LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11425-2019 proposto da:
CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA MAZZOLI, BARBARA BENTIVOGLIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6258/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSL Roma ***** dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di luglio 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. ***** del ***** per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il *****, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso, con ciò violando il D.M. 9 aprile 2001, art. 33, in tema di invii multipli ed incorrendo nell’omesso esame di un fatto decisivo.
Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. E’ fondata la prima censura fatta valere con l’unico motivo di ricorso.
Occorre invero ricordare che, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco)” Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643).
3. Il ricorso va dunque accolto – assorbita con ciò la seconda censura -e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021