Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18001 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9419/2016 proposto da:

P.P.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MICHELE ALFONSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ORVED S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2142/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla Orved s.r.l. nei confronti di P.P.G. avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 3594,71 quale corrispettivo della vendita di dodici macchine confezionatrici e relative confezioni di buste sottovuoto.

1.1. Nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, il P. eccepì che la merce presentava difetti che erano stati denunciati agli agenti di commercio, i quali avevano promesso il ritiro della merce ed il rilascio della nota di accredito.

1.2. La Orved s.r.l. contestò la fondatezza dell’opposizione rilevando che nessuna denuncia dei vizi era pervenuta alla società.

1.3. La Corte d’appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione in quanto non solo non sussisteva la prova che il contratto di vendita fosse stato stipulato tramite l’agente S. ma neanche che l’agente fosse munito del potere rappresentativo al momento della denuncia dei vizi; in ogni caso egli aveva comunicato l’esistenza dei vizi a tale Pe., di cui non risultava la posizione all’interno della società. L’altro testimone era diventato agente un anno dopo la consegna della merce ed aveva dichiarato di aver appreso genericamente che la Orved s.r.l. si era impegnata a ritirare le macchine confezionatrici affette da vizi e rimaste invendute da una dipendente della società e non dai responsabili della società.

1.4. Indipendentemente dalla tempestività della denuncia, la corte rilevava che non era stata prodotta alcuna segnalazione dei vizi delle macchine da parte dei clienti del P., non era nota la natura dei vizi nè questa poteva risultare dalle dichiarazioni rese dall’agente, secondo cui le macchine non riuscivano ad aspirare completamente l’aria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione P.P.G. affidato ad un unico motivo.

2.1. La Orved s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce che la prova della carenza del potere rappresentativo avrebbe dovuto essere fornita dal venditore e non dal compratore, essendo l’ordine di acquisto avvenuto tramite l’agente. Richiamando la disposizione di cui all’art. 1745 c.c., il ricorrente sostiene che nell’accezione di “reclami relativi alle inadempienze contrattuali” rientri anche la denuncia dei vizi, che sarebbe stata regolarmente effettuata all’agente, circostanza ammessa dal medesimo, il quale avrebbe anche dato atto dell’impegno della venditrice al ritiro dei prodotti invenduti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali – in quanto non è indicata espressamente la norma che si assume violata- è agevole evincere le seguenti censure: 1)la violazione e falsa applicazione dell’art. 1745 c.c., in quanto i poteri rappresentativi dell’agente non sarebbero stati contestati dalla società venditrice 2) l’erronea ripartizione dell’onere probatorio 3) l’erronea interpretazione della deposizione del teste S..

1.3. In primo luogo, va rilevato che la decisione si fonda su due rationes decidendi, ognuna delle quali idonea a sorreggere la decisione: la prima ratio riguarda l’assenza del potere rappresentativo dell’agente e la seconda ratio atteneva alla circostanza che ” non era stata prodotta alcuna segnalazione dei vizi delle macchine da parte dei clienti, non si conosceva la natura dei vizi nè questa poteva risultare dalle dichiarazioni rese dall’agente, secondo cui le macchine non riuscivano ad aspirare completamente l’aria e non c’era prova del difettoso confezionamento delle altre confezionatrici”.

1.3. La seconda ratio è mal contestata in quanto il motivo mira alla rivalutazione delle dichiarazioni del teste S. in ordine all’asserita denuncia dei vizi, inammissibile in sede di legittimità.

1.5. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. 3633. del 2017). Infatti, se l’indicata seconda ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dalla ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.

1.6. Il motivo è anche inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

1.7. Quanto alla rappresentanza dell’agente, l’art. 1745 c.c., prevede che, in difetto di specifici poteri di rappresentanza, l’agente non ha un potere di disposizione dei diritti del mandante.

1.8. Questa Corte ha affermato che l’agente ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento della procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena – il quale rende applicabili oltre alle norme dell’agenzia anche quelle del mandato – non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell’agente il potere di riconoscimento di diritti, nè quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente (Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n. 20602).

1.9. In assenza della prova di uno specifico potere rappresentativo, l’agente non aveva il potere di riconoscere i vizi della merce, nè di impegnarsi al ritiro dei macchinari non funzionanti.

1.10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

1.11. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il controricorrente svolto attività difensiva.

1.12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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