Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18033 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28084/2014 R.G. proposto da:

Almu s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e F.L., rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Enrico De Feo, elettivamente domiciliati presso lo studio Capponi & Di Falco, in Roma, Largo Sarti n. 4;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona n. 719/15/2015, depositata il 20 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla società Almu Srl, a ristretta base partecipativa, e da F.L., socia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona (n. 138/4/2014) che aveva dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i ricorsi presentati dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 2007, nei confronti della società, ai fini Ires, Irap ed Iva, e nei confronti della socia a titolo di utili extracontabili accertati. In particolare, il giudice d’appello confermava la sentenza di prime cure, ma con diverse motivazioni. Rilevava, infatti, che doveva essere accolto il motivo di appello relativo alla ammissibilità dei ricorsi in relazione alla loro tempestività, come emergeva dalle certificazioni di ricevuta e dai timbri sulle buste. Con riferimento alle altre doglianze, però, quanto al ricorso della società, evidenziava che non si riscontravano violazioni in tema di durata della verifica, non effettuata peraltro presso la sede della contribuente, che non vi erano gli asseriti vizi della motivazione degli atti, che la memoria istruttoria della contribuente era stata presa in considerazione nel confezionamento dell’avviso di accertamento, che l’eccezione di illegittimità costituzionale relativa alle norme in tema di sanzioni era generica. Affermava, inoltre, che non era necessaria l’allegazione della delega al funzionario per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, non risultando una tale previsione normativa ed emergendo che gli atti erano evidentemente riferibili all’ufficio amministrativo competente. Il processo verbale di constatazione era stato poi in precedenza notificato alla parte. Con riferimento al ricorso presentato dal socio, F.L., rilevava che si trattava di società a ristretta base partecipativa e che la distribuzione dell’utile soci era l’unica conseguenza logica desumibile, salvo prova contraria, che però non era stata in alcun modo offerta dalla parte contribuente. Nè era necessaria un’apposita delibera societaria di distribuzione degli utili, trattandosi appunto di utili extra bilancio.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la società e F.L..

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, proponendo anche ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione (rubricato a pagina sette del ricorso per cassazione sub lett. A) i contribuenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., applicazione del principio della vicinanza della prova e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per omessa esibizione della delega alla firma dell’accertamento necessaria per la verifica del difetto di sottoscrizione”, in quanto il giudice d’appello erroneamente ha ritenuto non sussistente alcun obbligo di esibire la delega al fine di accertare un eventuale difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del funzionario incaricato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato sub lett. B a pagina 9 del ricorso per cassazione) i ricorrenti deducono la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, per la verifica durata oltre termini di legge”, in quanto la verifica sarebbe durata quattro mesi, ben oltre termini ed in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5. Nè trattasi di mero vizio formale.

3. Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato a pagina 10 del ricorso per cassazione sub lett. C) ricorrenti si dolgono della “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e della L. n. 241 del 1990, art. 1. Carenza di adeguata motivazione dell’atto e mancata risposta alle memorie difensive dei ricorrenti. Obbligatorietà del contraddittorio e in mancanza nullità degli atti”, in quanto il giudice d’appello erroneamente ha ritenuto che si tratti solo di un vizio formale e che, comunque, nell’avviso di accertamento si è dato conto della raccomandata ricevuta, contenente memoria difensiva. Si è proceduto, poi in assenza di contraddittorio.

4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato a pagina 11 del ricorso per cassazione sub lett. D) i ricorrenti lamentano la “violazione e/o falsa applicazione artt. 2727-2729 c.c.. Distribuzione utili per attribuzione illegittima in assenza di fatti gravi, precisi e concordanti”, in quanto la presunzione della distribuzione degli utili extracontabili ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società necessiterebbe di riscontri gravi, precisi e concordanti. Non potrebbe prescindersi dalla prova certa anche del concreto ed effettivo trasferimento diretto o indiretto di determinati utili extracontabili o occulti dalla società e soci. L’imposizione tributaria non potrebbe fondarsi soltanto sull’unico elemento di presunzione addotto dall’ufficio, ossia la ristrettezza della base societaria. La probatio diabolica consistente nella dimostrazione da parte del socio di non aver avuto alcun utile, senza prova testimoniale, sarebbe impossibile, dunque incostituzionale.

5. Con il quinto motivo di impugnazione (rubricato a pagina 13 del ricorso per cassazione sub lett. E) i ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1. Principio della personalità in materia di sanzioni. Illegittimità delle sanzioni inflitte al socio che non ha ingerenza nella gestione”, in quanto non sarebbe corretto infliggere sanzioni nei confronti dei soci di società di capitali che non hanno avuto ingerenza nella gestione, mancando la volontà del comportamento illecito. La socia F.L. non ha mai partecipato alla vita societaria nè come amministratore nè come dipendente regolarmente assunto.

