LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17403/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.B.U., in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della COMOFIN SAS di C.B.U. &
C., nonchè in proprio quale socio accomandatario ed in qualità di erede del socio defunto C.S.; M.A., in proprio e quale socio accomandante della predetta società, nonchè
il qualità di erede del socio defunto C.S.;
rappresentati e difesi dagli Avvocati Victor Uckmar, Giuseppe Corasaniti e Guglielmo Fransoni in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, nella via Crescenzo n. 2, presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Fransoni;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1807/2/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 8 aprile 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Corradini Grazia.
FATTI DI CAUSA
A seguito di una preventiva verifica della Guardia di Finanza, la Agenzia delle Entrate di Milano – che aveva richiesto alla Camofin Sas, esercente un bar caffè negli stessi locali in cui il socio C.B.U. esercitava la vendita di tabacchi ed agenzia di lotto, la documentazione contabile relativa alle annualità 2006 e 2007 e quindi avviato indagini finanziarie su sei conti correnti aziendali della società Camofin e della ditta individuale C.B.U. e personali dei tre soci C.B.U. (socio accomandatario), M.A. (socio accomandante) e M.S., nel frattempo deceduto in data 2 maggio 2011, con successivo contraddittorio sulle risultanze acquisite emise nei confronti della Sas e dei soci quattro avvisi di accertamento con cui accertò, ai fini IRAP, IVA ed IRPEF, per l’anno 2006, maggiori redditi di impresa ed una corrispondente evasione IVA, nonchè i conseguenti maggiori redditi di partecipazione dei soci sulla base dei movimenti dei conti correnti intestati alla società ed ai soci e della documentazione contabile ed extracontabile prodotta per la annualità in considerazione, avuto riguardo anche alla antieconomicità dell’attività ed alla sproporzione dei costi sostenuti per ristrutturazioni rispetto ai volumi di affari dichiarati (pag. 6 della sentenza impugnata).
Gli accertamenti furono impugnati dalla società e dai soci C.B.U. e M.A., in proprio e quali eredi del defunto C.S., i quali dedussero la carenza di motivazione degli accertamenti, la erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la insussistenza delle contestate antieconomicità ed inadeguatezza del volume di affari rispetto ai costi e la mancata considerazione, da parte dell’Ufficio, della documentazione contabile prodotta dai contribuenti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 99/33/2013, rigettò i ricorsi, previa loro riunione, ritenendo che i ricorrenti non avessero “provato che i movimenti di natura finanziaria non contabilizzati non erano riconducibili ad operazioni imponibili ed avendo l’Ufficio, in modo preciso e dettagliato, richiesto giustificazioni in tal merito che non sono mai state fornite dalle parti ricorrenti”.
Investita dall’appello dei contribuenti, che avevano riproposto gli iniziali motivi di ricorso, nonchè la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, la illegittimità della pronuncia, mancato esame della documentazione prodotta e violazione dell’onere della prova, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1807/2/2014, depositata in data 8 aprile 2014, accolse l’appello ritenendo, sulla base della documentazione prodotta dagli appellanti, che fossero dimostrati alcuni errori di calcolo commessi dall’Ufficio in sede di determinazione degli incassi annuali e dei pagamenti effettuati alla Lottomatica, il che viziava gli atti di accertamento a causa di quegli i errori ed altri, che rendevano inattendibili gli importi accertati e che la sentenza di primo grado fosse carente di motivazione, mancante dei riscontri documentali offerti dai ricorrenti ed omissiva delle risposte alle domande poste dai ricorrenti.
