LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20840/2018 proposto da:
N.E., in proprio e già quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SACCONE – LEGAL RESEARCH, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIANFRANCO GRELLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5004/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIANFRANCO GRELLA, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti;
udito l’avvocato FRANCESCA SUBRANI, difensore del resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti.
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. N.E., in proprio e quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l., ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Napoli che, confermando la pronuncia del tribunale di Avellino, ha rigettato l’opposizione dallo stesso formulata avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 103053/A emessa il 3.4.2013 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli.
2. Con tale ordinanza il ricorrente era stato condannato, in solido con la società da lui rappresentata, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 97.564,00 per aver effettuato, in violazione della normativa antiriciclaggio di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 1, comma 1, trasferimenti di denaro contante per importi superiori ad Euro 12.500,00 senza avvalersi di intermediari autorizzati, in plurimi rapporti commerciali intrattenuti con la Phone Global s.r.l..
3. La corte d’appello – dopo avere dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. N. in nome dalla N.T. s.r.l., in ragione dell’intervenuta cancellazione di tale società dal registro delle imprese – ha rigettato l’appello presentato dal sig. N. in proprio, argomentando, per quanto qui ancora interessa, che, alla stregua della L. n. 197 del 1991 (applicabile nella specie ratione temporis), ai fini dell’integrazione dell’illecito, occorre avere riguardo al valore dell’intera operazione economica di spostamento di denaro, pur quando la stessa venga realizzata mediante una pluralità di trasferimenti pecuniari, ciascuno individualmente di importo inferiore al massimo consentito.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato controricorso.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 4 novembre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. N., in proprio e quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l., deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, convertito in legge con la L. n. 197 del 1991, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo l’illecito previsto da tale disposizione integrato da una pluralità di trasferimenti individualmente sotto-soglia, purchè riconducibili ad una operazione economica complessivamente superiore ad Euro 12.500.
7. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. N. quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l.. Tale società è cessata nel 2007 – come riferito a pag. 2, terzultimo rigo, del ricorso – e pertanto, come esattamente rilevato dalla corte partenopea nel dichiarare inammissibile l’appello proposto in suo nome dal sig. N., essa non è più un soggetto di diritto. Il ricorso per cassazione proposto dal sig. N. in nome della N.T. s.r.l. è dunque inammissibile alla stregua del principio, enunciato da questa Corte, da ultimo, nell’ordinanza n. 1392/20, che il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perchè per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
8. Quanto all’unico motivo del ricorso proposto dal sig. N. in proprio, il Collegio rileva che il ricorrente si dichiara consapevole della conformità dell’interpretazione seguita della corte territoriale all’orientamento costantemente seguito da questa Suprema Corte (Cass. 8698/07, Cass. 15103/10, Cass. 6792/14, Cass. 1080/16), ma sollecita una rimeditazione di tale orientamento, invocando, a suffragio della propria tesi, il parere n. 1504/1995 reso dal Consiglio di Stato al Ministero del Tesoro in risposta ad apposita richiesta ministeriale.
8. E’ opportuno, per comodità argomentativa, trascrivere il testo del primo periodo del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 Euro”. Ad avviso del ricorrente il termine “complessivamente” andrebbe inteso non sulla base del “criterio temporale”, bensì sulla base del “criterio oggettivo” (pag. 11, secondo cpv., del ricorso); cosicchè il giudizio sulla legittimità di una aggregazione di trasferimenti di denaro individualmente sotto-soglia potrebbe “condurre ad uno scrutinio di illegittimità solo ed unicamente ove si rinvengano “elementi determinati” ulteriori a quelli relativi al dato temporale già utilizzati pe effettuare l’aggregazione”.
9. A supporto della propria tesi il ricorrente argomenta che solo con il D.Lgs. n. 231 del 2007, il Legislatore ha dato autonomo rilievo al dato temporale, prevedendo espressamente l’ipotesi della “operazione frazionata” (art. 49 nella originaria formulazione) e definendo come tale “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale” (art. 1, lett. m, nella originaria formulazione). Per poter considerare illecita, in quanto espressione di un’operazione frazionata, una pluralità di trasferimenti in contanti sotto-soglia effettuati in un arco temporale maggiore di sette giorni sarebbe dunque necessaria, sottolinea il ricorrente, la ricorrenza di elementi ulteriori e diversi rispetto al dato cronologico.
10. Il ricorso non merita accoglimento. Esso, infatti, si fonda su una intelligenza inesatta della ratio decidendi della sentenza impugnata e degli stessi principi di diritto fissati da questa Suprema Corte.
11. Nè la Corte di appello di Napoli, nè le sentenze di questa Corte ricordate nel precedente p. 7, a cui la corte partenopea si è correttamene attenuta e che lo stesso ricorrente ha diligentemente richiamato, hanno fatto riferimento al criterio cronologico; criterio che del resto, come sottolinea lo stesso ricorrente, è stato introdotto solo dal D.Lgs. n. 231 del 2007 – ove si definisce “frazionata” l’operazione economicamente unitaria che si articola in una pluralità di pagamenti compiuti in un periodo di tempo non superiore a sette giorni – e pertanto non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie.
12. Ciò che conta, ai fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 1, è – come chiaramente espresso in Cass. 15103/10 – il “valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale”. In base alla disciplina anteriore al D.Lgs. n. 231 del 2007, è dunque irrilevante in quanto tempo siano stati effettuati i plurimi pagamenti sotto soglia il cui complesso supera il valore di Euro 12.500.; ciò che conta è se tali pagamenti siano funzionali a realizzare, nel loro complesso, una operazione economica di valore sopra-soglia. Il criterio a cui avere riguardo, in definitiva, non è quello del valore dei singoli pagamenti e nemmeno quello del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì quello del valore dell’obbligazione al cui adempimento i pagamenti sono funzionali.
13. L’orientamento di questa Corte – ancora ribadito nel 2016 con la sentenza n. 1080, ove si parla di ” valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale” ed al quale ancora oggi il Collegio intende dare seguito – è dunque perfettamente coerente con l’orientamento espresse dal Consiglio di Stato nel parere n. 1504/1995, là dove, ai fini dell’interpretazione della formulazione normativa “valore da trasferire… complessivamente superiore a 12.500 Euro” si indica come criterio guida, pur passibile di eccezioni, il c.d. “criterio oggettivo”.
14. Non vi sono, conclusivamente, ragioni per pervenire al mutamento di giurisprudenza sollecitato dal ricorrente. Il ricorso è rigettato.
15. Le spese seguono la soccombenza.
16. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. N. in nome della cessata società N.T. s.r.l. e rigetta il ricorso proposto dal sig. N. in proprio.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021