6. Con ricorso incidentale condizionato l’Agenzia delle entrate articola un solo motivo, deducendo la “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. Denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la prova del perfezionamento per compiuta giacenza della notifica dell’avviso di accertamento alla società, in data 8-9 dicembre 2012. Ciò in quanto il CAD è stato inviato in data 28 novembre 2012, mentre la data del 17 dicembre 2012 è stata posta dal funzionario delle poste quale mera attestazione di mancato ritiro. Peraltro, anche volendo prendere per buona tale ultima data, il ricorso sarebbe comunque inammissibile perchè i 60 giorni sarebbero comunque spirati in data 15 febbraio 2013, mentre il ricorso è stato spedito solo il 22 febbraio 2013. Le medesime considerazioni valgono anche per la notifica dell’avviso di accertamento alla socia F.L.. In questo caso la notifica dell’atto impositivo si è perfezionata per compiuta giacenza in data 14 dicembre 2012, in quanto il CAD è stato inviato in data 4 dicembre 2012. La data del 15 dicembre 2012 è stata apposta dal funzionario delle poste quale mera attestazione di mancato ritiro. Anche in questo caso, comunque, pure volendo prendere per buona tale ultima data, il ricorso della socia sarebbe stato comunque inammissibile perchè i 60 giorni sarebbero ugualmente spirati in data 13 febbraio 2013, mentre il ricorso è stato spedito solo il 22 febbraio 2013. Le uniche allegazioni che devono essere considerate sono costituite dalla copia delle “cartoline verdi”, in cui sono evidenziate le date nei termini sopra indicati. La copia della busta recapitata ai contribuenti sulla quale non risulta alcuna attestazione formale, salvo un timbro del 5 febbraio 2013 ed una data scritta a penna, non dimostra la data di ricezione delle raccomandate, ma soltanto la data del ritiro effettivo del plico, irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica.

7. Deve essere affrontato per primo il ricorso principale dei contribuenti.

7.1. Invero, quanto all’ordine di esame delle questioni oggetto rispettivamente dei motivi di ricorso principale ed incidentale, deve essere seguito l’indirizzo indicato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 25 marzo 2013, n. 7381), richiamato anche da recenti pronunce (Per tutte vedi cass., se. 5, ord. 5 giugno 2020, n. 10696).

7.2. Si è, infatti, affermato il principio secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (si vedano Cass. SU, 6 marzo 2009, n. 5456; Cass. SU 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. sez. 1, 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6138).

7.3. La Commissione tributaria regionale si è pronunciata in modo espresso sulla questione preliminare della tardività dei ricorsi presentati dal socio e dalla società, ritenendoli tempestivi e, quindi, ammissibili. Ciò comporta che il ricorso incidentale condizionato della Agenzia delle entrate va affrontato solo in caso di accoglimento del ricorso principale dei contribuenti.

8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

8.1. Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis (funzioni dei dirigenti) prevede che “I dirigenti, per le specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze complesse delle funzioni di cui al comma 1, lett. B), D) ed E), a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’art. 2103 c.c.”.

Dell’art. 17 citato, al comma 1, si dispone che “i dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:… B) Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi… D) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; E) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici”.

Il D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, dispone, poi, che “il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dal D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni: a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento; b) reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare”.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, stabilisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, (capacità di stare in giudizio), all’epoca vigente, prevede che “l’ufficio delle Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l’ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata”. Quest’ultima norma rileva in quanto la questione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento è strettamente connessa con quella della legittimazione sostanziale e processuale degli uffici periferici nel processo tributario.

8.3. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., 14 giugno 2013, n. 14942), in tema di rettifica ed accertamento IVA ai fini delle imposte dirette, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, richiamato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (che opera un generale rinvio al cit. D.P.R. n. 600, art. 1), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass., n. 14626/2000; cass., n. 17400/2012; Cass., 9 novembre 2015, n. 22800). Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2.

Si è precisato che deve ritenersi, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell’ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., n. 14195/2000).

Con una recente pronuncia, poi, questa Corte (Cass., 29 marzo 2019, n. 8814; successivamente vedi Cass., 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19190; Cass., sez. 5, 30 settembre 2019, n. 24271), pur modificando il proprio orientamento (Cass., 22803/2015) in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita), ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla amministrazione fornire la prova della sussistenza di tali requisiti in capo al sottoscrittore (cfr. paragrafo 9 della motivazione). L’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., n. 14626/2000; Cass., n. 14195/2000; Cass., n. 17044/2013; Cass., n. 12781/2016; Cass., n. 14942/2013; cass. n. 18758/2014; Cass., n. 19742/2012; Cass., n. 332/2016; Cass., n. 12781/2016; Cass., n. 14877/2016; Cass., n. 15781/2017; Cass., n. 5200/2018).

