Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17980 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26301/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLINA, 48, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PACANOWSKI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositate il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca.

RILEVATO

che:

con decreto del 14.2.2019, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposta da O.A., cittadino della Nigeria dell’Edo State, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Roma, che aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

innanzi alla Commissione Territoriale e in sede di audizione giudiziale, il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore perchè non guadagnava abbastanza; aggiungeva che era transitato dalla Libia dove era stato imprigionato e torturato;

il Tribunale, pur ritenendo credibile il racconto, ha ritenuto che si trattasse di un fatto privato che non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); ha rigettato la richiesta di concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base del report EASO, nel quale si dava atto che la violenza diffusa nell’EDO State non era tale da assurgere ad un conflitto generalizzato, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza Eurounitaria; il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

avverso il decreto di rigetto O.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione.

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “la violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e la violazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto istruttorio”, per non avere la corte d’appello svolto un ruolo attivo nell’istruzione della domanda di protezione internazionale, acquisendo i mezzi di prova necessari, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria;

il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi;

il Tribunale, dopo aver disposto l’audizione del richiedente, ha accertato che il motivo dell’espatrio non era riconducibile a fatti persecutori per motivi legati alle idee politiche, alla religione o al sesso e quindi riconducibile alle ipotesi previste del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 7;

il ricorrente aveva infatti dichiarato di aver lasciato il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore perchè non guadagnava abbastanza sicchè i motivi dell’espatrio erano stati determinati da ragioni economiche, estranei ai presupposti della protezione internazionale;

con il secondo motivo si deduce “l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese d’origine” nell’ipotesi in cui la persecuzione sia esercitata da un soggetto non statuale e per non aver valutato la situazione di conflittualità in cui versa la zona del Delta del Niger;

il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi che è basata sulla natura privato dei fatti narrati, essendo l’espatrio collegato a ragioni di carattere economico- il desiderio di vivere in condizioni di maggior benessere- e non a fatti di persecuzione da parte dei privati da cui potesse derivare un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale accertato se in Nigeria sussistesse una situazione di violenza generalizzata;

il motivo è inammissibile;

il Tribunale, sulla base delle informazioni sulla Nigeria ricavate dal report dell’EASO, che costituisce una fonte qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ha escluso che in Nigeria, nell’Edo State vi fosse una situazione di conflitto generalizzato facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018);

con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del grado di integrazione sociale e delle precarie condizioni socio politiche del paese di provenienza del ricorrente; il motivo è inammissibile;

nell’applicare la disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle condizioni cui è subordinato il rilascio di siffatta misura, concludendo per l’insussistenza di una situazione di vulnerabilità in capo a parte ricorrente. In particolare, sulla base delle informazioni sul paese di provenienza, il Tribunale ha ritenuto l’inesistenza del rischio, in capo al ricorrente, di essere immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili;

con il quinto motivo – impropriamente indicato come tale in quanto non si denuncia la violazione o falsa applicazione di legge – il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli artt. 3,24,111,113 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile; la norma presenterebbe profili di incostituzionalità in quanto priverebbe il richiedente la protezione internazionale di un grado di merito, pur trattandosi di diritti fondamentali della persona;

la questione è manifestamente infondata in quanto l’abolizione dell’appello soddisfa esigenze di celerità e non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado; inoltre il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali innanzi alle quali si svolge il colloquio con l’istante, elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27700);

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva, avendo depositato un “atto di costituzione”;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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