Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18018 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2542/2020 proposto da:

D.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9289/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/12/2019 R.G.N. 618/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto depositato in data 18.12.2019, ha respinto il ricorso presentato da D.M., cittadino del Mali, avverso il provvedimento notificato l’1.12.2018 dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara, con il quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione amministrativa apparivano scarsamente attendibili ed altresì ingiustificatamente prive di riferimenti circostanziati e non supportate da alcuna prova a sostegno;

3. ha, inoltre, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, anche in considerazione del fatto che, nella zona di provenienza del ricorrente, non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;

4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed ha altresì sottolineato che il ricorrente non ha dedotto alcun elemento dal quale possa evincersi l’effettiva integrazione in Italia;

5. per la cassazione della sentenza ricorre D.M. articolando due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato, neppure spillato al ricorso), depositata presso l’Ufficio depositi di questa Corte il 22.1.2020, successivamente alla data di deposito del ricorso per cassazione (15.1.2020) – nel quale ultimo si dà atto dell’esistenza di una “procura a margine del presente atto”, che non è dato rinvenire -, da cui, peraltro, non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, data la mancanza di dati riferibili al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione;

2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e, quindi, alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (v., per tutte, Cass. 7.6.2003, n. 9173);

3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore del D., avv. Alfonso Aliperta, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (v., per tutte, Cass., S.U., 10.5.2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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