Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18064 del 24/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5148-2014 proposto da:

Z. DI P.F. & C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, B. TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE DI MAIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

RILEVATO

che:

con sentenza n. 69/44/13, pubblicata il 2 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 395/22/11 con la quali era stato accolto il ricorso proposto dalla società Z. s.a.s. di Z.V. & C. avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale era stato rettificato con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il reddito dichiarato dalla società/esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni, accertando maggiori ricavi non contabilizzati nè dichiarati per Euro 181.908,00 per l’anno 2006, liquidando conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA/oltre sanzioni ed interessi;

che i soci di detta società hanno proposto distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento conseguenti a quello oggetto del presente giudizio, e che sono stati trattati contestualmente sia in primo che in secondo grado e definiti con sentenze pure impugnate con distinti ricorsi per cassazione trattati contestualmente al presente;

che la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio ha considerato legittimo il metodo di accertamento adottato nei confronti della Z. s.a.s. di Z.V. & C. considerando le discrasie tra alcune poste contabili rispetto ai ricavi medi del settore, il valore delle rimanenze indicato in dichiarazione sproporzionato al valore delle merci esitate, e il risultato di non congruità dello studio di settore presentato dalla contribuente, ma ha considerato anche la circostanza addotta dalla stessa società relativa allo sfavorevole andamento delle vendite nel periodo in contestazione, dalla quale è derivata la necessità della consistente vendita “a saldo”, ed ha conseguentemente applicato la percentuale di ricarico del 45% inferiore a quella determinata dall’Ufficio pari al 60%;

che la società Z. s.a.s. di P.F. & C. ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.c., n. 3; in particolare si deduce l’insussistenza delle presunzioni semplici costituite da elementi gravi, precisi e concordanti che legittimano il metodo di accertamento adottato, la non corretta valutazione degli studi di settore in presenza delle specifiche circostanze dedotte dalla società contribuente e la conseguente inesatta affermazione del giudice dell’appello riguardo agli elementi considerati;

che il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’appello ha congruamente motivato, per quanto rileva in questa sede, la legittimità dell’accertamento in questione richiamando le discrasie tra alcune poste contabili rispetto ai ricavi medi del settore, il valore delle rimanenze indicato in dichiarazione sproporzionato al valore delle merci esitate ed al risultato di non congruità dello studio di settore. La ricorrente pretende di rivisitare gli elementi di fatto già vagliati in sede di merito, peraltro in modo conforme in primo e secondo grado. Fra l’altro la stessa Commissione tributaria regionale ha considerato pure gli elementi di giudizio forniti dalla società contribuente a giustificazione dello scollamento con i parametri degli studi di settore, tanto da rideterminare nel 45% la percentuale di ricarico contestata, secondo il proprio giudizio fondato su elementi di fatto, riservato al giudice del merito e non rivisitabile in sede di legittimità;

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d-v per il ricorso princlpale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472