LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1910/2020 proposto da:
D.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA UTG TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 8731/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 2934/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Torino, con decreto depositato in data 28.11.2019, ha respinto il ricorso presentato da D.M., cittadino del Mali, avverso il provvedimento emesso il 13.12.2017 (notificato il 5.1.2018) dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, con il quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;
2. il Tribunale – sottolineata la “non necessità di rinnovare l’audizione del richiedente in sede giudiziale, anche in conformità con l’orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. sent. n. 17717/2018)”, – sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dal ricorrente, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, anche in considerazione del fatto che, nella zona di provenienza del ricorrente, non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata e che, comunque, il medesimo “non ha fornito alcuna prova che permetta, anche solo in via indiziaria, di dimostrare che, se rientrasse in patria, sarebbe sottoposto al rischio di danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”;
3. inoltre, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed ha altresì sottolineato che il ricorrente “non ha dedotto alcun elemento dal quale possa evincersi l’effettiva integrazione in Italia”;
4. per la cassazione della sentenza ricorre D.M. articolando un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
Che:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato, spillato al ricorso, senza alcuna intestazione, nè menzione di “procura”), da cui, peraltro, non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, data la mancanza di dati riferibili al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, essendovi solo un generico riferimento alla “delega a rappresentarlo e difenderlo all’Avv. Paolo Folco, di Torino, nella presente procedura di ricorso per Cassazione, ed in ogni sua fase e grado, concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, eseguire sequestri, transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza e farsi sostituire”;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e, quindi, alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (v., per tutte, Cass. 7.6.2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore di D.M., avv. Paolo Folco, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (v., per tutte, Cass., S.U., 10.5.2006, n. 10706 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021