LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25120/2019 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in Robbiate (LC) via Ferriera n. 1, presso lo studio dell’avv.to MASSIMILIANO VIVENZIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 12 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da N.M., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio paese di origine all’età di 13-14 anni e di aver soggiornato in *****, e successivamente di essere venuto in Italia. Nel 2007, vi era stato un attentato ad un pullman che trasportava alcuni militari e che aveva provocato la morte di molte persone. Il fratello che faceva parte dell’air force come addetto alla security e che lavorava presso la unit posta 25 km dalla base di ***** era stato sospettato di essere uno dei responsabili. Alcuni militari si erano presentati a casa del ricorrente perchè volevano avere notizie del fratello. Dopo qualche giorno, si erano presentati quattro uomini in borghese in forza ai talebani che non avendo trovato il fratello avevano percosso il padre, procurandogli un taglio alla mano e avevano minacciato tutti di morte per sapere dove si trovava il fratello. Nell’andare via avevano promesso di tornare e avevano minacciato di portare via il richiedente per addestrarlo alla jihad. Il padre per paura lo aveva mandato a ***** dallo zio materno che poi gli aveva consigliato di lasciare il paese. Egli pertanto in caso di rimpatrio temeva i talebani.
3. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto della richiedente non era credibile e in ogni caso non rappresentava alcuna situazione riconducibile ad una persecuzione.
A parere del Tribunale la vicenda narrata dal richiedente non era meritevole di tutela sotto il profilo dello status di rifugiato. Peraltro, il racconto non era credibile dato il carattere generico e sommario, l’assenza di elementi di dettaglio e la sua incoerenza ed implausibilità.
Mancavano anche i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non sussistendo il rischio attuale di subire un danno grave.
Con riferimento al rischio derivante dalla violenza di un conflitto armato generalizzato di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dalle informazioni disponibili non risultava che l’area di provenienza della richiedente fosse interessata da conflitti armati aventi le caratteristiche indicate dalla suddetta norma e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Infine, anche in base alla vicenda narrata, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari. Il richiedente non aveva allegato fatti diversi da quelli posti in generale a fondamento della domanda di protezione internazionale in precedenza esaminati. Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità il richiedente non aveva soddisfatto lo specifico onere di evidenziare i fattori di vulnerabilità ed anche il suo livello di integrazione in Italia. Non erano emerse neanche condizioni soggettive personali tali da configurare un’ipotesi di vulnerabilità, egli non aveva un alloggio non lavorava e non aveva riferimenti affettivi. Pertanto, all’esito della valutazione comparativa, non vi erano cause di effettivo impedimento al rimpatrio.
4. N.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.
5. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’errata valutazione della situazione esistente in Pakistan. La censura attiene alla situazione del Pakistan che, secondo il Tribunale, non sarebbe riconducibile del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), mentre a parere del ricorrente lo sarebbe per l’elevato numero di situazioni a rischio come del resto si ricaverebbe dalla stessa motivazione contraddittoria del provvedimento impugnato. Il Tribunale, inoltre, pur avendo creduto alla parte del racconto del richiedente relativa ai suoi dati personali, avrebbe giudicato non credibile il resto del racconto per lacunosità e genericità. Infine gli organi dello Stato non sarebbero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e erronea applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al principio di cui all’art. 10 Cost. e alla reiezione della richiesta subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura attiene alla erronea verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, con riferimento alla condizione di vulnerabilità da valutare sia in termini generali che in termini soggettivi di effettiva incolmabile sporporzione tra i due contesti di vita del richiedente nel godimento dei diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe tenuto conto solo dell’aseptto lavorativo senza considerare il complesso dei diritti del richiedente. Anche sotto il profilo dell’attività istruttoria il tribunale avrebbe omesso i dovuti approfondimenti su tali aspetti.
3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).
Il Tribunale ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che il Pakistan non sia una zona rientrante tra quelle di cui del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito e anche non idonea, quanto ai restanti fatti rappresentati (Cass. n. 14283/2019).
Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019).
In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso, con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta, in modo peraltro del tutto generico, una diversa interpretazione delle risultanze di causa. In particolare, deve nuovamente evidenziarsi che il ricorrente non ha allegato alcuna effettiva condizione di integrazione e che la condizione di vulnerabilità è stata esclusa sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo in relazione alla situazione generale del Pakistan. 4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021