LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3921/2017 proposto da:
NUOVA SPECIAL CAR S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico, GNV HOLDING S.P.A. in persona dell’Amministratore Delegato, V.G. in proprio e quale Amministratore Delegato della GNV HOLDING S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BALLOI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI, SUBENTRATA ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONETTA GARBATI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 710/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di due ordinanze -ingiunzioni irrogate dalla Provincia di Cagliari alla Nuova Special Car s.r.l. ed al suo rappresentante legale pro tempore V.G..
1.1. La prima ordinanza ingiunzione dell’importo di Euro 31.000,00 riguardava l’omessa annotazione, nel registro di carico e scarico, dei rifiuti di ventidue autovetture destinate alla rottamazione, per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 190, comma 1. La Nuova Special Car aveva instaurato un rapporto con la A.D. M.P. & C. sas, cui aveva conferito 5 vetture e con la Sarda Ecologica, cui aveva conferito 28 vetture mentre nel registro carico e scarico dei rifiuti ne erano annotate solo undici sicchè era stata omessa l’annotazione per le altre ventidue.
1.2. La seconda ordinanza ingiunzione, dell’importo di Euro 5.200,00 riguardava invece la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 189, comma 3, perchè la società aveva prodotto rifiuti pericolosi in relazione a sei autovetture, omettendo la comunicazione relativa a cinque di esse.
1.3. Proposero opposizione la Nuova Special Car s.r.l. e V.G., contestando la qualificazione come rifiuti pericolosi delle autovetture, sostenendo che esse erano state consegnate prive di liquido refrigerante, degli olii e della batteria, i quali venivano smaltiti a parte. Invocarono quindi il trattamento sanzionatorio più mite previsto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 2, per i rifiuti non pericolosi e, quanto all’omessa annotazione sul registro delle autodemolizioni, rilevarono che alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi del D.Lgs. n. 152 del 2008, art. 258, comma 5, in quanto vi era stata regolare trascrizione sul registro delle autodemolizioni della Questura e per tutte le autovetture era stato compilato il certificato di rottamazione con la documentazione necessaria per ricostruire il percorso delle autovetture e la loro destinazione finale.
1.4. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 4.10.2016.
1.5. La Corte di merito ritenne che la nozione giuridica di rifiuto presuppone che l’auto sia consegnata dal detentore al concessionario al fine di demolirla, e, non essendo l’auto normalmente priva di carburante, lubrificante ecc., il rifiuto è considerato rifiuto pericoloso, indipendentemente dalla successiva bonifica, per la quale è previsto un procedimento speciale con le relative autorizzazioni. 1.6. Quanto all’applicazione della sanzione ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5, la corte distrettuale rilevò che l’art. 258, comma 5, prevede un’ipotesi di incompletezza od inesattezza della comunicazione mentre nella fattispecie sarebbero state del tutto omesse le prescritte comunicazioni. La corte di merito aderì quindi all’interpretazione restrittiva della giurisprudenza di legittimità relativa al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52.
2. Per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso la Nuova Special Car s.r.l. sulla base di due motivi ed hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
2.1. Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Cagliari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 2 e art. 183, all. D, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all'”evidente contrasto della sentenza con il consolidato orientamento della Suprema Corte, specie in sede penale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5"; si contesta che le autovetture per le quali era stata elevata la sanzione non sarebbero state consegnate alla concessionaria per essere demolite ma sarebbero state regolarmente funzionanti e marcianti; la rottamazione sarebbe stata decisa dopo un certosino esame tecnico da parte della concessionaria e, prima di essere consegnate al rottamatore sarebbero state depurate dalle sostanze pericolose (liquidi, olii, batteria ecc.). Il D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 258, si applicherebbe all’ipotesi in cui la concessionaria prenda in consegna un veicolo al solo fine di rottamarlo mentre, nel caso di specie la concessionaria avrebbe accettato il veicolo marciante, dotato di targa e funzionante senza il fine precipuo di rottamarlo ed avrebbe deciso in tal senso solo successivamente, dopo un’indagine tecnica o in coincidenza con incentivi statali.
1.2. Il motivo non è fondato.
1.3. La nozione giuridica di rifiuto, in relazione agli autoveicoli è stata disciplinata, dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 5, comma 8, il quale stabilisce che la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, dovendo detto concessionario o gestore o titolare “entro tre giorni dalla consegna del veicolo” restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi allo stesso.
