto che gli appellanti chiedono non il risarcimento del danno subito per la situazione del fondo oggetto dell’esercitata prelazione, bensì la declaratoria della nullità del contratto d’affitto stipulato il 4-8-2015 in quanto asseritamente elusivo della disciplina di cui alle leggi 590/65 e 817/71, quindi, secondo la prospettazione degli appellanti, in frode alla legge” (cfr. sentenza impugnata: da p. 5 penultimo cpv. a p. 6, 3 cpv.).

4. Vieppiù, la Corte di merito ha ricostruito – sul solco della giurisprudenza di legittimità – il fine perseguito dalla normativa in materia di prelazione agraria dando conto che “è senz’altro vero che il fine perseguito dalle leggi 590/65 e 817/71 con l’istituto della prelazione agraria sia quello di ampliare le dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice sì da meglio realizzare le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (cfr. Cass. Civ. Sent. 1106/2006) ed è, altresì, vero che il perseguimento di tale finalità risulti nella fattispecie più gravoso e differito nel tempo stante l’impossibilità per l’esercente il diritto di prelazione di coltivare direttamente il fondo acquistato per il tempo in cui durerà il contratto d’affitto de quo. Tale parziale frustrazione della ratio legis non svuota, però, completamente di valore l’oggetto dell’esercitata prelazione così da potersi dire che la situazione di fatto determinatasi per effetto della stipulazione del contratto d’affitto equivale, nella sostanza, alla soppressione del diritto di prelazione, cioè alla violazione della norma imperativa (violazione che ex art. 1344 c.c., costituisce il presupposto del contratto c.d. in frode alla legge). In altre parole nella fattispecie la possibilità di esercitare il diritto di prelazione non è stata impedita, ma è stata resa solo più gravosa onde non può dirsi che le norme pubblicistiche che prevedono tale diritto siano state violate” (sentenza impugnata: da p. 6, 5 cpv. a p. 7, 2 cpv.).

5. In sostanza, dunque, l’iter argomentativo della Corte del gravame è ancorato al mancato raggiungimento del risultato vietato dalla legge, talchè giunge ad escludere la sanzione della nullità del contratto d’affitto ex art. 1344 c.c., poichè – de facto – la società confinante ha esercitato il proprio diritto di prelazione sul fondo, a dispetto dell’esistenza sullo stesso dell’affittuario. Le conclusioni rese nella sentenza impugnata meritano adesione, dovendosi escludere la nullità del contratto per elusione o violazione della norma imperativa quand’anche gli effetti in essa sottesi si sono comunque realizzati. In merito alla fattispecie in esame, sono tuttavia dovute le precisazioni che seguono.

6. Le censure spiegate dagli odierni ricorrenti involgono un’indagine preliminare sul rapporto tra frode alla legge e tutela dei terzi, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui, in mancanza di una norma che preveda l’invalidità del contratto stipulato “in frode dei terzi”, il negozio lesivo dei diritti dei terzi non è, di per sè, illecito, sicchè la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa (art. 1343 c.c.), per frode alla legge (art. 1344 c.c.) o per motivo illecito determinante comune alle parti (art. 1345 c.c.), apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23158 del 31/10/2014; Sez. 1, Sentenza n. 20576 del 4/10/2010; Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 29/5/2003).

7. Con specifico riguardo all’istituto della prelazione agraria, questa Corte ha avuto modo di precisare che “Nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.); pertanto, qualora debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l’apparenza contrattuale e farne valere la nullità (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l’inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane). (Nella specie, la sentenza impugnata nel rigettare la domanda di riscatto di un fondo rustico, oggetto di permuta, proposta sul rilievo che tale negozio era stato adoperato allo scopo di eludere il diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto, in quanto il bene permutato con il fondo rustico era stato dal terzo acquistato nello stesso giorno in cui era poi stata stipulata la permuta, aveva escluso che la permuta costituisse mezzo per eludere la norma imperativa)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 16/6/1981).

8. Sicchè, in tema di prelazione agraria, il ricorso ad una operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l’affittuario eserciti la prelazione, così assicurando l’obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell’art. 1418 c.c. e dalla tutela generalizzata di cui all’art. 1421 c.c., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l’esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell’acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5201 del 17/03/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20428 del 25/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 6691 del 03/08/1987).

9. Più in generale, posto che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (nè ai sensi dell’art. 1344 c.c.) sussistendo il rimedio dell’esercizio del riscatto (da parte degli aventi diritto alla prelazione) idoneo a conseguire l’obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina (Sez. 3, Sentenza n. 6691 del 03/08/1987; Cass. 5270/82, mass. n. 423081).

10. Nella specie, poichè il proprietario di un fondo agricolo ben può scegliere di non goderlo direttamente, bensì indirettamente e – dunque – attraverso la stipula di un contratto di affitto agrario, è un fuor d’opera ipotizzare che la stipula di tale contratto, quand’anche compiuta con l’intento di procedere poi all’alienazione del bene in modo da determinare che il confinante titolare del diritto di prelazione, se eserciti il diritto al riscatto, si trovi a riscattare il fondo gravato da affitto, possa integrare negozio in frode della legge in tema di prelazione agraria: per un verso il proprietario compie nell’affittare un atto lecito e, per altro verso, il confinante titolare della prelazione ha solo la titolarità del diritto al riscatto nel caso di vendita ma non del diritto al riscatto di un bene non affittato.

11. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese, liquidate come di seguito in base alle tariffe vigenti, in favore dei controricorrenti; con raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale; per l’effetto, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore dei controricorrenti (Cooperativa Trasporti Imola scrl e Azienda Agricola B. soc. agr.) ciascuno rispettivamente in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, e ulteriori oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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