LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2331/2020 proposto da:
O.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CASTAGNOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DI FORLI’/CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3213/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/11/2019 R.G.N. 1992/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 13 novembre 2019, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello di O.P., cittadino nigeriano, avverso la sentenza di primo grado di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa riteneva, come già il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva raccontato di aver lasciato la Nigeria, perchè minacciato di morte dai parenti della guardia incaricata della sorveglianza dei tre camions ricoverati presso la sua carrozzeria in riparazione, dalla quale erano stati rubati durante la sua assenza per recarsi al villaggio di origine a trovare la madre che era ivi rimasta sola dopo il funerale del marito: sicchè, spaventato anche perchè fermato dalla polizia in quanto incolpato del furto dei camions e ritenuto responsabile dell’uccisione della guardia, era scappato di notte dalla casa che i suddetti congiunti della vittima, ritornati, avevano minacciato di bruciare, essendo stato raccolto da un camionista di passaggio, presso cui aveva lavorato alcuni mesi per pagarsi il viaggio in Libia, da cui aveva poi raggiunto l’Italia;
3. la vicenda appariva poco credibile, perchè riferita in modo lacunoso, generico e contraddittorio nelle diverse versioni rese in sede amministrativa e giudiziale, oltre che incoerente e non documentato;
4. La Corte riteneva poi assolto dalla Commissione e dal Tribunale l’obbligo di cooperazione istruttoria, essendo state allo straniero “rivolte molte domande come risulta dai verbali e… reperite plurime informazioni generali sull’asserito Paese d’origine”; essa escludeva pertanto di essere tenuta ad un proprio onere di cooperazione istruttoria, in quanto “quando la vicenda narrata sia ritenuta inaffidabile… l’esigenza di un approfondimento della situazione del paese d’origine neppure si pone”;
5. per tale ragione la Corte territoriale negava la ricorrenza dei presupposti delle misure di protezione richieste, neppure avendo lo straniero allegato, in riferimento alla protezione umanitaria, ragioni oggettive di vulnerabilità, di salute o di condizione psico-fisica;
6. con atto notificato il 13 gennaio 2020, il predetto ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, recante una generica delega alla rappresentanza “nel presente procedimento in Corte di Cassazione”;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021