Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17987 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1791/2015 proposto da:

R.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROTTE CELONI n. 26, presso lo studio dell’avvocato PIETRO BARONE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5664/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 5575/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. CELESTE Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da R.M.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta la domanda volta ad accertare l’inadempimento del Ministero al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti in esito al procedimento di riqualificazione al livello superiore C2, per non essere state attribuite mansioni confacenti all’inquadramento superiore raggiunto;

la Corte territoriale evidenziava come presso la sede di Berlino, ove la R. lavorava, non vi erano posti in organico di quel livello e richiamava la disciplina di settore ed in particolare il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 83, nella parte in cui prevedeva che il funzionario promosso potesse continuare ad occupare il posto non corrispondente alla nuova qualifica, per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio, ritenendo che da tale norma si desumesse l’esistenza soltanto dell’obbligo della P.A. di assicurare nella pianta organica un numero di posti pari a quelli messi a concorso, con la possibilità medio tempore e fino alla corrispondente scelta del lavoratore di mantenere lo stesso in servizio con le funzioni pregresse;

infine, la Corte d’Appello sottolineava che la R. non aveva fatto domanda di trasferimento ad altra sede con posto C2 vacante ed anzi aveva espressamente richiesto la proroga di un anno in servizio presso la sede di Berlino;

2. la R. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dal Ministero con controricorso;

il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo la R. denuncia la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), D.P.R. n. 18 del 1967, artt. 34, 83 e 93, nonchè degli artt. 2103,2113,2077,1321 e 1326 c.c., sostenendo che nella sentenza impugnata non fosse stata data corretta rilevanza al nuovo contratto di lavoro stipulato e alla previsione del livello delle mansioni in esso contenuta, sottolineando l’irrilevanza di telespresso con cui era stata trasmessa la bozza di contratto e ciò sia perchè esso era antecedente la firma del contratto poi sottoscritto e non conteneva, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, alcun avvertimento circa l’eventuale trattamento economico, così come alcuna condizione che potesse rendere temporaneamente inefficace la clausole sulle mansioni da attribuire; con il secondo motivo la R. sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 112,132 e 118 c.p.c., per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ribadendo i rilievi in ordine all’errata lettura del telespresso, derivante dalla copiatura di un passaggio non pertinente della pronuncia di questa S.C. su cui la sentenza di appello aveva fatto leva e lamentando che si era così finito per non decidere sulla domanda con cui era stato denunciato l’inadempimento del Ministero al nuovo contratto intercorso; infine, il terzo motivo afferma l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), individuato nel menzionato nuovo contratto di lavoro, destinato a derogare per sua natura al c.c.n.l. se ed in quanto contenente previsioni più favorevoli al lavoratore, sicchè, oltre a non esservi nel contratto individuale alcuna previsione limitativa di efficacia della clausola sulle mansioni, non poteva neppure applicarsi nei suoi confronti la regola derivante dalla contrattazione collettiva in merito al fatto che il dipendente riqualificato e già all’estero avesse l’opzione tra il rientro nella sede centrale, per espletare le mansioni della nuova qualifica acquisita ed il mettere a disposizione il proprio posto all’estero partecipando ad una nuova selezione, potendo infine altresì decidere di continuare a svolgere nella sede estera le mansioni della qualifica preesistente;

2. i motivi, risultando tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

2.1 in punto di fatto, si osserva che la Corte territoriale ha affermato che “nel trasmettere il nuovo contratto” il Ministero fece presente l’indisponibilità di posti e la possibilità per il dipendente di chiedere l’assegnazione del posto in altra sede o di rientrare nel Paese;

l’assunto della ricorrente secondo cui il “telespresso”, con cui sarebbe stata a suo dire annunciata la spedizione della bozza del nuovo contratto individuale di lavoro, non contenesse alcun avvertimento rispetto al trattamento economico che le sarebbe stato destinato ove fosse rimasta nella sede estera è dunque inconferente;

