Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18071 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26939-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROGROUP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che la Corte, in Camera di Consiglio, accolga il ricorso emettendo le pronunzie conseguenti per legge.

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce n. 257/24/2013 depositata l’1.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– Con la menzionata sentenza, la CTR della Puglia, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riteneva che la cartella di pagamento -avverso la quale aveva proposto ricorso la contribuente Eurogroup srl, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e relativa, nella specie, a diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per mancato integrale versamento del dovuto-avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, rappresentando essa l’atto con cui il contribuente era venuto a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale, mentre, nel caso in esame, l’atto impositivo de quo si era limitato a riprodurre solo le voci relative ai tributi, ed accessori, senza nessuna ulteriore congrua motivazione.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso la società contribuente; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

che:

– Il primo motivo reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR confermato – errando – la sentenza di primo grado che aveva accolto il motivo di ricorso proposto dalla contribuente concernente l’asserito vizio di motivazione della cartella di pagamento sul rilievo che – ricorrendo nella specie una ipotesi di impugnazione di cartella emessa per la riscossione delle somme dovute per effetto dell’omesso versamento delle rate di condono successive alla prima (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis), con conseguente emissione, appunto, di cartella di pagamento in esito a procedura di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 2, lett. a) – l’Ufficio non sarebbe tenuto ad una particolare motivazione dell’atto impositivo, che altro non sarebbe che il risultato del mero riscontro tra la somma dovuta e il fatto pacifico dell’inadempimento.

– Il motivo è fondato.

Va premesso che è pacifico che parte contribuente ha proposto istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, omettendo di versare le rate successive alla prima. Si osserva che con la procedura di cui al menzionato articolo, l’Amministrazione mira a sanare quelle situazioni in cui il contribuente ha prodotto dichiarazione dei redditi, ma non ha versato le imposte dovute: si tratta di situazioni in cui le imposte vengono iscritte a ruolo con sanzioni ed interessi mediante la procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, situazioni per le quali il legislatore ha consentito al contribuente di versare le imposte oltre il termine previsto, con abbuono delle sanzioni connesse al ritardato pagamento. La fattispecie è, dunque, quella di un debito tributario certo nell’ammontare (in quanto risultante dalla dichiarazione del contribuente stesso), rispetto al quale la parte gode della mancata applicazione delle sanzioni, una volta effettuato il pagamento delle imposte dichiarate. Invero, trattandosi di un mero calcolo aritmetico, derivante dall’incrocio di dati formali, scaturenti dalla dichiarazione, si deve dare seguito al consolidato principio espresso da questa Corte, in forza del quale la cartella con cui l’amministrazione chiede il pagamento delle imposte – dichiarate dal contribuente e non versate – non necessita di specifica motivazione a ragione del fatto che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, provare di avere, in tutto o in parte, effettuato i versamenti richiesti.

– In conclusione sul punto, si osserva che la fattispecie in esame rientra nel novero delle ipotesi in cui l’Ufficio riscontra un mero errore materiale o di calcolo e provvede a notificare al contribuente una cartella di pagamento all’esito di procedura automatizzata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis; si tratta di ipotesi per le quali deve escludersi un onere di motivazione dal momento che la rettifica dei risultati della dichiarazione non comporta una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione, giacchè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con la conseguenza che l’onere della motivazione può considerarsi assolto mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. n. 22402 del 22.10.2014).

– Il secondo motivo reca: “Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1 e art. 6, comma 1, e della L. n. 212 del 2000, in relazione al disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

– Il motivo attiene alla motivazione della cartella, che la CTR ha ritenuto errando- come non motivata, laddove, invece, risulta che la motivazione è imposta da modello ministeriale, al quale la cartella si è conformata.

– Il motivo resta assorbito per via dell’accoglimento del primo motivo.

– Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Compensa le spese del merito; condanna la contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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