Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18050 del 23/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03565/2015 R.G. proposto da:

O.G. e O.A.H., quali eredi di M.N., elettivamente domiciliati in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio legale Pirola Pennuto Zei & Associati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Tonio Di Iacovo e Delia Berto, giusta procura per notar Z.P. di Milano, rilasciata in data 2 marzo 2021 al n. rep. 3511;

– ricorrenti –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5001/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 26 settembre 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto i ricorsi riuniti proposti da M.N. avverso gli avvisi di accertamento n. T9B01PI00883/2012, n. T9B01PI00889/2012 e n. T9B01PI00890/2012 contenenti ripresa a tassazione di maggior reddito imponibile a fini Irpef derivante da monitoraggio fiscale di attività detenute all’estero, in relazione agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007.

2. Il giudice di appello ha dichiarato utilizzabili i documenti acquisiti dall’amministrazione fiscale francese in un diverso procedimento, posto che risultava sul punto comunque garantito il contraddittorio in sede di accertamento fiscale, atteso che la fiche intestata alla M. era stata citata per relationem nel processo verbale di constatazione, sì da mettere la contribuente in grado di conoscere la fonte della contestazione erariale e di potersi difendere compiutamente sul punto. La CTR ha, poi, affermato la legittimità dell’applicazione retroattiva del disposto del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2, trattandosi di norma procedurale e non sostanziale, con conseguente legittimità dell’applicazione della presunzione di sottrazione al fisco italiano degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti dalla contribuente in Svizzera, all’epoca Stato a regime fiscale privilegiato. Da ultimo, la CTR ha respinto l’eccezione di erronea quantificazione degli importi contestati alla contribuente, in assenza di qualsivoglia prova a suffragio della tesi avanzata dalla contribuente.

3. Per la cassazione della citata sentenza M.N. ha proposto ricorso affidato a otto motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Con separati atti, depositati contestualmente nella Cancelleria di questa Corte in data 30 marzo 2021, si sono costituiti O.G. e O.A.H., nella dedotta qualità di eredi di M.N., dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione delle spese; la predetta rinuncia risulta accettata con sottoscrizione in calce in calce dall’Avvocato dello Stato Bruno Dettori, come si evince dall’atto depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 6 aprile 2021.

CONSIDERATO

che:

il citato atto soddisfa i criteri di cui all’art. 390 c.p.c., potendo equipararsi l’accettazione dell’Avvocatura dello Stato al visto indicato nella predetta disposizione normativa, di talchè il processo può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., senza che si dia luogo a provvedere in tema di contributo unificato, atteso l’esito della decisione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

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