LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18469/2015 proposto da:
FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (O.N.A.O.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.R., P.S., P.A., C.C., anche in proprio, nella qualità di eredi di P.P., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NANCHINO 52, presso lo studio dell’avvocato BARBARA GAMBARDELLA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA BENINCASA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 766/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 10267/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MASSIMO HARALD BONURA;
udito l’Avvocato ANNA D’ALISE, per delega verbale Avvocato BARBARA GAMBARDELLA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 febbraio 2015, ha accolto l’appello proposto dalle attuali parti intimate, in qualità di eredi di P.P. e, quanto a P.R., anche in proprio, e condannato la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (di seguito ONAOSI) alla restituzione dei contributi versati dai professionisti medici, in riferimento gli anni 2003-2005, divenuti privi di una valida fonte in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2007, e pertanto costituenti indebito oggettivo.
2. Avverso tale sentenza ricorre la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con ricorso affidato a due articolati motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, C.C. ed altri litisconsorti in epigrafe indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo, deducendo violazione del D.L. n. 158 del 2012, art. 14, comma 9, violazione del giusto processo, dell’art. 111 Cost., comma 6 e motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incompatibile, la parte ricorrente assume la violazione della citata disposizione del D.L. n. 158 del 2012, che, in conseguenza dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2007 – declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva dell’obbligo contributivo senza fissare predeterminati criteri limitati della potestà contributiva dell’ONAOSI – aveva introdotto l’estinzione ex lege delle azioni e processi relativi alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi in questione, relativi al periodo 2003-2007.
4. Il motivo è da accogliere.
5. La disposizione legislativa di dichiarazione d’estinzione dei giudizi pendenti costituisce precetto ineludibile da parte del giudice che ne è investito (fra le tante, Corte Cost. nn. 103 del 1005, 76 del 1999, 310 del 2000) e, nella vicenda all’esame, il precetto in ordine all’esito estintivo del giudizio si rinviene nel D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 14, comma 9, convertito, con modificazioni, in L. 8 novembre 2012, n. 189.
6. Il citato D.L. del 2012 (art. 14, commi 8 e 9) non ha inciso sulle previsioni normative e regolamentari in materia contributiva adottate avuto riguardo ai periodi successivi al 21 giugno 2007, per i quali restano ferme le norme di cui al D.L. n. 159 del 2007, convertito con L. n. 222 del 2007, ma ha disposto l’estinzione dei giudizi e processi in riferimento ai periodi antecedenti (“9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1 gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con Delibera della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo”.
7. Nella specie, il giudizio di merito, iniziato nel 2010, per la restituzione dei contributi versati dal sanitario, Dottor P.P., per gli anni 2003-2005, era, dunque, pendente alla data di entrata in vigore della richiamata decretazione d’urgenza e rientrava nella previsione del comma 9 del citato art. 14, che include, per l’appunto, le azioni di ripetizione, a nulla rilevando, in considerazione del chiaro tenore letterale della disposizione, il diverso discrimine temporale evocato dai controricorrenti che hanno opposto l’inapplicabilità del Decreto-Legge giacchè pubblicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
8. Rimangono assorbite le censure svolte con il secondo mezzo d’impugnazione.
9. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, a mente dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, perchè il processo non poteva essere proseguito. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021