1.4. L’esplicitazione della nozione “fuori uso” trova compiuta affermazione nel successivo comma 2, che stabilisce, per quanto qui rileva, che un veicolo debba considerarsi fuori uso ai sensi del comma 1, lett. b): “a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore”.
1.5.Così delineato il quadro normativo di riferimento e ricordato che il detto D.Lgs. n. 209 del 2003, è richiamato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, ratione temporis applicabile, è considerato “fuori uso” non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, ma quello destinato alla demolizione.
1.6. Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, cui il collegio intende uniformarsi, un veicolo, del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cass. pen. Sez. 3, 21/06/2011 – dep. 27/07/2011, n. 29973; Cass. pen. Sez. 3, 02/04/2013, dep. 02/10/2013, n. 40747).
1.7. Sulla scia della giurisprudenza penale, questa Corte ha affermato che deve essere considerato “fuori uso”, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3 e art. 5, commi 8 e 9, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2006, un veicolo del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, a cura esclusiva del titolare, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, dovendo detto concessionario o gestore o titolare, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi allo stesso e procedere alla cancellazione dal PRA; all’esito, il titolare del centro di raccolta può procedere alla fase di “trattamento” (Cassazione civile sez. II, 19/12/2019, n. 34034).
1.8. La corte di merito, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che i veicoli, per i quali è stata contestata la violazione, erano destinati alla rottamazione, sicchè sorgeva l’obbligo, in capo al concessionario, di annotare gli autoveicoli nel registro relativo ai rifiuti pericolosi.
1.9. Risulta dalla sentenza impugnata che La Nuova Special Car aveva instaurato un rapporto con la A.D. M.P. & C. sas, cui aveva conferito 5 vetture e con la Sarda Ecologica, cui aveva conferito 28 vetture mentre nel registro carico e scarico dei rifiuti ne erano annotate solo undici sicchè era stata omessa l’annotazione per le altre ventidue.
1.10. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti.
1.11. Non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge trattandosi di veicoli già destinati alla rottamazione e non inseriti negli appositi registri, nè assume rilievo l’apodittica affermazione della ricorrente secondo cui la società “bonificava” le autovetture, rimuovendo il liquido refrigerante, gli olii e la batteria trattandosi di attività successiva al conferimento delle auto fuori uso, che non esimono la trascrizione del veicolo nel registro come rifiuti pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, u.c., all. D.
1.12. a qualificazione di un bene come rifiuto non è rimessa alla disponibilità del concessionario ma è disposta dalla legge ed è conseguente alla destinazione impressa dal proprietario del veicolo che del mezzo intende disfarsene consegnandolo alla concessionaria.
2. on il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe errato a non applicare la sanzione più lieve considerando che la società aveva omesso di annotare solo alcuni rifiuti, tenendo il registro in modo incompleto, comportamento non equiparabile all’omessa tenuta di carico o scarico del registro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258 comma 1, ratione temporis applicabile, sanziona l’omessa tenuta dei registri di carico e scarico ovvero la tenuta dei registri in modo incompleto o inesatto.
2.3. Il comma 5 della norma citata prevede l’ipotesi attenuata nell’ipotesi in cui le indicazioni, pur riportate nel registro di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte qualora i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, 2.4. Come affermato da questa Corte (Cass. 28236/08), le due ipotesi sono ben differenziabili: la prima contempla l’ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro ovvero omette del tutto l’annotazione di alcuni trasporti mentre la seconda riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte. Solo in questo secondo caso, in cui il registro contiene l’indicazione del trasporto, anche se imperfetta, e richiama quindi l’attenzione dell’accertatore su quel trasporto, si ha un’ipotesi di violazione meno grave, per la agevole effettuazione dell’integrazione del dato.
2.5. Qualora invece nel registro manchi del tutto un riferimento a un determinato trasporto, l’integrazione con il formulario non è consentita.
2.6. La citata sentenza ha ben spiegato che la fattispecie meno grave di illecito, descritta del citato art. 52, comma 4, presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l’annotazione sui registri di carico e scarico), che le stesse siano inesatte o incomplete e non quando siano assenti o integrabili con le altre fonti, anche ufficiali, tassativamente indicate dalla disposizione.
2.7. Il secondo motivo di ricorso resta conseguentemente respinto, essendosi la corte di merito conformata ai principi di diritto affermati da questa Corte, che prevede l’applicazione della sanzione meno grave in caso di annotazioni complete o inesatte ma non mancanti, precludendo, come invocato dal ricorrente, il ricorso ad elementi esterni, come la regolare trascrizione sul registro delle autodemolizioni della Questura o il certificato di rottamazione.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
3.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021