LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5149-2014 proposto da:
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TNORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE DI MAIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
RILEVATO
che:
con sentenza n. 66f/44/13 pubblicata il 2 luglio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 396/22/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Z.V. socia con quota del 50% della Z. s.a.s. di Z.V. & C. avverso, l’avviso di accertamento n. REE010701325/2009 con il quale veniva determinato il maggior reddito conseguente ad altro accertamento nei confronti di detta società e con il quale era stato rettificato con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il reddito dichiarato, accertando, in particolare, maggiori ricavi non contabilizzati nè dichiarati per Euro 181.908,00 per l’anno 2006;
che la Commissione tributaria regionale” aveva rideterminato il reddito in via consequenziale a quello definito per la società;
che Z.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo preliminarmente il giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria regionale relativa alla società non impugnata dai singoli soci con conseguente inammissibilità del ricorsi per cassazione proposto dal singolo socio con riferimento alla rettifica del reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR; nel merito chiede comunque il rigetto del ricorso;
che la società e gli altri soci della stessa hanno proposto distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento rispettivamente emessi nei confronti della società e dei soci stessi conseguenti al primo e che sono stati trattati contestualmente sia in primo che in secondo grado e definiti con sentenze pure impugnate con distinti ricorsi per cassazione trattati tutti contestualmente al presente.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.c., n. 3; in particolare si deduce l’insussistenza delle presunzioni semplici costituite da elementi gravi, precisi e concordanti che legittimano il metodo di accertamento adottato, la non corretta valutazione degli studi di settore in presenza delle specifiche circostanze dedotte dalla società contribuente e la conseguente inesatta affermazione del giudice dell’appello riguardo agli elementi considerati;
che in data 9 dicembre 2020 la ricorrente ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata della lite;
che l’Agenzia delle Entrate a cui è stato notificato tale atto di rinuncia nulla ha eccepito;
che conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto;
che le spese vengono compensate e non si fa luogo all’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in considerazione del motivo della rinuncia determinata dalla definizione agevolata prevista da norma successiva all’introduzione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara estinto il giudizio; Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021