LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5121-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 224/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 10/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 224/18/13, pubblicata il 10 luglio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.C. avverso il silenzio – rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi con riferimento all’istanza, presentata in data 4 gennaio 2008, di rimborso delle somme trattenute a titolo di tassazione ordinaria del 100/0 anzichè dell’87,5% sull’indennità integrativa speciale corrisposta dall’INPS per gli anni dal 1996 al 2004;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’appellato non era decaduto dall’istanza di rimborso in quanto, in tema di agevolazioni tributarie, e con riferimento al rimborso di quanto versato su di una erronea interpretazione della norma tributaria, non è applicabile il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, il quale si riferisce alle sole ipotesi in cui il pagamento non è dovuto per ragioni di fatto o giuridiche già esistenti al momento della sua effettuazione, nè quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973 citato, art. 41, riguardante le sole eccedenze determinate da errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, ma quello di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, disposizione di carattere residuale concernente l’ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell’imposta;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che C.C. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare deduce che l’art. 38 citato, erroneamente ritenuto dal giudice del merito non applicabile al caso di istanza di rimborso di indebita trattenuta, deve essere applicato anche al caso in questione in quanto la forma di prelievo deve inquadrarsi tra le ipotesi di versamento diretto con la conseguente applicazione del regime decadenziale previsto da detto art. 38 il quale si riferisce anche ai versamenti eseguiti per il tramite di sostituto d’imposta come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; inoltre non sarebbe sostenibile che il diritto al rimborso è sorto solo successivamente al pagamento dell’imposta, circostanza nemmeno precisata dalla Commissione tributaria regionale;
che il ricorso è fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nelle sue diverse formulazioni applicabili ratione temporis, per le domande di rimborso per le somme pagate in eccesso, tra le ipotesi di “versamento diretto”, comprende anche i versamenti effettuati per il tramite di sostituto d’imposta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 13 marzo 2019, n. 7110), come nella fattispecie in esame, eseguiti, in detta qualità, dall’istituto di previdenza.
La Commissione tributaria regionale ha, invece, erroneamente applicato alla fattispecie in esame il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6, che prevede, per la presentazione dell’istanza di rimborso, il termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione, senza tuttavia indicare quale sarebbe tale data successiva al pagamento dell’imposta da cui calcolare il termine di decadenza biennale;
che, inoltre, la Commissione tributaria regionale ha pure erroneamente ritenuto inapplicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che specificamente disciplina il termine per proporre le istanze di rimborso, ritenendolo applicabile alle sole ipotesi di errori di fatto o di diritto su circostanze preesistenti al pagamento, senza specificare le ragioni per le quali il diritto al rimborso sarebbe sorto solo successivamente al pagamento e senza considerare il principio, ripetutamente ribadito da questa Corte (per tutte Cass. sez.5, 6 settembre 2004, n. 17918) secondo in tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e segnatamente il termine di decadenza ivi previsto, opera in tutte le ipotesi di inesistenza dell’obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto che vengano dedotte;
che, considerando applicabile il termine di decadenza, da ultimo, di quarantotto mesi dalla data del versamento, per le annualità per le quali il termine originario di diciotto mesi non era ancora scaduto dalla data di entrata in vigore della L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, che ha modificato il citato art. 38, il contribuente risulta incorso nella decadenza eccepita sino all’anno 2003, mentre per l’accoglimento della domanda di rimborso per l’anno 2004, si è formato il giudicato interno, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda introduttiva del contribuente limitatamente all’annualità 2004, unica per la quale – in relazione al periodo per il quale era stata formulata l’istanza di rimborso come risultante dalla sentenza impugnata – non era maturato il suddetto termine di decadenza all’epoca della domanda di rimborso;
che le spese dell’intero giudizio vengono compensate, considerando l’accoglimento parziale della domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente all’annualità 2004; Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021