LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21934-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
MA & MA DI M.P. & C SNC, S.E., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO CABONI;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 218/2014 della COMM. TRIB. REG. della Sardegna, depositata il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 218/14 depositata il 19.6.2014 e notificata il 21.7.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
Ma & Ma snc di M.P. & C. – esercente attività di ristorante e pizzeria – e i soci della stessa M.P. e S.E. proponevano distinti ricorsi avverso avvisi accertamento, relativi agli anni di imposta 2004 e 2005, recanti rideterminazione del reddito d’impresa e conseguentemente di Irap ed Iva nonchè del reddito di partecipazione dei singoli soci; tali accertamenti traevano origine dalla attività di indagine svolta dall’Ufficio, che aveva anche notificato al M. – quale rappresentante della società – inviti a comparire finalizzati alla produzione della documentazione contabile relativa agli anni sopra indicati.
– L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto dei ricorsi con conferma degli atti impositivi.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – disposta la previa riunione dei ricorsi – li accoglieva parzialmente riducendo del 20% il reddito accertato alla società e ai due soci.
– Avverso detta sentenza proponevano appello i tre contribuenti; resisteva l’Ufficio.
– La CTR pronunciava la sentenza sopra menzionata con la quale accoglieva l’appello.
– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.
– Parte contribuente resiste a mezzo di atto di costituzione accompagnato dalla richiesta di partecipare alla eventuale discussione orale, cui hanno fatto seguito memoria illustrativa e istanza “per la statuizione sulle spese tenendosi conto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
CONSIDERATO
che:
Occorre preliminarmente occuparsi degli atti depositati da parte contribuente dopo il deposito dell’atto di costituzione avvenuta a mezzo di procura speciale rilasciata al difensore.
In particolare la memoria è ammissibile a ragione del fatto che il ricorso che ha introdotto il presente giudizio è stato notificato il 23.9.2014, ben prima della riforma del 2016 che non ha più contemplato – per alcune fattispecie, tra cui quella in esame – la partecipazione delle parti all’udienza, con preclusione della partecipazione alla udienza, consentendo alla parte di difendersi con memoria, che, dunque, nella specie è, ratione temporis, ammissibile.
Il ricorso consta di un unico motivo recante: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”
Lamenta la ricorrente che la CTR ha ritenuto che l’operato dell’Ufficio non trovi il proprio fondamento in presunzioni gravi precise e concordanti ma in “pure congetture o meri sospetti”; così decidendo -continua la ricorrente- la CTR ha preso le mosse da presupposti errati ed ha sviluppato una motivazione meramente apparente, in quanto del tutto svincolata dai fatti costituenti la base della pretesa impositiva, con la conseguenza che un siffatto vizio motivazionale può essere fatto valere -secondo l’orientamento della S.C. invocato dalla ricorrente- come violazione di legge.
Il ricorso non è fondato.
Il denunciato vizio di motivazione apparente non è ravvisabile nella fattispecie: invero, la sentenza della CTR espone, in maniera dettagliata ed esauriente, le ragioni in fatto e in diritto attraverso le quali ha maturato il convincimento sfociato nella sentenza di accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti, il quale, con l’odierno gravame, articola una censura tutta fondata sul merito della controversia diretta a sollecitare una – inammissibile nella presente sede – valutazione del giudice di legittimità in ordine alla congruità delle singole presunzioni e deduzioni svolte dall’Agenzia, laddove la valutazione della (idoneità della) prova non spetta alla Corte, ma al giudice del merito.
Conclusivamente il ricorso si configura come inammissibile e comunque non fondato.
Nessuna pronuncia deve rendersi in punto spese, atteso che la controricorrente – vittoriosa nella presente sede- ha formalmente ed espressamente chiesto una decisione in tal senso, a ragione della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nè può disporsi la condanna della ricorrente alle spese a favore dello Stato, in ragione della inapplicabilità nella specie del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 (v. Cass. 30876/18).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021