LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26228/2015 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO LIVERI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 690/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/08/2015 R.G.N. 480/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento primo motivo del ricorso assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato MARIA SALAFIA per delega verbale Avvocato DOMENICO LIVERI;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto da G.A. avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda volta a far accertare il suo diritto alla pensione o in subordine la condanna dell’Inps al risarcimento del danno per aver fornito informazioni inesatte sulla sua situazione pensionistica.
Secondo la Corte il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni proposte in primo grado senza confrontarsi,nè svolgere contestazioni specifiche delle circostanze di fatto, con l’iter logico-giuridico e con il principio di diritto, ex art. 1227 c.c., comma 2, su cui si fondava la sentenza appellata di rigetto della domanda.
2. Avverso la sentenza ricorre il G. con quattro motivi. Resiste l’Inps.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c., nullità della sentenza. Censura la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello sebbene il ricorso contenesse lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice, idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata.
Rileva che aveva censurato quanto affermato dal Tribunale secondo cui “non sussiste contestazione tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione”; che detta contestazione costituiva, invece, la materia del contendere che egli aveva riproposto con la domanda principale adducendo, a sostegno, l’avvenuta comunicazione da parte dell’Inps dei dati relativi alla sua situazione pensionistica, in conformità alla L. n. 88 del 1989, art. 54. In definitiva nell’atto di appello aveva individuato le questioni di fatto e di diritto erroneamente decise dal Tribunale indicando la soluzione alternativa.
Con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento, per il periodo in cui era rimasto senza lavoro per fatto a lui non imputabile,rileva che aveva dedotto tutte le circostanze da cui era derivato il danno,in particolare:
– aveva censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere, nonchè la mancanza di diligenza. A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze di fatto ed aveva richiamato il contenuto della certificazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, da cui era derivato il suo affidamento incolpevole ed il danno per la perdita della retribuzione, sottolineando, inoltre, il comportamento colposo dell’Inps ed invece quello diligente da lui manifestato nell’aver dato le dimissioni solo dopo avere acquisito la certificazione dall’Inps. In sostanza dall’atto di appello risultavano individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale ritenute errate.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. osserva che la Corte si era adeguata alla decisione del Tribunale, senza confutare le argomentazioni del ricorso in appello.
5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2; dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att.; nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att.; omesso esame di fatti decisivi. La Corte, qualora avesse esaminato le censure, avrebbe assunto altra decisione ed, in particolare, non avrebbe applicato l’art. 1227 c.c., avendo egli usato la diligenza nel richiedere le informazioni all’Inps ed essendo il danno imputabile solo all’Istituto.
6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c., pur in assenza di un’eccezione in tal senso dell’Inps.
7. Il primo motivo va accolto restando assorbiti gli altri motivi.
8. Il ricorrente ha esposto, nel ricorso in cassazione, che il Tribunale aveva rigettato la domanda principale, volta ad ottenere la pensione di anzianità a carico della gestione coltivatori diretti, sul rilievo che non sussisteva contestazione tra le parti circa l’insussistenza dei requisiti per poter ottenere la pensione,visto il mancato versamento dei contributi nel periodo 1982/1998. Riferisce, inoltre, che il Tribunale aveva rigettato la domanda subordinata risarcitoria in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, affermando che il G. avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza.
Il ricorrente ha affermato, poi, che in appello, dopo aver ribadito il valore certificativo della comunicazione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, aveva sostenuto la responsabilità dell’istituto per erronee comunicazioni,senza che l’interessato fosse onerato dall’effettuare alcun verifica; aveva censurato proprio l’affermazione del Tribunale secondo cui “non sussiste contestazione tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione”, così evidenziando che, invece, detta contestazione costituiva la materia del contendere. Aveva insistito sulla sua buona fede e sul proprio affidamento incolpevole, prospettando un danno di Euro 100.015.
8. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
9. Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze del ricorrente siano fondate.
A fronte della motivazione del Tribunale, come riportate nel ricorso, con l’atto di appello l’odierno ricorrente ha contestato la correttezza di tali conclusioni formulando censure specifiche, individuando le questioni di fatto e di diritto erroneamente risolte dal Tribunale, sia con riferimento alla domanda principale volta ad ottenere la pensione in ordine alla quale ha ribadito il valore certificativo della comunicazione ricevuta dall’Inps in base alla norma di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 54, certificazione che attestava il possesso dei requisiti contributivi per accedere alla pensione e,dunque, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui non era contestato tra le parti che il ricorrente non avesse i requisiti per poter ottenere la pensione; sia con riferimento alla domanda subordinata risarcitoria in ordine alla quale aveva censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere e aveva agito senza diligenza.
A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze da cui era derivato il danno deducendo il suo affidamento incolpevole sull’attendibilità della certificazione ex art. 54 citato, rilasciatagli dall’Inps, e sottolineando la diligenza manifestata nel richiedere la certificazione e nel dare le dimissioni solo dopo avere ottenuto detta certificazione.
In sostanza dall’atto di appello risultavano individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale che il ricorrente riteneva errate ribadendo le sue argomentazioni.
10. Non risulta pertanto coerente con il contenuto del ricorso l’affermazione della Corte d’appello laddove ha ritenuto l’assenza dell’individuazione nel ricorso in appello dei passaggi della sentenza del Tribunale che si intendevano appellare e delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge. Non si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello, considerato che esso è stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto – sviluppate dall’impugnazione, mediante l’indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione che si sono ritenute erronee, cui ha fatto seguito l’indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.
11. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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