Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18003 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19976/2016 proposto da:

CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato FLAMINIA RUECA, rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO GUERRERIO;

– ricorrente –

contro

F.S., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentati e difesi da sè stessi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2830/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Milano dagli Avvocati C.L. e F.S. per ottenere il compenso in relazione all’attività professionale svolta in favore del Circolo Filologico Milanese.

1.1. Avverso il decreto ingiuntivo, propose opposizione il Circolo Filologico Milanese.

1.2. Il Tribunale di Milano accolse parzialmente l’opposizione e determinò i compensi sulla base del D.M. n. 140 del 2012, in quanto la richiesta di pagamento da parte dei difensori era stata inviata in data 12.12.2012., dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. citato; rilevò che le pretese creditorie dei professionisti erano state soddisfatte attraverso la corresponsione di acconti e, pertanto, accertò che null’altro era dovuto e revocò il decreto ingiuntivo.

1.3.La Corte d’appello di Milano, con sentenza N. 2830/2016, accogliendo il gravame proposto dagli Avvocati C.L. e F.S. determinò i compensi in Euro 15.431,41 sulla base del D.M. n. 127 del 2004.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Circolo Filologico Milanese sulla base di due motivi;

2.1. Hanno resistito con controricorso gli Avvocati C.L. e F.S..

2.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte di merito deciso sulla base di una domanda nuova introdotta in grado d’appello in quanto, mentre con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesto il pagamento della somma di Euro 33.229,00, in appello il compenso richiesto, sulla base del D.M. n. 127 del 2004, era stato quantificato in Euro 42.901,45; si tratterebbe di domanda nuova in quanto diversa rispetto a quella azionata nel ricorso monitorio e contenente una richiesta superiore a quella inizialmente domandata.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La corte di merito, nel decidere sulla domanda di liquidazione del compenso professionale non ha giudicato ultra petita ma ha determinato i compensi nei limiti della domanda originaria. Infatti, nonostante in grado d’appello sia stata chiesta la condanna del convenuto ad una somma superiore a quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la Corte d’appello ha liquidato la somma di Euro 15.431,41, che, anche sommando gli acconti già percepiti, non eccedeva i limiti della domanda originaria.

1.3. Del resto, spetta al giudice individuare la tariffa ratione temporis applicabile, fermo restando il divieto di attribuire un bene della vita che non sia stato richiesto dalla parte nel senso che non sia compreso nella domanda proposta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che il giudice avrebbe erroneamente applicato il D.M. n. 127 del 2004, nonostante la richiesta di compenso fosse stata proposta con raccomandata a/r del 12.12.2012, dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012.

2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

2.2. Questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che ” in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cassazione civile sez. un., 12/10/2012, n. 17405; Cassazione civile sez. II, 19/12/2017, n. 30529).

2.3. Il D.M. n. 140 del 2012, art. 41, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni volta che la liquidazione avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

2.3. Viceversa sono le vecchie tariffe e non i parametri introdotti dal D.M. n. 140 del 2012, a dover trovare applicazione, qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

2.4. Nel caso in esame, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che individua il momento in cui si è esaurita l’attività dei professionisti, è stata pronunciata il 25.6.2012, in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012, del 20.7.2012, ragione per la quale il compenso è stato determinato secondo il D.M. n. 127 del 2004.

2.5. A nulla rileva la circostanza che la richiesta di liquidazione sia stata inviata in un momento successivo, in data 12.12.2012, trattandosi di atto del difensore svolto nel suo interesse e non integrante un’attività difensiva in favore della parte.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

3.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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