LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CO.FER.MET. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 4722, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 9.5.2014, e pubblicata il 15.5.2014;
ascoltata, in Camera di Consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Di Marzio Paolo.
la Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
l’Agenzia delle Entrate notificava alla CO.FER.MET. Srl, l’avviso di accertamento n. TF3021002465/2010, avente ad oggetto maggiore Irap in relazione all’anno 2003, ritenendo accertati costi non deducibili perchè relativi ad operazioni ritenute “inesistenti, per Euro 175.000,00 e ricavi non contabilizzati, nella misura di Euro 228.588,24, il tutto realizzato mediante il concorso di una società ritenuta “cartiera”, la DR 2 Sas” (sent. CTR, p. II). L’atto impositivo traeva origine da indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, e volte ad accertare l’esistenza di un sistema di frodi fiscali realizzate nel settore della commercializzazione di prodotti ferrosi. Nei confronti della odierna ricorrente erano redatti due Processi Verbali di Costatazione, pacificamente portati a conoscenza della parte nelle forme di legge, su cui risultava fondato l’avviso di accertamento.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso, ritenendo che le valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria, per affermare la responsabilità fiscale dell’odierna ricorrente, risultassero fondate su “generiche illazioni”.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla CTP spiegava appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, l’Ente impositore. La CTR ricordava che la motivazione per relationem dell’atto tributario è senz’altro consentita quando sia operato richiamo ad atti regolarmente portati a conoscenza della parte accertata. Operava quindi riferimento a quanto annotato nei PVC redatti nei confronti della società, ed evidenziava che dagli stessi emergevano circostanze da qualificarsi come indizi gravi, precisi e concordanti, della responsabilità fiscale della contribuente. La natura di società “cartiera” della pretesa partner commerciale DR 2 Sas risultava ampiamente dimostrata, tra l’altro, dal risalente mancato rinvenimento di una qualsiasi sede, principale o secondaria, della società, oltre che dalla mancata disponibilità dei beni strumentali minimi per poter esercitare l’attività. Doveva anche ritenersi dimostrata la sovrafatturazione nell’acquisto degli unici due beni strumentali di cui disponeva, ceduti alla DR 2 Sas proprio dalla CO.FER.MET. Srl. In presenza di adeguati elementi indiziari di evasione fiscale raccolti nei confronti della società, avrebbe dovuto essere quest’ultima a dimostrare che le operazioni commerciali erano state reali e non meramente cartolari, ma non vi aveva provveduto. In conseguenza riformava la decisione adottata dal giudice di primo grado e rigettava l’originario ricorso proposto dalla contribuente, riaffermando validità ed efficacia dell’atto impositivo.
Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione la CO.FER.MET. Srl., affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 7 e 10, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 41bis, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per essersi pronunciata mediante una “motivazione insufficiente, contraddittoria e sintetica”, solo riportandosi al PVC, “sebbene tale processo verbale fosse stato ampiamente contestato dalla società con ampie e ragionevoli argomentazioni, che tuttavia il secondo Giudice ha bocciato aprioristicamente, cioè senza nulla dire o nulla replicare in ordine alle stesse, ma semplicemente inquadrandole quali “destituite di fondamento” (ric., p. 4).
1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente censura il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in cui è incorsa l’impugnata CTR, avendo ritenuto che competesse all’esponente società l’onere di provare l’esistenza ed operatività di una società terza, mentre una simile prova avrebbe potuto esserle richiesta solo laddove fosse stata previamente accertata la proposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria di elementi atti a fornire la prova, almeno presuntiva, delle pretese operazioni commerciali inesistenti contestate, accertamento che non era invece intervenuto.
1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, che dichiara di introdurre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società contesta “la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di connessione”, perchè il presente giudizio trae origine da Processi Verbali di Costatazione, redatti dalla Guardia di Finanza, che hanno originato una pluralità di processi, tra loro connessi, e tuttavia trattati separatamente, conseguendone il rischio di “un contrasto di giudicati tra cause connesse” (ric., p.13).
2.1. – 2.2. – Mediante i suoi primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente ricorrendo ragioni di connessione, la ricorrente critica innanzitutto, in relazione a diversificati profili, il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in cui sarebbe incorsa la CTR. Queste censure devono essere dichiarate inammissibili, perchè proposte in riferimento ad una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile, essendo stata depositata, la impugnata sentenza della CTR della Campania, il 15.5.2014.
Il primo motivo di impugnazione è per altro profilo inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente lamenta, infatti, l’omesso esame delle “ampie e ragionevoli argomentazioni” che avrebbe proposto avverso le risultanze dei PVC, ma non ha cura di riportare in che cosa esse consistessero, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle contestazioni proposte, ancor prima di poterne andare a verificare la decisività.