Contro la sentenza di appello, notificata il 22 aprile 2014, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso C.B.U., in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Camofin, nonchè in proprio e quale erede di C.S. e M.A. in proprio, quale socio accomandante e quale erede del defunto C.S..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno della presunzione legale relativa di evasione discendente dalle movimentazioni bancarie, in assenza della prova analitica e rigorosa, a carico del contribuente, che i proventi desumibili dalle singole movimentazioni bancarie non debbono essere recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili: la Commissione Tributaria Regionale aveva infatti valorizzato, al fine di escludere la applicazione della detta presunzione, non già la prova contraria prevista dalla legge, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata, come prova specifica della giustificazione di ogni singola operazione bancaria rilevata, bensì elementi irrilevanti, quali il difetto di motivazione della sentenza di primo grado ed alcuni errori di calcolo in cui sarebbe incorso l’Ufficio, senza neppure spiegare per quale motivo si sarebbe trattato di errori, traendo poi da ciò la erronea conclusione che l’intero accertamento fosse infondato.
2. Con il secondo motivo si duole, della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che gli atti di accertamento contenevano degli errori e che la sentenza di primo grado risultava carente di motivazione, mancante dei dovuti riscontri documentali prodotti dai ricorrenti ed omissiva delle risposte dovute alle domande poste dai ricorrenti – e cioè a brevi proposizioni meramente assertive e del tutto stereotipe riferibili a qualsiasi giudizio e senza alcun aggancio concreto con la situazione devoluta ai giudici d’appello -, adottato una pronuncia meramente apparente o meglio inesistente, omettendo di indicare le ragioni concrete della propria decisione.
3. Con il controricorso i contribuenti oppongono la inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza per carenza della esposizione dei fatti e perchè tendente ad una revisione delle valutazioni di merito e comunque la sua infondatezza poichè la sentenza d’appello aveva ritenuto fondate le giustificazioni offerte dai contribuenti i quali avevano osservato che, per motivi di sicurezza, al fine di evitare il trasporto di rilevanti somme, le frazionavano e le affidavano ai singoli componenti che provvedevano a versarle su alcuni conti destinati alla provvista atta a soddisfare i pagamenti ed aveva nel contempo dato atto della produzione di numerosa documentazione tesa a dimostrare gli errori di calcolo commessi dall’Ufficio con gli accertamenti.
4. Il ricorso è in primo luogo ammissibile poichè autosufficiente, in quanto, da pagina 1 a pagina 5, riporta non solo la esposizione dei fatti rilevanti per la decisione e delle diverse fasi processuali, ma anche il contenuto, trascritto nelle parti essenziali, degli atti impugnati, delle difese processuali e delle sentenze di primo e di secondo grado ed è poi diretto a fare valere due censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, essendo stato articolato in due specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a due delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (v., per tutte, Cass. sez. un. Sez.U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01).
5. Il ricorso è altresì fondato.
6. Quanto al primo motivo, è ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui “In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze” (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 Rv. 658392 – 01; Cass. n. 10480 del 2018 Rv. 648064 – 01 e precedenti e successive conformi).
7. Trattandosi perciò di una prova legale, a fronte della quale il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito era tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (v. Cass. n. 10480 del 2018, sopra citata), la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge – così come correttamente dedotto dalla Agenzia delle Entrate – laddove ha ritenuto che alcuni presunti errori di calcolo commessi dall’Ufficio negli accertamenti con riguardo alla determinazione degli incassi annuali ed ai pagamenti effettuati a Lottomatica potessero determinare l’annullamento dell’intero accertamento, mentre invece avrebbe dovuto esaminare le singole operazioni ed individuare quelle giustificate, motivando specificamente con riguardo all’efficacia dimostrativa dei documenti offerti dal contribuente per ciascuna di essa. Tanto più che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018 (Rv. 650957 – 01) 8. Irrilevante è poi anche il richiamo, da parte della sentenza impugnata, alla carenza della motivazione della sentenza di primo grado poichè tale eventuale carenza non avrebbe mai potuto comportare l’annullamento degli accertamenti e tanto meno della sentenza di primo grado, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, che prevede espressi e limitati casi di rinvio al primo giudice, imponendo invece al giudice di appello di colmare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado prendendo in esame le giustificazioni fornite dai ricorrenti e che sarebbero state trascurate dal primo giudice.
9. Il secondo motivo di ricorso che attiene alla sostanziale inesistenza della motivazione resta assorbito.
10. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Lombardia che dovrà decidere sulla base dei principi di diritto sopra indicati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021