Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.17997 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19777/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

G.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA CUSEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2015 R.G.N. 1675/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA CIACCI, per delega verbale Avvocato EMANUELA CAPANNOLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2015, ha rigettato il gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, confermata con diversa motivazione.

2. La Corte territoriale, ritenuta la somma versata in eccedenza sulla pensione di reversibilità, goduta dall’attuale intimato, derivante da errore indotto dalla condotta della de cuius – che solo nel 2008 aveva comunicato i redditi per gli anni 2006 e 2007 ai quali si riferiva l’azione di ripetizione, mediante trattenuta sulla pensione in via di compensazione – rigettava il gravame dell’INPS, sul presupposto che la pensione di reversibilità non fosse suscettibile di azione di ripetizione di indebiti previdenziali dovuti a condotta del dante causa e considerazione dell’attribuzione del trattamento di reversibilità jure proprio.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, G.S..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260-265 e della L. n. 412 del 1991, art. 38, l’INPS assume che la pensione di reversibilità può essere oggetto di azioni di recupero di indebito previdenziale formatosi a carico del dante causa, nella specie relativamente al periodo agosto 2006 – dicembre 2008, nell’ipotesi in cui il coniuge superstite non abbia rinunciato all’eredità del coniuge deceduto e in riferimento a periodi successivi al 31.12.2000, non essendo applicabile nè la sanatoria di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260-261 (concernente indebiti formantisi prima del 1996), nè quella L. n. 448 del 2001, ex art. 38 (per gli indebiti fino al 31.12.2000).

5. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono.

6. Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell’indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall’ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi).

7. Questa Corte ha anche aggiunto che l’equiparazione al dolo dell’omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d’incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).

8. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell’indebito nei confronti dell’erede.

9. Tanto premesso, nella vicenda all’esame è tuttavia mancato l’accertamento, in fatto, in ordine al recupero, solo pro-quota, al quale l’INPS avrebbe dato corso nei confronti del coniuge superstite e all’eventuale presenza di altri eredi della pensionata Messale Angela, eredi dei quali viene dato atto nel controricorso.

10. La sentenza va, pertanto, cassata e per essere necessari gli accertamenti descritti nel paragrafo che precede, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, affinchè proceda a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto.

11. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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