LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03538/2015 R.G. proposto da:
Bella Italia Travel Agency s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso lo studio dell’avv. Marco Meliti, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3928/01/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 12 giugno 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’impugnazione proposta dalla Bella Italia Travel Agency s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. TK5030400305/2010 e TK5034M00076/2010, contenenti ripresa a tassazione del maggior reddito non dichiarato, derivante da illegittima deduzione di costi e illegittima detrazione I.v.a., in conseguenza di accertamento effettuato nei confronti della Pubblivideo produzioni s.r.l., cui era stata contestata l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, rispettivamente per gli anni di imposta 2005 e 2006.
2. Ha rilevato il giudice di appello che era provata in atti l’oggettiva inesistenza dell’attività commerciale apparentemente svolta dalla società Pubblivideo produzioni a r.l., desumibile dall’assenza di sede sociale, di beni strumentali, di dipendenti e di alcun volume di affari, a fronte di un apparente fatturato di 1.215.133,33 Euro; tanto dimostrava l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate alla contribuente Bella Italia Travel Agency s.r.l., che nulla aveva provato in contrario, essendo irrilevante a tal fine la regolare tenuta della sua contabilità, laddove infondate si rivelavano le lamentele inerenti alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che non trovava applicazione alla materia degli accertamenti, risultando salvaguardato comunque nel caso di specie il diritto di difesa.
3. Per la cassazione della citata sentenza la Bella Italia Travel Agency s.r.l. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione datato 19 aprile 2021.
4. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1) Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa od apparente motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità e/o nullità del ricorso in appello per mancanza od incertezza dei motivi di impugnazione e conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2”.
b. Secondo motivo: “2) Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa od apparente motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di mancata deduzione da parte del contribuente, ai fini delle imposte dirette per l’anno di imposta 2005, delle fatture della Pubblivideo srl per difetto di un requisito di forma indispensabile prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. Att. c.p.c., comma 2”.
c. Terzo motivo: “3) Violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000 del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, per omesso preventivo contraddittorio”.
d. Quarto motivo: “4) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver esaminato e valutato i decisivi rilievi sollevati in relazione alla contraddizione della contestazione che, basata sull’inesistenza delle operazioni, riconosce invece costi di produzione pari all’80%, come fatto palese dalla determinazione induttiva del reddito di impresa nella restante misura del 20% degli incassi transitati sul conto corrente della società.
2. In via preliminare:
a. il ricorso per cassazione è tempestivo in quanto notificato l’ultimo giorno (27 gennaio 2015, a decorrere dal 12 giugno 2014) presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate costituito nei gradi di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015);
b. l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, ed è peraltro inammissibile in quanto tardivo, risultando notificato alla controparte solo in data 19 aprile 2021.
3. Nel merito, il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Nel caso di specie, la censura non lamenta un errore di tal fatta, bensì l’omessa motivazione sull’eccezione sollevata dalla contribuente basata su una presunta inammissibilità dei motivi di appello. Ma tale deduzione non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), laddove è evidente che il giudice di appello, allorquando (pag. 2 della sentenza) ha riassunto il contenuto dei motivi di appello, li ha evidentemente ritenuti ammissibili, tanto da esaminarli nel merito, con il conseguente rigetto implicito di ogni contestazione pregiudiziale sulla loro ammissibilità.
5. Il secondo motivo è inammissibile. Richiamato il principio di diritto già indicato a confutazione del primo motivo di ricorso, in questo caso la censura tende in effetti a contestare non già la non intellegibilità della motivazione resa sul punto della deduzione dei costi, bensì la sua congruità rispetto all’esame delle prove acquisite in atti; ciò che, ancora una volta, esula dal parametro dell’art. 360 c.p.c. indicato come leso.
6. Il terzo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha correttamente evidenziato come, in tema di accertamento, il termine dilatorio L. n. 212 del 2000 ex art. 12, non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti, ma soltanto di quelli raggiunti da accessi, verifiche o ispezioni presso i locali aziendali (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18854 del 11/09/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; id. Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020). Nel caso di specie, la CTR (pag. 4 sentenza) ha evidenziato che non vi era stata alcuna verifica, con ciò intendendo che nessuna attività diretta presso i locali della società era stata condotta; il chè, nella sua fattualità, non è contestato dalla censura in esame, che si limita ad astratte considerazioni in diritto, senza dedurre in fatto l’esistenza dei presupposti per l’applicabilità della normativa indicata come lesa.
7. Il quarto motivo è inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 12 giugno 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Il chè è esattamente quanto accade nel caso di specie, in cui la censura, pur formalmente qualificando come omesse alcune circostanze di fatto, in realtà contesta la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla CTR, provvedendo a dare delle prove in atti una diversa ricostruzione ermeneutica, ciò che, alla luce dei citati principi, non è più ammissibile dopo la novellazione del paradigma normativo di riferimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
8. L’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate esonera la Corte dal provvedere sulle spese di lite di fase.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021