LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16391/2016 proposto da:
B.G., rappresentata e difesa dall’avv. ROSA MAURO;
– ricorrente –
nonchè da:
M.S., BU.GI., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO COSSU;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
B.G., rappresentata e difesa dall’avv. ROSA MAURO;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 351/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 09/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla richiesta di compensi professionali proposta innanzi al Giudice di Pace di Bologna dagli Avvocati M.S. e Bu.Gi. nei confronti di B.G. per l’assistenza legale svolta in una causa innanzi al giudice del lavoro.
Accolta la richiesta di decreto ingiuntivo, propose opposizione la B..
Il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile l’opposizione ed il Tribunale di Bologna, decidendo sull’appello proposto dalla B., ne dichiarò l’inammissibilità.
La sentenza d’appello venne cassata da questa Corte e riassunta innanzi al Tribunale dalla B..
Con sentenza del 9.2.2016, il Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, rigettò l’opposizione, ritenendo che vi fosse la prova dello svolgimento delle attività per le quali gli Avvocati M.S. e Bu.Gi. avevano richiesto il compenso, come risultante dalla documentazione prodotta e non specificamente contestata dalla B.. Rilevò, inoltre, che il Consiglio dell’Ordine aveva soltanto opinato in relazione agli scaglioni applicabili, da effettuarsi sulla base del D.M. n. 127 del 2004.
Per la cassazione della citata sentenza ha proposto ricorso B.G. sulla base di un unico motivo articolato in due censure.
Bu.Gi. e M.S. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto le parti non avrebbero fornito la prova delle prestazioni svolte non essendo sufficiente la vidimazione del parere del Consiglio dell’ordine; la parcella corredata dal parere di conformità, che legittima la concessione del decreto ingiuntivo, non avrebbe efficacia probatoria nel giudizio di opposizione. Secondo il ricorrente, le somme richieste costituirebbero una duplicazione di quelle già corrisposte sicchè la sentenza sarebbe errata anche sotto il profilo del vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale avrebbe l’omesso di rilevare che le voci indicate nelle parcelle erano state contestate.
Il motivo è inammissibile.
La censura, lungi dal contestare la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, investe accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito, che, nel valutare la debenza delle somme richieste dai difensori, ha fatto riferimento alla documentazione attestante l’attività svolta dai medesimi svolta.
La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento al parere di opinamento del Consiglio dell’Ordine non implica che l’accertamento sia avvenuto sulla base di detto parere sicchè la censura non coglie la ratio decidendi.
Non sussiste nemmeno il dedotto vizio motivazionale avendo il Tribunale accertato che le somme richieste non costituivano duplicazione di quelle già percepite.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale compensato le spese del giudizio di legittimità e del giudizio d’appello poichè gli Avvocati M.S. e Bu.Gi. erano soccombenti nel giudizio di cassazione, laddove il criterio della soccombenza andrebbe valutato unitariamente secondo l’esito finale della lite e non in modo frazionato.
Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite. Ne consegue che il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese sulla base dell’esito favorevole del giudizio di legittimità per la B. nonostante la sua soccombenza e senza accertare se vi fossero i presupposti per la compensazione.
Il ricorso incidentale va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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