LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26357/2019 proposto da:
A.F.J.C., elettivamente domiciliato in Milano via Tolmezzo n. 2, presso lo studio dell’avv.to ERIKA DELLA PIETA’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/06/2019;
(Rg 46747/17);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 19 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da A.F.J.C., cittadino del Perù, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva riferito di essere emigrato in Argentina sin dal 1995, dove aveva acquisito la cittadinanza, di essere sposato e di avere due figli ultraventenni che al momento della dichiarazione vivevano in Perù con la madre. Quanto alle ragioni dell’espatrio, il richiedente aveva raccontato di aver lasciato l’Argentina perchè era stato testimone di un omicidio commesso a ***** durante una marcia di protesta contro il governo per l’aumento delle tasse nel *****. Da quel momento egli aveva ricevuto minacce telefoniche con cadenza pressochè mensile da parte dell’autore dell’omicidio che conosceva di vista allo scopo di dissuaderlo dal testimoniare. In una circostanza il richiedente aveva incontrato questa persona su un autobus e gli aveva fatto nuove minacce di morte, anche nei confronti dei suoi familiari. Per tale motivo aveva deciso di vendere tutti i suoi beni, di trasferire la famiglia in Perù e di venire in Italia senza rivolgersi alla polizia. Il richiedente aveva riferito di non voler rientrare in ***** per timore di essere ucciso dall’uomo che lo aveva minacciato e di non voler raggiungere la famiglia in ***** per le difficoltà nel reperire un lavoro.
Il Tribunale reputava generica e intessuta di incoerenze e contraddizioni la narrazione effettuata dal richiedente e, dunque, non credibile. In particolare, il Tribunale evidenziava l’implausibilità del racconto sia con riferimento alle modalità concrete di svolgimento dei fatti, sia con riferimento alle fonti di cronaca e sia con riferimento alla tardività con la quale il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, ben quattro anni dopo l’ingresso nel nostro paese. Peraltro, dal racconto non emergevano elementi di persecuzione e in ogni caso il pericolo non era più attuale. Inoltre, il ricorrente doveva essere rimpatriato in ***** e non in ***** paese nel quale non aveva più alcun tipo di interesse.
Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.
Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali, il ***** non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.
Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda di protezione internazionale. L’unico elemento distintivo era lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e la disponibilità di un alloggio condiviso con altre persone, elementi che, in assenza di altre situazioni di vulnerabilità correlate alla violazione dei diritti umani fondamentali nel paese di provenienza, non erano tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
3. A.F.J.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura attiene alla ritenuta non credibilità del racconto e al fatto che la vicenda narrata aveva ad oggetto eventi o comportamenti riconducibili alla fattispecie legale della persecuzione e idonei a rappresentare una minaccia di danno grave nel senso indicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura attiene ancora una volta alla ritenuta non credibilità della storia del ricorrente e al fatto che nel provvedimento impugnato si sarebbe sottovalutato che le minacce erano state ricevute oltre che telefonicamente anche di persona.
3. Il ricorso è inammissibile.
La procura speciale allegata all’atto introduttivo, infatti, anche se autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti non contenendo la procura alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso.
Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso.
4. In conclusione il ricorso è inammissibile nulla sulle spese non avendo il controricorso del Ministero dell’interno i requisiti minimi di ammissibilità.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021