8.4. Si è anche affermato che in ipotesi specifiche, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, in mancanza di una sanzione espressa, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., se. 5, 12 marzo 2020, n. 7077, con riferimento agli avvisi di pagamento emessi dalla Agenzia delle dogane).

8.5. Diversamente, in caso di legittimazione processuale degli uffici periferici delle Agenzie, si è ritenuto che l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicchè, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente (Cass., 14 ottobre 2015, n. 20628).

Si è ritenuto, infatti, che la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate trova fondamento nelle norme del “regolamento di amministrazione” n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66; ne consegue che agli uffici periferici va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie, permanendo la vigenza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata (Cass., 3 ottobre 2014, n. 20911).

8.6. Diversa ancora è l’ipotesi della “reggenza”, in quanto si ritiene che l’avviso di accertamento è valido ove sia sottoscritto dal “reggente” (nella specie, il capo dell’area controllo), ossia dal soggetto chiamato, ai sensi del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b), a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell’Ufficio (Cass., 7 novembre 2018, n. 28335).

8.7. Nella specie, quindi, poichè vi è stata una espressa contestazione da parte dei contribuenti in ordine alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto provvedere al deposito della documentazione necessaria nel corso delle fasi di merito del giudizio.

9. Restano, dunque, assorbiti tutti i restanti motivi del ricorso principale, in quanto si deve procedere alla trattazione del ricorso incidentale, proposto dall’Agenzia delle entrate e che, articolato in un unico motivo, merita accoglimento.

10.1. Invero, risulta dagli atti di causa che la notifica dell’atto impositivo alla società si è perfezionata per compiuta giacenza in data 8 (era sabato)-9 dicembre 2012, in quanto il CAD è stato inviato in data 28 novembre 2012. La data del 17 dicembre 2012 è stata posta dal funzionario delle poste quale mera attestazione di mancato ritiro.

Tuttavia, anche a voler considerare tale ultima data, il ricorso della società sarebbe comunque inammissibile perchè i 60 giorni sarebbero spirati in data 15 febbraio 2013, mentre il ricorso è stato spedito solo il 22 febbraio 2013.

10.2. Le medesime argomentazioni valgono per il ricorso della socia F.L..

Anche in questo caso la notifica dell’atto impositivo alla socia si è perfezionata per compiuta giacenza in data 14 dicembre 2012, in quanto il CAD è stato inviato in data 4 dicembre 2012.

Anche in questo caso, la data del 15 dicembre 2012 apposta dal funzionario delle poste, quale mera attestazione di mancato ritiro, comporta la tardività del ricorso della socia, in quanto i 60 giorni sarebbero comunque spirati in data 13 febbraio 2013, mentre il ricorso è stato spedito solo il 22 febbraio 2013.

10.3. Per questa Corte, infatti, al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato – nella fattispecie esaminata, la S.C. ha ribadito che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l’ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza – (Cass., sez. 3, 13 giugno 2018, n. 15374; Cass., sez. 6-5, 10 marzo 2017, n. 6242; Cass., sez. 1, 25 febbraio 2004, n. 3737).

10.4. Questa Corte (Cass., sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2136) ha, del resto, affermato che in caso di discordanza tra la data apposta sull’avviso di ricezione e quella risultante dei timbri apposti sulla busta, debba prevalere la prima. Il timbro apposto sulla busta, infatti, non è univocamente riferibile alla data della consegna del plico, ben potendo riferirsi a lavorazioni successive.

L’avviso di ricevimento, poi, è parte integrante della relata di notifica e, pertanto, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare, tra l’altro, l’intervenuta consegna del plico con la relativa data; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.p.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

10.5. Dagli avvisi di ricezione (“cartoline verdi”) emerge, dunque, che il ricorso della società è stato spedito il 22 febbraio 2013, mentre la notifica dell’atto impositivo ad essa relativo si è perfezionata per compiuta giacenza l’8 dicembre 2012 (sabato), 10 giorni dopo l’invio del CAD in data 28 novembre 2012.

La data presente sull’avviso di ricezione prevale, dunque, sul timbro apposto sulla busta contenente la raccomandata.

10.6. Allo stesso modo, dall’avviso di ricezione risulta che il ricorso della socia è stato spedito tardivamente il 22 febbraio 2013, mentre la notifica dell’atto impositivo emesso nei suoi confronti si è perfezionata per compiuta giacenza il 14 dicembre 2012, essendo stato inviato il CAD in data 4/12/2012.

11. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate, deve essere cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando inammissibili i ricorsi originari della società e della socia per tardività.

Dall’accoglimento del ricorso incidentale condizionato consegue l’assorbimento del ricorso principale (Cass., n. 6138/2018).

12. Le spese dei giudizi di merito vanno compensate interamente tra le parti, in ragione degli alterni e diversi esiti nei rispettivi gradi.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibili i ricorsi originari della società e della socia. Dichiara assorbito il ricorso principale.

Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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