LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6408/2017 proposto da:
GHIGHETTA DI G.A. E C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. DE DOMINICIS 42, presso lo studio dell’avvocato ALDO ANTONIO MARIO LIVIO PAZZAGLIA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
SORIT SOCIETA’ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA, COMUNE ALFONSINE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 892/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 08/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
1. La società Ghighetta di G.A. s.a.s. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso SORIT – Società servizi e riscossioni Italia spa e contro il Comune di Alfonsine, notificato il 28 febbraio 2017, per la cassazione della sentenza n. 892 del 2016 resa dal Tribunale ordinario di Ravenna, pubblicata l’8 agosto 2016 e non notificata.
2. Secondo la ricostruzione compiuta dalla ricorrente, essa aveva ricevuto la notifica di un verbale contenente intimazione di pagamento per violazione del codice stradale presso la propria sede legale, ove la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, e non presso la sede effettiva, dove la società si era trasferita da circa sei mesi, luogo previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 2 e art. 19 c.c., comma 2.
3. Richiestane copia, appurava che erano stati emessi e notificati due verbali di accertamento: a) un primo verbale relativo ad una violazione del C.d.S., perchè il conducente di una vettura intestata alla Ghighetta superava il prescritto limite di velocità; b) un secondo verbale, con il quale si sanzionava il legale rappresentante della società che, sollecitato, non aveva fornito i dati identificativi del conducente in relazione alla violazione sub a). Anche questo secondo verbale era stato notificato per posta erroneamente alla società.
4. La Ghighetta, in primo grado, si opponeva ai verbali citati, sostenendo:
– la nullità della notifica del primo verbale avvenuta in violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 2 e art. 19 c.c., comma 2.
– per il secondo verbale, il difetto dell’elemento soggettivo, giacchè la nullità della notificazione del primo verbale comportava l’impossibilità di dare seguito al secondo; il difetto di legittimazione passiva, in quanto l’obbligo di effettuare la dichiarazione richiesta dal secondo verbale incombe sul legale rappresentante; la tardività della notificazione del secondo verbale, effettuata dopo 158 giorni invece dei 150 richiesti dalla legge.
5. Il Giudice di pace di Ravenna, adito, annullava il primo verbale (n. 678/2007) – per riconosciuta nullità della notifica – e confermava invece il secondo (1297U-2007) ritenendo tardive le doglianze della società.
6. Con atto di appello la Ghighetta impugnava il rigetto relativo al secondo verbale, sostenendo che l’annullamento, per inesistenza e nullità della notifica del primo verbale, avrebbe dovuto ripercuotersi sul secondo. Insisteva inoltre sulla tardività della richiesta di pagamento, effettuata oltre il 150esimo giorno.
7. Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza qui impugnata, respingeva l’appello, ed anche l’appello incidentale proposto dal Comune di Alfonsine, confermando integralmente la sentenza del Giudice di pace. In motivazione si afferma che il secondo verbale era stato notificato entro il termine di legge, con notifica effettuata a mani del suo rappresentante legale, e che vizi propri del verbale dovevano farsi valere con ricorso amministrativo, o in sede giurisdizionale, e non con lo strumento della opposizione ad ingiunzione fiscale, con il quale possono farsi valere vizi dell’ingiunzione stessa, ma non del verbale presupposto, una volta che questo è diventato definitivo.
8. La Ghighetta s.a.s. ha dedotto due censure.
9. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Ritenuto che:
è preliminare all’esame nel merito dei motivi la verifica della tempestività del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 8 agosto 2016 e non notificata. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca successiva al 2009. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare i provvedimenti applicabile al caso di specie è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini. Le cause di opposizione all’esecuzione sono infatti escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 3 (Cass. n. 8137 del 2014; da ultimo, Cass. n. 20354 del 2020).
Ne consegue che, essendo la notifica del ricorso stata effettuata solo in data 28 febbraio 2017, ovvero oltre i sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, il ricorso è tardivo e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021