esso infatti, oltre a non essere corredato dalla precisazione e trascrizione del contenuto esatto di quel “telespresso”, fa riferimento ad aspetti economici che la Corte d’Appello non ha valorizzato e che quindi non rilevano;

nè è chiaro quali siano i rapporti tra tale “telespresso” (che la ricorrente dice avrebbe annunciato la spedizione della bozza del nuovo contratto) e quanto comunicato dal Ministero nel trasmettere effettivamente il nuovo contratto che è ciò cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata;

gli incisi con i quali si rilevano asserite incongruità nelle affermazioni della sentenza impugnata presentano dunque evidenti limiti di chiarezza, specificità e pertinenza che li rendono in sè inammissibili ed inidonei a scalfire le affermazioni di fatto contenute nella sentenza della Corte d’Appello qui impugnata;

2.2 in ogni caso, in punto di diritto le questioni che vengono in rilievo sono già state oggetto di esame da parte di questa Corte che, nel decidere fattispecie analoghe, ha ritenuto fondate le prospettazioni difensive del Ministero degli Affari Esteri (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3811; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2379; Cass. 1 febbraio 2017, n. 2634 e, da ultimo, Cass. 11 settembre 2018, n. 22081), con pronunce cui qui si intende dare continuità;

in particolare, Cass. 22081/2018 cit., ha rilevato, richiamando i precedenti, come in essi si sia affermato “che del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 93, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, consente che il personale non diplomatico del MAE in servizio all’estero, pur promosso ad una qualifica superiore, possa essere mantenuto temporaneamente, in presenza di necessità di servizio, nella sede già occupata e nelle mansioni pregresse”, evidenziandosi che “nel bilanciamento degli interessi reciproci, ed in coincidenza di eventi straordinari, quali debbono essere classificati i procedimenti di riqualificazione del personale, idonei a determinare profondi cambiamenti nell’organizzazione degli uffici, risponde a principi di corretta amministrazione graduare le nuove assegnazioni tenendo conto delle preferenze espresse dai singoli aspiranti ed avvalendosi, in relazione ad accertate esigenze di servizio (e per un tempo che è ragionevolmente da individuare nella durata della pur sempre temporanea assegnazione all’estero) della facoltà riconosciuta dalla legge di conservare il dipendente anche in un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica”;

pertanto, si è ivi ritenuto che “il dipendente che abbia partecipato ad una procedura per il conseguimento di una qualifica superiore non è titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella nuova qualifica conseguita nella sede di servizio in precedenza assegnata, potendo solo chiedere all’Amministrazione di essere destinato ad una sede, estera o dell’Amministrazione centrale, dove sia disponibile un posto funzione di livello corrispondente alla qualifica conseguita”, con la conseguenza che “ove lo stesso dipendente, ritualmente interpellato, non abbia espresso la volontà di essere assegnato ad altra sede con posto funzione vacante della qualifica conseguita non è configurabile alcun inadempimento in capo all’amministrazione datrice di lavoro”;

2.3 da ciò deriva l’infondatezza delle questioni agitate dalla ricorrente rispetto al contratto individuale, evidentemente destinato ad adeguarsi alla norma di legge, così come dei profili di denuncia che riguardano la contrattazione collettiva, sia perchè le conseguenze che la R. mira a contrastare non derivano solo da essa, ma dalla legge, sia perchè, evidentemente, le facoltà di scelta di cui si asserisce la regolazione in sede sindacale vanno intese in senso coerente con l’assetto derivante dalla norma primaria, nei termini di cui si è sopra detto;

si deve pertanto escludere che l’assenza di previsioni espresse nel contratto individuale stipulato dalla R. muti alcunchè rispetto agli effetti che, rispetto ad essa, derivano comunque dall’applicazione delle norme che regolano la fattispecie;

3. il ricorso va dunque disatteso e la regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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