LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15425/2014 R.G. proposto da:
STERLING EXECUTIVE SEARCH S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Coglitore e dall’Avv. Mariagrazia Bruzzone, anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Coglitore sito in Roma via Federico Confalonieri n. 5;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 176/30/2013 depositata il 5 dicembre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Rilevato
che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 6/8/2011 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società Sterling Executive Search S.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento IVA per un credito di imposta 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, per omessa dichiarazione IVA.
– La CTR riformava la decisione di primo grado, dismettendo un’eccezione preliminare di tardività dell’appello e, nel merito, ritenendo legittima la ripresa.
– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2, e art. 38, comma 3, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., comma 1, novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, nonchè della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, anche alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22., commi 1 e 2, per aver la CTR mancato di ritenere tardivo l’appello, notificato il 19.1.2012 avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 7.12.2010, dovendo ritenersi applicabile il termine lungo semestrale in conseguenza del fatto che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stato notificato il 3.7.2009 e depositato successivamente al 4.7.2009.
– Il motivo è infondato. L’appello è tempestivo in riferimento all’art. 327 c.p.c., trovando applicazione il termine “lungo” di dodici mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie (nel caso in esame quella provinciale), dal momento che le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, le quali ai fini che interessano hanno ridotto il termine per impugnare a sei mesi, ai sensi della citata L., art. 58, comma 1, si applicano ai soli giudizi per i quali alla data della sua entrata in vigore – 4 luglio 2009 – non era stato già notificato il ricorso introduttivo, che la ricorrente stessa conferma essere avvenuta il giorno anteriore. Erra la contribuente a ritenere rilevante il momento del deposito del ricorso il quale, nel sistema della giustizia tributaria, assolve alla funzione non della pendenza della Lite, ma di rendere il ricorso ammissibile, come confermato dal fatto che il deposito del ricorso notificato può essere effettuato entro 30 giorni proprio dalla data di notifica (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22).
– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 329c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 1, per aver la CTR erroneamente ritenuto (implicitamente) ammissibile l’appello, sia per violazione del divieto di nova, sia per assenza di enunciazione di motivi specifici, sia per mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi espressa dal giudice di primo grado.
– Il motivo è destituito di fondamento. Quanto ai presunti nova, l’Agenzia nelle porzioni di appello riprodotte in ricorso nell’esposizione del fatto e cui genericamente e onnicomprensivamente si richiama il motivo, fa riferimento a previsioni di legge relative al caso dell’omessa dichiarazione annuale (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30,54 bis, 55) che, secondo il principio iura novit curia, devono comunque essere conosciute ed applicate dall’autorità giudiziaria d’ufficio, senza che per questo vengano modificate le deduzioni in fatto originarie.
– Quanto alla presunta mancanza dei motivi-specifici dell’impugnazione, la deduzione è smentita dalle stesse porzioni dell’atto di appello riprodotte in ricorso, in cui si evince la presenza di due motivi calibrati sulla motivazione di primo grado, senza contare che non è neppure riprodotto completamente l’atto di impugnazione considerato nel suo complesso, dalle cui premesse in fatto, parti espositiva e conclusioni possono sempre trarsi elementi per la esatta determinazione delle censure (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, Rv. 658400 – 01).
– Quanto infine alla presunta mancata impugnazione di una delle rationes decidendi espresse dal giudice di primo grado, la Corte osserva che il passaggio della motivazione di primo grado cui si riferisce la contribuente è quello in cui si afferma “deve dedursi in base agli atti, che l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria sia illegittima a cagione della inesistenza dell’obbligazione tributaria della ricorrente, nulla avendo provato e contestato sul punto l’ufficio tributario” (cfr. p.29 ricorso). Tuttavia, la Corte osserva che la ratio decidendi espressa dalla CTP è unitaria, e consiste nell’aver ritenuto che, in conseguenza dell’esistenza in concreto del credito, l’obbligazione tributaria fosse destituita di fondamento, ed è stata impugnata dall’Agenzia fin dal primo motivo di appello, riportato a pag.8 del ricorso ove, tra l’altro, si legge: “La sentenza impugnata accoglie il ricorso proposto dal ricorrente limitandosi a considerare provata l’esistenza del credito e quindi, lo stesso utilizzabile in compensazione senza distinguo in merito alle modalità con cui tale utilizzo deve avvenire”.
– Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non ricorrendo i presupposti per l’iscrizione diretta a ruolo sulla base di dichiarazione regolarmente presentata per il periodo di imposta 2005, al fine di negare la spettanza del credito IVA relativo al periodo di imposta 2004, in riferimento al quale non era stata tempestivamente presentata la relativa dichiarazione annuale, credito utilizzato in detrazione nelle liquidazioni periodiche relative agli anni 2005 e 2006.
– Il motivo è fondato, nei termini che seguono. “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
– Nel caso di specie, è pacifica la mancata presentazione da parte della contribuente della dichiarazione annuale IVA 2005 e la sua presentazione tardiva il 9.9.2008, che equivale, anche ai fini per cui è causa, all’omessa presentazione (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20573 del 31/07/2019). Inoltre, è accertato dal giudice di primo grado e non risulta ulteriormente contestato in sede di appello il fatto che il credito di imposta in concreto sussisteva e, dunque, che le operazioni sostanziali sottostanti consentivano di fruire del credito IVA.
– Orbene, in presenza di tali elementi sulla base del principio di diritto sopra richiamato e cui si deve dare continuità – erra la CTR a limitarsi a statuire sui presupposti formali di emissione del controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, senza verificare l’esattezza o meno della deduzione contenuta in ricorso secondo cui il credito sarebbe stato dedotto dalla contribuente nei due anni successivi (2005 e 2006) rispetto all’anno in cui è sorto (2004), accertamento in fatto rimesso al giudice del merito, e passaggio necessario per poter statuire in concreto se negare o meno, il diritto alla detrazione attraverso il procedimento di controllo automatizzato seguito dall’Agenzia.
– In conclusione, accolto il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettati i primi due, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettati il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021
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