LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13703-2016 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO – AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1569/2015 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1569/3/2015 depositata il 15.4.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
M.S. – titolare di ditta individuale esercente attività di costruzione di edifici – proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2003 in conseguenza di difetto di congruità dei ricavi e di coerenza dell’indice di redditività emergente dall’applicazione degli studi di settore, a cui l’Ufficio faceva ricorso a seguito di attività di controllo avviata con apposito questionario (contenente richiesta di documentazione contabile) ed attivazione del relativo contraddittorio, all’esito del quale il contribuente non avrebbe recato alcun elemento tale da contrastare le risultanze dello studio di settore, soffermandosi sull’aspetto territoriale della propria attività, comprendente diversi comuni.
– L’adita Commissione Tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo.
– Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate deducendo l’erroneo inquadramento della fattispecie nella ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), (accertamento analitico-induttivo) e la carente motivazione a ragione del fatto che la presunzione costituita dagli studi di settore può essere legittimamente utilizzata a condizione che venga esperito il contraddittorio con la parte, cosa nella specie avvenuta.
– La CTR pronunciava la sopra menzionata sentenza con la quale – in accoglimento del gravame – riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’Ufficio avesse operato con accertamento induttivo “puro” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), sul presupposto della non disponibilità delle scritture contabili; da qui il ricorso – legittimo – agli studi di settore e, quindi, alle “presunzioni plausibili e razionali” che rendono legittimo l’avviso di accertamento per cui è causa.
– Per la cassazione della predetta sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Il motivo di cui consta il ricorso reca: “Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1.
– Il motivo denuncia un assorbente profilo di illegittimità della sentenza consistente nel fatto che la fattispecie è esclusa dagli studi di settore a ragione del fatto che l’anno di interesse (2003) coincide con il primo anno di attività della ditta, circostanza risultante dal numero di partita IVA risultante dal relativo certificato di attribuzione ed evidenziata in entrambi i giudizi di merito; inoltre, con riguardo al merito della controversia, ha richiamato la sentenza della CTP in punto scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultante dallo studio di settore e la propria relazione giustificativa dello scostamento, giudicata immotivatamente come inutilizzabile.
– La censura è inammissibile.
– Invero la CTR – nel riformare la sentenza di primo grado sfavorevole alla Agenzia delle Entrate – ha ritenuto che l’Ufficio avesse operato avvalendosi di accertamento induttivo “puro” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c), che si fonda – come nella specie si è verificato – su presunzioni per le quali non sono richiesti i requisiti della gravità della precisione e della concordanza.
– Tale statuizione -nella quale consiste la decisione della CTR- non è stata in nessun modo censurata dal ricorrente: da qui la inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4mila oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021