Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18015 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 18526/2019 proposto da:

R.H., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

nonchè

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, QUESTURA DI RAGUSA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa n. 136/2019, depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

RILEVATO

che il ricorso presentato da R.H. cittadino tunisino, è stato notificato al Prefetto di Ragusa presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass., 29 dicembre 2005, n. 28852; Cass. n. 12665 del 13/05/2019);

che, in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Ragusa presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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