LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 26214 del ruolo generale dell’anno 2012 proposto da:
Unisport s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio del primo difensore;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 77/22/12, depositata in data 13 luglio 2012;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Unisport s.p.a. un avviso di accertamento, contenente anche l’irrogazione delle sanzioni, con il quale, relativamente al periodo di imposta 2006, aveva recuperato a tassazione una maggiore Iva; in particolare, con l’atto impositivo era stato contestato alla società che, nell’ambito del rapporto di concessione per la costruzione di un complesso funzionale in favore dell’Università di Pavia (tramite la stazione appaltante S.I.I.T.) e di successiva gestione per la durata di trenta anni, aveva emesso fatture senza applicazione dell’Iva a fronte del ricevimento delle quote di contributo ad essa corrisposte secondo le previsioni contrattuali; avverso l’avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso, evidenziando che le quote di contributo ricevuto costituivano mera elargizione di denaro, effettuata dal concedente a fondo perduto, e non il prezzo di un controprestazione all’interno di un rapporto obbligatorio; la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva rigettato il ricorso; avverso la sentenza del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che: gli importi che l’Università di Pavia aveva corrisposto alla società, con versamenti quasi rateali, non costituivano un semplice contributo o mere sovvenzioni, ma un vero e proprio compenso per l’acquisto del complesso e della struttura che la società si era obbligata a realizzare, unitamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ed a cedere alla scadenza della durata della concessione; il rapporto di concessione, in particolare, aveva dato luogo a reciproche prestazioni;
la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
in via pregiudiziale ed assorbente, va evidenziato che nel ricorso è precisato che la sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di censura è stata notificata in data 18 settembre 2012;
questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 29 dicembre 2020, n. 29794) ha già affermato che la previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica, quindi, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve, cosicchè, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372, c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente;
neppure il ricorso per cassazione può ritenersi procedibile per effetto della c.d. prova di resistenza, non risultando che la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza “poichè collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (Cass. civ., 27 marzo 2020, n. 7576; Cass. civ., 30 aprile 2019, n. 11386);
invero, nella specie, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 13 luglio 2012, il ricorso è stato notificato il 19 novembre 2012, dunque oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2;
pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021