LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21104/2019 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 48, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2751/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 24.4.2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto nell’interesse di P.S., cittadino della Nigeria, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine della protezione umanitaria.
1.1. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la corte territoriale ha ritenuto non specifici i motivi relativi all’inattendibilità del racconto ed alla mancanza di accertamento officioso della situazione del paese di provenienza in quanto non corredati da specifiche contestazioni in fatto ed incoerenti rispetto alla decisione del primo giudice. Il Tribunale aveva infatti ritenuto che le motivazioni che avevano condotto il ricorrente all’espatrio fossero attinenti alla giustizia interna, avendo il richiedente dichiarato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese dopo che era stato picchiato e ferito da un gruppo della setta dell'*****, pagato dai fratelli del padre adottivo, per ottenere la restituzione dell’eredità lasciata dal patrigno. Inoltre, non erano state mosse critiche specifiche alla sentenza di primo grado in ordine all’assenza di una situazione di conflitto generalizzato nella regione di provenienza del ricorrente ed all’assenza di particolari condizioni di vulnerabilità.
2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso P.S. sulla base di quattro motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale con quinto motivo.
2.1. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
2.2. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e la violazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto istruttorio”, per non avere la corte d’appello svolto un ruolo attivo nell’istruire la domanda di protezione internazionale, acquisendo i mezzi di prova necessari, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria.
2. Con il secondo motivo si deduce “l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese d’origine” per valutare la credibilità della storia raccontata dal richiedente la protezione internazionale, con particolare riferimento alla setta dell'***** dalla quale avrebbe subito le minacce considerando che il danno grave, per il quale è ammessa la protezione internazionale possano provenire anche da un soggetto non statale, qualora lo Stato non riesca a fornire adeguata tutela; inoltre, il giudice di merito non avrebbe valutato la situazione di conflittualità in cui versa la zona del Delta del Niger.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale accertato se in Nigeria sussistesse una situazione di violenza generalizzata.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del grado di integrazione sociale e delle precarie condizioni socio politiche del paese di provenienza del ricorrente.
4.1. I motivi, che vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi.
4.2. In disparte la carenza di specificità delle censure, è assorbente rilevare che la corte distrettuale ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., i motivi d’appello che attingevano la valutazione di credibilità del richiedente, le condizioni di violenza generalizzata del paese di provenienza e la sua vulnerabilità. La corte territoriale ha ritenuto non specifici i motivi relativi all’inattendibilità del racconto ed alla mancanza di accertamento officioso della situazione del paese di provenienza in quanto non corredati da specifiche contestazioni in fatto oltre che incoerenti rispetto alla decisione del primo giudice.
4.3. I motivi d’appello non censurano la statuizione di inammissibilità allegando e dimostrando che i motivi erano specifici, ovvero idonei ad offrire un’adeguata critica alla sentenza di primo grado ma attingono il merito della decisione di primo grado.
4.4. In definitiva, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto censurare non la sentenza di primo grado ma la statuizione di inammissibilità contenuta nella sentenza d’appello, attraverso la prova che i motivi di appello erano idonei a censurare la decisione del primo giudice in ordine alla riconducibilità dei fatti narrati alla giustizia interna, alla gravità della minaccia proveniente da un ente non statale, alla esistenza di fonti alternative e successive idonee a dimostrare la sua condizione di vulnerabilità.
5. Con il quinto motivo di ricorso – impropriamente indicato come tale in quanto non si denuncia nessuno dei motivi indicati dall’art. 360 c.p.c. – il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 3,24,111,113 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile; la norma presenterebbe profili di incostituzionalità in quanto priverebbe il richiedente la protezione internazionale di un grado di merito, pur trattandosi di diritti fondamentali della persona;
5.1. La questione è manifestamente infondata in quanto l’abolizione dell’appello soddisfa esigenze di celerità e non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado; inoltre il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali innanzi alle quali si svolge il colloquio con l’istante, elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700); 5.2.il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
5.3. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
5.4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021