Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17974 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22963/2019 proposto da:

B.S.I., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO ZANCANARO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in FERRARA, VIA A. LOLLIO 26;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5136/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

CENNI DEL FATTO B.S.I. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ovvero, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva dichiarato di essere nato in Bangladesh e di aver lasciato il proprio Paese in quanto aggredito e minacciato di morte dai vicini che volevano appropriarsi del terreno di proprietà della sua famiglia; temeva in caso di rimpatrio di essere ucciso dai vicini.

Con Decreto n. 5136 del 2019, depositato in data 21.6.2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, ritenendo la vicenda narrata non credibile e incoerente. Infatti, secondo il Tribunale era da escludere che il ricorrente avesse offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità e attendibilità dello stesso. Tuttavia, a prescindere dalla credibilità del ricorrente, dalla narrazione non emergeva l’esistenza di alcuna persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della suddetta forma di protezione. Anche la domanda di protezione sussidiaria doveva essere rigettata: i requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dovevano escludersi sia per la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, sia per l’impossibilità di ritenere fondato il rischio del medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel Paese d’origine, attesa l’impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione. Nè erano emersi fondati elementi da cui desumere l’impossibilità per il ricorrente di avvalersi della protezione delle autorità competenti. Non ricorreva neppure il requisito di cui dell’art. 14 suddetto, lett. c), in quanto in Bangladesh non sussisteva una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Infine, non sussistevano motivi per concedere la protezione umanitaria in quanto la non credibilità e la genericità del racconto costituivano motivi sufficienti per negare la richiesta forma di protezione.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione B.S.I. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero degli Interni con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art:. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”, a causa della mancata attivazione, da parte del Giudice, dei poteri istruttori nell’accertamento dei fatti rilevanti, specie con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, nonostante le informazioni fornite dal richiedente fossero state ritenute assai deficitarie o del tutto mancanti. Il Tribunale affermava dunque la insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della richiesta protezione. Quanto alla concreta possibilità di ottenere tutela e protezione da parte della polizia, le COI più aggiornate riferiscono di una polizia altamente inefficiente, anche a causa della corruzione endemica e delle paghe bassissime.

1.2. – Con il secondo motivo, il richiedente deduce ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”, rilevando come in Bangladesh persista un’attività di dura repressione contro l’opposizione politica, giornalisti, studenti e persino bambini in età scolare. Manifestazioni e scioperi possono avere luogo in qualsiasi momento e sono spesso accompagnati da atti di violenza; anche attentati terroristici possono verificarsi in ogni momento. Nella fattispecie, il Tribunale avrebbe omesso il vaglio sulla credibilità soggettiva del ricorrente e avrebbe omesso di attivare i potei officiosi necessari a una completa conoscenza della situazione politica e sociale del Bangladesh, onde accertare la fondatezza dei timori manifestati dallo stesso.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1”, richiamando il principio del non refoulement, applicabile a qualsiasi contesto di minaccia alla vita e alla libertà personale.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono in parte inammissibili, in parte infondata.

2.1. – In primo luogo, va rilevato che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge (di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa (come già detto), l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate da giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016.

2.2. – A ciò va aggiunto che questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento dei giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come, inoltre precisato (Cass. n. 14006 del 2318) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

2.3. – Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale ha analiticamente motivato (con il dovuto specifico riferimento e richiamo a quanto affermato dai siti internazionali accreditata: rapporto EASO del dicembre 2017, UNCHR Gennaio 2008: cfr. Cass. n. 15794 del 2019) le ragioni per cui si debba escludere che il richiedente provenga da una zona del Bangladesh in cui si registri un clima di tensione tale da far presumere che in caso di suo rientro possa andare incontro a torture o altre forme di trattamento inumano e degradante; deducendo viceversa che la situazione politica quantomeno di tale zona del Paese risulta, al momento, sufficientemente stabile (si sottolinea specificamente che il Bangladesch viene considerato una zona di accoglienza).

2.4. – La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte ci essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda, seppure delittuosa, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Orbene, una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

2.5. – Nei caso, dunque, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta (come detto) da siti internazionali accreditati, senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre idonee fonti, essendosi limitato a richiamare il medesimo rapporto EASO dell’agosto 2017 da cui sono state tratte dal giudicante le espresse considerazioni in ordine alla situazione del paese.

Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra dette) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice di merito ha poi ritenuto la insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, valutando non credibili (Ndr: testo originale non comprensibile).

2.6. – In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto, avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (come detto, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

2.7. – Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

A tal riguardo il motivo appare infondato alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

2.8. – Resta, in conclusione, da porre in evidenza come le censure, nel loro complesso, si risolvano nella evidente sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2015; Cass. n. 5939 del 2018).

Invero, compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se i ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 9275 del 2018); la qual cosa, nella specie, è ampiamente dato riscontrare.

3. – Il ricorso è infondato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a controparte le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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