LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21240/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Michela Nocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bianca Maria Casadei, in Roma, via San Giovanni in Laterano n. 226/2010;
– ricorrente –
contro
M.F., con l’avv. Rosario Cristini, e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Dante n. 317;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia – Bari n. 211/13/2015, pronunciata in data 19 dicembre 2014 e depositata il 02 febbraio 2015, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. Il contribuente, appresa l’esistenza di una cartella di pagamento e di un connesso ruolo in occasione dell’avvio di una pratica di finanziamento presso un istituto di credito, adiva la Commissione tributaria provinciale ivi impugnando l’estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. ***** per Euro 44.462,00, emessa ai fini IRAP, IRPEF, addizionali comunale e regionale per l’anno d’imposta 2008, ed il conseguente atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
2. Ivi lamentava il difetto di notifica della cartella, dell’atto di pignoramento presso terzi e dell’avviso di accertamento presupposto. Costituitasi Equitalia Sud e l’Agenzia delle Entrate, la CTP dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo avvenuta la notifica e, quindi, per difetto di giurisdizione sul pignoramento presso terzi (fermo amministrativo). Il contribuente proponeva così appello ove rinnovava la censura di omessa notifica. Si costituiva la sola Agenzia delle entrate e la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame previa declaratoria della sua ammissibilità.
3. Insorge con ricorso avanti questa Corte Equitalia Sud con un unico motivo, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. Non replica l’Agenzia delle Entrate, che si costituisce solo ai sensi dell’art. 370 c.p.c..
CONSIDERATO
1. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 324, e art. 329 c.p.c., comma 2, e per violazione dell’art. 112 c.p.c., in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1 In buona sostanza la parte ricorrente censura la sentenza per aver la CTR dichiarato ammissibile il ricorso in appello senza avvedersi del fatto che il contribuente non aveva impugnato il capo della sentenza con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di opposizione all’esecuzione forzata. Conseguentemente sul punto si era formato il giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso d’appello. Censurava altresì la sentenza di secondo grado per aver il Collegio di secondo grado statuito ultra petita in ordine all’impugnabilità degli estratti di ruolo.
Il motivo è infondato.
2. Dall’esame degli atti processuali emerge che la parte contribuente abbia contestato espressamente la declinatoria di giurisdizione, contestando altresì espressamente l’avvenuta notifica della cartella. Questi profili testuali, uniti alla circostanza che la parte contribuente non abbia riassunto presso il giudice ordinario (come imporrebbe la translatio insita nella pronuncia di primo grado), ma abbia gravato la sentenza con appello al giudice tributario, denota chiara volontà di contestare la ratio decidendi sulla giurisdizione, impendendo così il formarsi di un giudicato su questo capo.
L’unico motivo di ricorso è quindi infondato.
3. Sotto altro profilo, questa Corte è già intervenuta sul punto, affermando che in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cfr. Cass. S.U. n. 13913/2017).
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore della parte contribuente che liquida in Euro quattromilacento/00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, oltre ad Iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021
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