LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3576-2013 proposto da:
SIGNA 03 MILANO DI SIGNA MILANO SRL & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA VULCANO;
– ricorrente
e contro
– intimati –
e da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SIGNA 03 MILANO DI SIGNA MILANO SRL & C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA VULCANO;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 08/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – Signa 03 Milano S.a.s., di Signa Milano S.r.l. & C., sulla base di nove motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 110/7/12, depositata in data 8 ottobre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva invece annullato un avviso di liquidazione emesso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, dietro riqualificazione, quale cessione di azienda, della fattispecie impositiva;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso articolando un motivo di ricorso incidentale condizionato;
– la ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
CONSIDERATO
che:
1. – con istanza del 2 ottobre 2017, la ricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e, con successive memorie, ha richiesto, dapprima la sospensione del giudizio, depositando documentazione relativa al versamento della prima rata, – di poi la dichiarazione di estinzione del giudizio, – depositando documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Milano) in ordine alla regolarità di detta definizione -;
2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione agevolata della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);
– non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021