LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4333/2017 proposto da:
S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;
– ricorrente –
contro
WHIRPOOL EMEA S.P.A., società incorporante la WHIRPOOL EUROPE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO RUGGIERO;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 877/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2016 R.G.N. 1747/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di S.S. volta a ad accertare l’omissione contributiva della soc. Whirpool per il periodo dal 14/5/1980 al 31/3/1982, nonchè l’incompleto versamento dei contributi per il periodo dall’1/4/1982 al 28/3/1983, con conseguente condanna della società alla costituzione della rendita vitalizia o, in subordine,al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..
La Corte, precisato che per mero errore materiale nella sentenza impugnata non era indicato l’Inps sebbene questo avesse regolarmente partecipato al giudizio, ha rilevato che l’omissione contributiva si riferiva al periodo dal 14/5/1980 al 31/12/1982 e dunque i contributi erano prescritti con conseguente ammissibilità della costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13; che la costituzione di tale rendita era subordinata alla prova risultante da documenti aventi data certa da cui evincersi la durata del rapporto, prova che non era intervenuta nella fattispecie in quanto dalla documentazione prodotta il rapporto di lavoro non poteva farsi risalire al maggio 1980.
La Corte ha poi rilevato con riferimento al periodo 1/4/1982- 28/3/1983,in ordine al quale risultavano versati solo due settimane di contributi, che dagli atti risultava che il S., in detto periodo, era stato in cassa integrazione con conseguente venir meno dell’obbligo di pagare i contributi da parte del datore di lavoro,sicchè non era ipotizzabile alcuna omissione da parte del datore di lavoro.
2. Avverso la sentenza ricorre il S. con quattro motivi. Resiste la Whirpool Emea spa, società incorporante la Whirpool Europe srl per atto di fusione per incorporazione del 16/12/2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per essere la notifica avvenuta nei confronti della soc. Whirpool Europe srl, società incorporata per fusione alla Indesit Company spa, oggi Whirpool Emea spa, e cancellata dal registro delle imprese in data 3/1/2017. Va, a riguardo,osservato che le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo modificativo della società, non dando luogo all’estinzione di un soggetto e (correlativamente) alla creazione di un diverso soggetto, ma ad una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (cfr Cass. n. 4042/2019, n. 28371/2019).
Va, inoltre, rilevato che la notifica del ricorso all’originaria resistente, eventualmente nulla e non certo inesistente, risulta, comunque, sanata dalla costituzione del nuovo soggetto subentrato alla Whirpool Europe e,dunque, per aver raggiunto lo scopo cui era destinata.
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2116 c.c. e della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Censura la sentenza per avere la Corte ritenuto erroneamente prescritto il diritto del lavoratore. Osserva che non si era verificata alcuna prescrizione decorrente dalla cessazione del rapporto del 29/7/97 e che, comunque, a voler ritenere la prescrizione del diritto contributivo rivendicato, il datore di lavoro era tenuto alla costituzione della rendita vitalizia corrispondente alla pensione che sarebbe spettata se i contributi fossero stati regolarmente versati o al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..
Il motivo è infondato dovendosi rilevare che la Corte territoriale non ha affermato che, una volta intervenuta la prescrizione dei contributi, viene meno il diritto del lavoratore al risarcimento. La Corte si è limitata a dichiarare che, prescritti i contributi, restava la domanda di costituzione della rendita o di risarcimento, e che, tuttavia, nella fattispecie non era stata fornita la prova del rapporto di lavoro fin dalla data indicata dal ricorrente.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c.. Censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui,con il rigetto della domanda di costituzione di rendita, sull’Inps non gravava alcun onere,nè era destinatario di alcun effetto della domanda e dunque l’omessa indicazione dell’Inps non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla validità della sentenza.
Va rilevato che la Corte si è limitata ad affermare che era un mero errore materiale in quanto l’Inps aveva partecipato al giudizio. Tale censura risulta, comunque, irrilevante considerato che la Corte ha negato la sussistenza della prova del rapporto di lavoro e che, dunque, nessuna rendita si sarebbe potuta costituire a favore del ricorrente.
5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia presunta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osserva che la Corte aveva riconosciuto il rapporto di lavoro,ma non ne aveva fatto derivare la costituzione della rendita. Il motivo è infondato in quanto la Corte ha negato la sussistenza della prova del rapporto di lavoro e dunque nessuna rendita si sarebbe potuta costituire.
6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Censura la sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro. Elenca documenti non valutati correttamente dalla Corte e che, se considerati attentamente,avrebbero consentito di riconoscere la costituzione del rapporto fin dal 1980.
Il motivo è inammissibile. Va infatti rilevato (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Com’è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talchè, anche per questo verso, le censure mosse dal ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione nel senso dell’insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. In sostanza la denuncia di violazione di diverse disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente intesa a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 800,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021