Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1801 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18116-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 4/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14 aprile 2017, rigettava il ricorso presentato da R.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale e al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 4 aprile 2019, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo, dopo aver da un lato condiviso il giudizio di non credibilità già espresso dal primo giudice, da cui discendeva l’impossibilità di riconoscere il diritto al rifugio, la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), e la protezione umanitaria, dall’altro escluso l’esistenza in Bangladesh di una situazione di conflitto armato generalizzato ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.M. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

4. il secondo motivo di ricorso – da cui occorre prendere le mosse per ragioni di priorità logica – denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, l’omesso o erroneo esame delle dichiarazioni rese dal migrante alla commissione territoriale, delle allegazioni compiute e della documentazione prodotta ai fini della valutazione della sua condizione personale: la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che i due affidavit prodotti dal migrante a suffragio delle proprie dichiarazioni non erano stati contestati dall’amministrazione appellata;

peraltro, la Corte di merito, non avendo messo in discussione la provenienza del migrante, a fronte delle sue allegazioni in ordine al fatto che le autorità statuali non erano in grado di proteggerlo avrebbe dovuto indagare la condizione del paese di provenienza onde verificare se tale timore fosse fondato;

5. il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato;

5.1 quanto alla mancata contestazione del contenuto della documentazione prodotta è sufficiente rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/2017);

indicazione che, nel caso di specie, è stata del tutto omessa;

senza dire poi che l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 14652/2016), come nel caso di specie;

5.2 l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal migrante esimeva la Corte di merito dal procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria o pregiudizievole nel paese di origine (Cass. 16925/2018) ai fini del riconoscimento del diritto al rifugio o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

6.1 il primo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame del fatto decisivo e discusso costituito dalla condizione di pericolosità e dalla situazione di violenza generalizzata esistente in Bangladesh, che la Corte d’appello avrebbe completamente tralasciato di valutare, limitandosi ad affermare l’inesistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato senza citare alcuna fonte informativa consultata;

6.2 il terzo motivo di ricorso si duole – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 – della mancata concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza, e dell’omesso esame a tal riguardo delle fonti informative: la Corte d’appello avrebbe completamente omesso la valutazione della condizione di effettiva pericolosità del Bangladesh senza citare al riguardo alcuna fonte informativa, pur essendo tenuta a compiere questa consultazione onde valutare la situazione attuale del paese di provenienza;

6.3 il quarto motivo di ricorso prospetta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la carenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine avrebbe fatto sì che la motivazione offerta in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria fosse soltanto apparente;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sovrapponibilità, sono manifestamente fondati;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

ciò, rispetto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), anche nel caso di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. 14283/2019);

il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve poi essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019);

a fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione;

la Corte di merito non si doveva invece limitare a valutazioni solo generiche nè poteva omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019);

la Corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri quando ha rappresentato che “il Bangladesh non conosce una situazione di conflitto armato generalizzato”, in quanto una simile valutazione, di tenore del tutto generico, è stata compiuta in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alle parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità;

8. rimane assorbito il quinto motivo di ricorso (concernente il ricorrere dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria), non essendovi necessità, allo stato, di provvedere in merito alla forma di protezione internazionale minore richiesta in subordine dal ricorrente;

9. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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