Vero è che in taluni casi è possibile che il vizio della motivazione si risolva in una sostanziale assenza o mera apparenza della stessa, che può comportare la nullità della sentenza. Nel caso di specie, però, la motivazione adottata dalla CTR è espressa con sufficiente ampiezza e risulta agevolmente comprensibile. Scrive infatti il giudice dell’appello che le “circostanze” emergenti “dalla attenta lettura dei processi verbali di accertamento… risultano dotate della precisione, univocità e concordanza. Quanto alla natura di società cartiera della DR 2 Sas, viene innanzitutto comprovato che la stessa non è stata materialmente rinvenuta, nell’ambito di attività ispettive condotte dall’ufficio e dalla Gdf fin dall’anno 2004, nè presso la sede di Napoli, alla via *****, nè presso la sede secondaria, sempre in Napoli, alla via *****. Viene altresì evidenziato… che la stessa da un lato non aveva alcun dipendente, dall’altro aveva la dotazione di soli due beni strumentali quali: una gru semovente ed un rimorchio per trasporto. Le circostanze appena sopra riportate, unitamente alle plurime “discordanze” analiticamente contestate (cfr. foglio 15 PVC del 25.5.09) valgono a fornire le stesse dei caratteri della precisione univocità e concordanza, sì da renderle idonee a far presumere che le operazioni commerciali dalla predetta società poste in essere, tra l’altro, nell’anno 2003, fossero in realtà oggettivamente inesistenti”. Inoltre, “sono state… prodotte evidenti tracce cartolari comprovanti una Ingiustificata intromissionè della contribuente in plurime operazioni commerciali che, in quanto intercorse tra la citata DR 2 Sas ed altre e svariate imprese (cfr. PVC 25.9.09, tra l’altro foglio 17, 19) erano da ritenersi assolutamente estranee alla stessa. Circostanze idonee, dunque, a fondare la presunzione che si trattasse, in realtà, di operazioni di cessione imputabili in capo alla CO.FER.MET Srl” (sent. CTR, p. 3). Sul fondamento di queste osservazioni, e delle ulteriori che i giudici dell’appello hanno proposto, gli stessi hanno quindi concluso, esprimendo il giudizio sul fatto che ad essi compete, che l’Amministrazione finanziaria ha fornito elementi indiziari adeguati ad assicurare la prova presuntiva dell’evasione fiscale posta in essere dalla odierna ricorrente. A fronte di ciò la contribuente “ha trascurato di assolvere il proprio onere probatorio, concretizzatosi, nella specie, nella dimostrazione della effettiva e reale esistenza delle operazioni individuate, viceversa, come fittizie” (sent. CTR, p. IV).
La motivazione proposta dalla CTR risulta quindi attinente al reale contenuto degli atti di causa, e le critiche proposte dalla ricorrente, per come introdotte, sono da ritenersi infondate.
I primi due motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.
2.3. – Mediante il terzo motivo di ricorso, indicato come volto a contestare il vizio di motivazione, ma proponendo in realtà critiche piuttosto riferibili alla violazione di legge, peraltro senza indicare a quali norme intenda fare riferimento, la contribuente lamenta che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, e dai conseguenti Processi Verbali di Costatazione redatti dai militari, hanno avuto origine svariati atti di accertamento, relativi a più annualità d’imposta. Lamenta quindi che la trattazione separata dei giudizi, tra loro connessi, ingenera il rischio della formazione di giudicati contrastanti.
Invero non appare certa l’interpretazione che deve offrirsi della critica proposta dalla ricorrente. Quest’ultima non segnala altri giudizi di cui domanda la riunione per prevenire il rischio di giudicati contrastanti.
Vi è di più. La parte non prova, ma neppure allega, di avere domandato, almeno nei gradi di merito, la trattazione congiunta dei processi che afferma essere connessi.
In generale la riunione di giudizi connessi, e pendenti innanzi ad uno stesso giudice (in assenza di ipotesi di litisconsorzio) è una facoltà, e la ricorrente neppure indica perchè, in questo caso, la mancata riunione di processi instaurati nei confronti della stessa parte, aventi ad oggetto diverse annualità d’imposta, avrebbe invece ingenerato un vizio del procedimento.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
In definitiva, la società ricorrente non ha assicurato la prova del giusto fondamento delle proprie affermazioni, ed il suo ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura e complessità delle questioni esaminate. Risulta dovuto anche il pagamento del c.d. doppio contributo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso proposto dalla Srl CO.FER.MET., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021