Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17972 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25229/2019 proposto da:

M.K.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO GREGORACE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in ROMA, VIA della GIULIANA 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5984/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

M.K.B. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere entrato a far parte del partito UFDG (Unione Forze Democratiche della Guinea) il ***** e che il *****, nella città di Kundara, alcune persone appartenenti al partito dell’opposizione RPG (Riunione del Popolo della Guinea) avevano iniziato una guerriglia urbana attaccandoli; il giorno seguente, gli scontri si erano ripetuti e il ricorrente, dopo aver saputo di essere stato segnalato alle autorità e informato dalla madre che militari si erano recati a cercarlo presso la sua abitazione, aveva abbandonato il Paese.

Con decreto n. 5984/2019, depositato in data 21.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso ritenendo poco credibile la vicenda narrata. Nonostante l’interessato si fosse limitato ad insistere esclusivamente per la concessione della protezione umanitaria, il Tribunale riteneva indispensabile stabilire la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria. Infatti, la loro assenza rappresenta un “presupposto negativo” per il rilascio del permesso di soggiorno umanitario, che deve essere verificato prima, e si affianca al “presupposto positivo” costituito dalla sussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità. Il Tribunale riteneva condivisibili le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla credibilità dei fatti narrati e sulle ragioni che avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il suo Paese, apparendo inverosimile il racconto per la genericità delle dichiarazioni in relazione all’attività svolta all’interno del partito e agli scontri cui avrebbe partecipato. Non essendo il ricorrente credibile, non poteva essergli riconosciuto lo status di rifugiato, ma neppure la protezione sussidiaria, in quanto i requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dovevano escludersi sia per la mancata prospettazione da parte del ricorrente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, sia per l’impossibilità di ritenere fondato il rischio di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. Nè sussisteva l’ipotesi di cui alla lett. c) della suddetta norma, in quanto dalle informazioni disponibili non risultava che in Guinea fosse esistente una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Il Tribunale, infine, negava la concessione della protezione umanitaria in quanto la non credibilità e la genericità del racconto costituivano motivi sufficienti per il diniego della stessa, in assenza di profili di vulnerabilità e di elementi di rilievo quanto all’integrazione sociale e lavorativa, non potendo ritenersi sufficienti la partecipazione a corsi d’italiano e un’attività lavorativa non stabile con una retribuzione di Euro 300,00 al mese.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione il B. in base a cinque motivi. Resiste il Ministero dell’Interno, con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla produzione documentale del ricorrente e al mancato supporto probatorio”, giacchè il Tribunale riteneva la documentazione prodotta non attendibile per la sua discordanza e scarsa credibilità.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio”, giacchè, anche in questo caso, il Tribunale veniva meno al dovere di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, con possibilità di assumere informazioni e acquisire la documentazione necessaria.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, e quasi identica formulazione dei motivi, questi vanno esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono inammissibili.

2.1. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 4950 del 2020; cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33139 del 2018).

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero (che, nel giudizio de quo, il Tribunale ha ritenuto oggetto di condivisibili perplessità e di non plausibile credibilità) costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340 del 2019; Cass. n. 27503 del 2018).

2.2. – Giova poi ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque rilevato che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione dl errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2.3. – Le censure si risolvono, dunque, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008 dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente”; giacchè le fonti utilizzate dagli organi giudiziari per basare il loro convincimento in merito alle condizioni della Guinea sarebbero smentite dalle notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e siti web, dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri e dalla costante giurisprudenza di merito. Il Giudice non avrebbe valutato le condizioni di conflitto esistenti nella regione di provenienza del ricorrente.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Il Tribunale ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai siti internazionali accreditati: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona della Guinea in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che la situazione politica quantomeno di tale zona del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile (e che nella città di provenienza del ricorrente non è stato registrato nell’ultimo biennio alcun episodio di violenza che abbia avuto conseguenze significative).

3.3. – Quanto, poi, alla nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), essa dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto arma:o interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafajt, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018). Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative a scontri tra fazioni politiche, che, pur se delittuose, appare risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria.

Orbene, una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la “fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 25 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

3.4. – Nel caso, dunque, il giudice di merito (lungi dall’omettere di valutare la situazione del proprio paese), l’ha puntualmente esaminata, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta (come detto) da siti internazionali accreditati (v. decisione impugnata pagg. 11-13), senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre idonee fonti.

Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra dette) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14"; si richiama la giurisprudenza di merito che più volte ha riconosciuto la protezione sussidiaria nel caso in cui il rientro nel Paese d’origine ponga il richiedente in una condizione eh grave pericolo per la sua incolumità, oggetto di persecuzione e soggetto al rischio di essere lasciato alla mercè di un sistema giudiziario che non garantisca i diritti dei cittadini. Nella fattispecie, ricorrerebbe l’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Come precisato (Cass. n. 14006 del 2018), con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Dalla motivazione risulta come il Tribunale abbia ritenuto la insussistenza di condizioni del paese di provenienza tali da giustificare una protezione sussidiaria e, sulla scorta della situazione attuale del Gambia, ha rilevato la assenza di condizioni di violenza indiscriminata e comunque escluso la minaccia grave quanto alla persona del richiedente; il ricorrente propone una, non consentita, diversa lettura del materiale utilizzato dal Tribunale (Cass. n. 2094 del 2020).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), secondo i criteri indicati sub 3.3.

4.3. – Il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta dagli indicati numerosi siti internazionali accreditati senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre fonti, essendosi limitato a contestare quanto in quelle affermato.

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda meramente personale e familiare del richiedente, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria e non attraverso forme di violenza e coercizione (peraltro neppure ipotizzata in capo al ricorrente. Una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

5. – Con il quinto motivo, il richiedente deduce la violazione dell'”art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, avendo il Tribunale omesso di considerare il grado di integrazione sociale del ricorrente, nonostante la produzione in giudizio di attestati di frequenza scolastica e le precarie condizioni socio-politiche del Paese di provenienza.

5.1. – Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.

5.2. – La censura si risolve in una generica doglianza in ordine alla decisione, limitata alla affermazione che non sarebbero stati valutati i documenti prodotti, per poi svolgere argomenti di tipo generale privi di collegamento al caso concreto, per cui il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Del tutto generica, comunque si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato (Cass. n. 30953 del 2019; conf. Cass., n. 30954 del 2019).

5.3. – In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (come detto, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

5.4. – Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 201E; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”. Laddove, il Tribunale ha esplicitamente rilevato che non potessero ritenersi sufficienti nè la asserita parteciazione del richiedente a corsi di italiano; nè lo svolgimento di attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata (circa Euro 300 mensili); nè, infine, di ritenere completato il ciclo di terapia per infezione tubercolare latente.

In definitiva, il giudice di merito ha effettuato la prescritta valutazione comparativa con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero, con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

6. – Pertanto, il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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