LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01369/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
F.V., F.D., rispettivamente liquidatore e socio della Walter Foto s.r.l., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenti e difesi dall’avv. Maria Grazia Mastino, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 686/38/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 21 agosto 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla Walter Foto s.r.l., poi estinta, avverso l’avviso di accertamento n. T7L034401310/2011, contenente ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Ires e Irap, in relazione all’anno di imposta 2008.
2. Ha rilevato il giudice di appello che, pacifico essendo che la società Walter Foto a r.l. si era estinta dopo il deposito della sentenza di primo grado, l’appello proposto nei confronti del liquidatore F.V. e della ex socia F.D. era inammissibile, non avendo l’ufficio appellante fornito prova dei presupposti per invocare la legittimazione successoria del liquidatore, segnatamente relativi all’avvenuto soddisfacimento dei crediti di ordine inferiore a quelli tributari o all’assegnazione di beni ai soci senza previo pagamento delle imposte; nè tale legittimazione poteva rinvenirsi in capo alla ex socia F.D., non essendovi prova della distribuzione in suo favore dell’attivo di liquidazione o la riscossione di qualsivoglia bene sociale.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso affidato a un motivo, resistito con controricorso da F.V. e da F.D., nella rispettiva qualità.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta: “- art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 328 e 330 c.p.c.”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile l’appello, laddove l’impugnazione doveva correttamente ritenersi proposta nei confronti del socio unico F.D., quale successore processuale della società, estinta nelle more del termine per proporre appello, e laddove non ha ritenuto sussistente l’ultrattività del mandato conferito al procuratore della parte estinta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
2. V. e F.D. eccepiscono nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiedono, comunque, il rigetto.
3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. In tema di conseguenze sul giudizio tributario derivanti dall’estinzione della società contribuente, per effetto dell’avvenuta cancellazione nelle more del giudizio dal registro delle imprese, occorre distinguere tra conseguenze processuali e conseguenze sostanziali dell’estinzione.
5. In relazione al profilo processuale, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9094 del 07/04/2017; id., Sentenza n. 15035 del 16/06/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 14446 del 05/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 897 del 16/01/2019; Sez. U, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale. Tanto comporta che, nel caso di specie, correttamente l’Agenzia delle Entrate, preso atto che, dopo il deposito della sentenza di primo grado (30 ottobre 2012), la società Walter Foto s.r.l. si era cancellata dal Registro delle imprese (12 novembre 2012), ha notificato l’atto di appello nei confronti dell’ex socio unico F.D..
6. A livello sostanziale, l’effetto della successione dell’ex socio o dell’ex liquidatore, si declina per il creditore sociale sul diverso piano dell’interesse ad agire, in relazione al quale andranno dimostrati i relativi presupposti. Presupposti che, come ha condivisibilmente già affermato questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 16362 del 30/07/2020) si declinano per il liquidatore con un’autonoma azione risarcitoria, estranea tuttavia al debito sociale, mentre per l’ex socio, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero nei limiti di valore di quei beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono comunque trasferiti ai soci (S.U. n. 619/21, cit.).
7. Da tanto deriva che la sentenza impugnata, sebbene corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. come sopra argomentato, è corretta laddove ha escluso la legittimazione successoria dell’ex liquidatore giacchè costui è estraneo al rapporto tributario sorto con la sola società estinta e non v’è alcuna deduzione di autonomi presupposti di responsabilità funzionale come sopra declinati – ma è erronea laddove ha esteso la declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti dell’ex socio unico F.D. la quale, in virtù di quanto sinora argomentato, era ed è passivamente legittimata a contraddire.
8. Va, per completezza, rilevato che le considerazioni della CTR inerenti alla mancata prova da parte dell’erario dell’esistenza di attivo distribuito agli ex soci sono del tutto inammissibili atteso che, con la declaratoria processuale di inammissibilità del gravame, il giudice di appello si è spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia (da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). Del resto, come è evidente, l’accertamento della sussistenza nel caso di specie degli evocati presupposti per la successione sostanziale del socio nella posizione della società estinta dovranno essere accertati dal giudice del rinvio, stimolando il contraddittorio sul punto, e non potevano essere dichiarati dal giudice di appello, che, come detto, non poteva più esaminare il merito della controversia.
9. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità tra l’Agenzia delle Entrate e F.D.. La circostanza che la giurisprudenza di questa Corte, per come richiamata, si sia consolidata in tema di conseguenze dell’estinzione della società solo dopo l’introduzione del giudizio, fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di fase tra l’Agenzia delle Entrate e F.V..
10. Atteso che risulta parzialmente soccombente la parte pubblica, non vi è luogo a provvedere in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti di F.V. e compensa integralmente tra le parti le relative spese processuali; accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, nei confronti di F.D., cassa la sentenza in relazione alla parte accolta e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle Entrate e F.D..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021