Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17973 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25517/2019 proposto da:

M.L.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato CHIARA BELLINI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VICENZA, Piazzetta A. PALLADIO 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 6175/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

CENNI DEL FATTO M.L.B. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva riferito di essere nato a *****; di avere studiato e di essersi iscritto all’Università presso la Facoltà di Economia, Banca e Assicurazioni e di aver vissuto con lo zio e sua moglie, nonostante i suoi genitori fossero ancora in vita durante il periodo degli studi; che i rapporti con lo zio e la moglie, specie dopo la morte del padre, erano diventati molto difficili fino ad arrivare al punto che il ricorrente temeva di essere mandato via da casa, così da essere costretto a interrompere gli studi, ma che, nonostante ciò, aveva proseguito ad abitare presso gli zii fino alla morte della madre, quando la moglie dello zio aveva sparso la voce che il ricorrente avesse contratto l’ebola, contagiata dalla propria madre, morta a causa di tale virus; dal momento che le voci si erano diffuse, il Rettore dell’Università l’aveva interdetto dal corso di studi; che si era allontanato dal Paese d’origine, su consiglio di un uomo, giungendo prima a *****, per poi partire per il Mali con il fratello minore della persona che gli aveva permesso di lasciare *****, fino a raggiungere la Libia, dove il suo accompagnatore veniva ucciso mentre il ricorrente era imprigionato per dieci mesi, finchè delle persone lo rapivano e lo costringevano a imbarcarsi fino a raggiungere l’Italia; che temeva di rientrare in Guinea a causa dell’ebola.

Con decreto n. 6175/2019, depositato in data 25.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, condividendo quanto affermato dalla Commissione Territoriale in merito alla classificazione della vicenda come fattispecie meramente familiare, non essendo credibile il timore di subire la vendetta dei familiari della persona con cui era giunto in Libia. Con riferimento allo stigma derivante dal virus ebola, il ricorrente non aveva provato di aver ricevuto alcuna minaccia specifica per il fatto di essere stato parente di persone morte di ebola. Dalle informazioni disponibili emergeva che lo stigma sociale derivante dall’ebola non riguardava i parenti delle vittime di ebola, ma i sopravvissuti al virus, mentre il ricorrente non era mai stato contagiato. Non era provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente dimostrato l’esistenza di un concreto timore di persecuzione nel Paese d’origine a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le opinioni politiche professate. Anche la domanda di protezione sussidiaria veniva rigettata: i requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dovevano escludersi, sia per la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, sia per l’impossibilità di ritenere fondato il rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel Paese d’origine, in quanto egli non aveva mai riferito di aver subito minacce, tranne i maltrattamenti ricevuti dallo zio a causa delle sue insistenti domande sulla causa della morte del padre. Nè ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. c) della suddetta norma, in quanto in Guinea non si ravvisava una violenza indiscriminata legata a un conflitto armato. Anche la domanda di protezione umanitaria veniva rigettata in quanto la vicenda non presentava profili di vulnerabilità: il ricorrente, anche in considerazione dell’alto livello di istruzione, avrebbe potuto trovare un’occupazione in Guinea. Al contrario, non poteva valorizzarsi il percorso iniziato in Italia dove il ricorrente, sebbene avesse dato prova di aver studiato, non aveva però documentato lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione M.L.B. sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non svolgeva difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 37, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), (per la protezione umanitaria)”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a-e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al Giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale”.

1.3. – Con il terzo motivo, il richiedente censura la “Violazione del principio del “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Secondo l’insegnamento di questa Corte (seguito anche dal presente collegio: Cass. n. 21452 del 2020), nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018; conf. Cass., sez. un., n. 11308 del 2014; ex plurimis Cass. n. 21452 del 2020; Cass. n. 4029 del 2020).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso tale necessaria parte espositiva, che appare mancante anche nella formulazione dei motivi stessi; circostanza, questa, che non consente a questa Corte la comprensione dei medesimi e la verifica della loro ammissibilità.

2.2. – L’esposizione sommaria dei fatti risponde non già ad una esigenza di mero formalismo, bensì a consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 22860 del 2014; Cass., sez. un., n. 1772 del 2013). Pertanto, detto requisito è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, allorquando il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto della impugnazione (Cass. n. 16103 del 2016), senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. 21137 del 2013).

2.3. – Laddove poi (rilevato che l’esigenza sottesa è quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa), va posto in rilievo il contenuto, del tutto rapsodico e disordinatoto, con cui vengono trattate le situazioni prese, di volta in volta, in considerazione.

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato Ministero dell’Interno che non ha svolto alcuna difesa. Va viceversa emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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