Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17981 del 23/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17354/16) proposto da:

B.P., (C.F.: *****), S.M., (C.F: *****), B.A., (C.F.: *****), BR.AL., (C.F.:

*****), B.L., (C.F.: *****) e B.N. (C.F.: *****), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Giuliano Scarselli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Cassiodoro, n. 1/A;

– ricorrenti –

contro

AVV. A.S., (C.F.: *****) e AVV. T.L., (C.F.: *****);

– intimati –

avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Arezzo dell’11 maggio 2016 (nel proc. RG n. 4784/015) e notificata il 18 maggio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

RILEVATO

– che dagli atti risulta che il difensore dei ricorrenti – come dallo stesso attestato – ha notificato in data 8 luglio 2016, a mezzo pec, agli intimati avv.ti A.S. e T.L. un ricorso per cassazione indirizzato alla Sezione Tributaria e proposto dalla s.r.l. Aural (patrocinata dallo stesso difensore avv. Scarselli) contro l’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la sentenza n. 1395/2015 della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila e, pertanto, un ricorso non avente alcuna attinenza con l’impugnazione dell’ordinanza emessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 (depositata l’11 maggio 2016 e notificata il 18 maggio 2016) dal Tribunale di Arezzo, tra gli odierni ricorrenti e i due predetti avvocati;

– che questi ultimi, con istanza depositata il 21 settembre 2016 indirizzata al Presidente della VI Sezione civile, hanno comunicato tale circostanza depositando la copia del suddetto ricorso proposto dinanzi alla Sezione Tributaria di questa Corte, chiedendo che, sul presupposto dell’inesistenza di tale ricorso, venisse respinta la richiesta di rimessione in termini avanzata dal difensore delle parti avversarie e disposta la cancellazione dal ruolo generale del procedimento iscritto sulla base di detto ricorso;

– che il difensore dei ricorrenti, pur dando atto di quanto sopra, ha, tuttavia, evidenziato che, a seguito della notifica erronea del ricorso proposto dinanzi alla Sezione Tributaria di questa Corte (comunque recapitato a mezzo pec agli intimati nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato del Tribunale di Arezzo), ha depositato in cancelleria (all’atto dell’iscrizione a ruolo), nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (in data 22 luglio 2016), il ricorso con il quale era stato effettivamente impugnata la predetta ordinanza del Tribunale di Arezzo;

– che dagli atti emerge, altresì, che il difensore degli odierni ricorrenti ha provveduto alla rinnovazione della notificazione del “giusto” ricorso (ovvero di quello relativo all’impugnazione della citata ordinanza del Tribunale aretino) in data 27 settembre 2016 (con relativo deposito della inerente documentazione in data 11 ottobre 2016), senza che, però, sia seguita alcuna costituzione delle parti intimate.

CONSIDERATO

– che sulla base della riportata ricostruzione della vicenda si impone la necessità di chiarire quali siano le conseguenze processuali che derivano dall’avvenuta notificazione tempestiva alle giuste parti intimate di un ricorso del tutto sganciato dal provvedimento che si intendeva impugnare (indirizzato ad altra Sezione di questa Corte, avente oggetto e parti diverse), ma con deposito tempestivo del ricorso esattamente riferito all’impugnazione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Arezzo;

che, in presenza di tali presupposti giuridici e fattuali, ci si deve interrogare sul se possano ritenersi sussistenti o meno le condizioni per l’applicazione dei principi sanciti dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 18121/2016 e 14916/2016, che si sono occupate, rispettivamente, degli effetti della notificazione di un ricorso incompleto e della natura del vizio caratterizzante la notificazione così come effettuata nel caso di specie;

Ritenuto, dunque, che, in virtù della problematicità di questi aspetti, si profila l’opportunità di rimettere la trattazione e la decisione sul ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione della trattazione e della decisione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472